|
Tre anni di detenzione per Frignani ( ma solo la metà, 18
mesi, da scontare, detratti i 4 mesi già sofferti; e il resto sospeso
per 3 anni). E 8 mesi sospesi condizionalmente per 2 anni a carico di
Pedrotta (tradotti, grazie al nuovo Codice di procedura penale, in 240
aliquote giornaliere da 350 franchi, per un totale di 84 mila franchi,
che per altro il condannato non dovrà pagare). Più il riconoscimento
di principio delle pretese di parte civile (la restituzione di 6,5
milioni a Tobler), la cui quantificazione dovrà però essere stabilita
dal foro civile.
È l'entità delle pene inflitte ieri sera al Pretorio dalla Corte di assise criminali di Locarno, presieduta dal giudice
Mauro Ermani,
agli unici due protagonisti finiti in un'aula di tribunale per la
triste e clamorosa "vicenda Tobler"; ovverosia l'ex tutore del
giovane ereditiero di Gordola (Frignani) e l'ex procuratore di
BancaStato (Pedrotta)
che all'epoca dei fatti - e già da molto tempo prima - si occupava
delle operazioni bancarie della famiglia Tobler. Gli altri protagonisti
-
Fabio Pedrazzini
e
Urs Betschart
-, che se l'erano cavata con decreti di non luogo a procedere,
potrebbero dover tornare a disposizione degli inquirenti in seguito
alla segnalazione che l'avvocato di Tobler,
Brenno Canevascini,
ha annunciato di voler fare settimana prossima in relazione alla
buonuscita di un milione di franchi proposta il 9 luglio 2001 in
BancaStato a Frignani per restituire i 26 milioni di franchi sottratti
a Tobler. «
Questa
- ha sottolineato Canevascini dopo la lettura della sentenza -
a casa mia si chiama estorsione
». Un Canevascini che per altro si è detto «
pienamente soddisfatto
» dall'esito del dibattimento. «
E come me
- ci avrebbe detto più tardi -
è soddisfattissimo anche Hansruedi Tobler
».
Con un umore ovviamente più cupo si sono presentati
Marco Broggini,
legale di Frignani,
e
Giovanni Merlini
e
Francesca Nicora,
che avevano invece difeso Pedrotta. Da entrambe le parti partirà una
dichiarazione di ricorso che potrebbe poi trasformarsi in ricorso
vero e proprio per Cassazione dopo la lettura delle motivazioni della
sentenza. Broggini, in particolare, ha commentato piuttosto duramente
la decisione del giudice di "allungare" i
tempi legali (3 mesi) entro i quali va inoltrata querela di parte per
la maggior parte dei reati di cui doveva rispondere il suo assistito. «
Il giudice ha applicato un concetto giuridico che non condivido
», ha detto Broggini. Il che, per chi lo conosce, prelude alla continuazione della sua battaglia
legale.
Il "concetto giuridico" che Broggini avrebbe voluto vedere
applicato è quello secondo cui, appunto entro 3 mesi da quando il
danneggiato ha una visione sufficientemente chiara del danno subito, va
inoltrata la querela di parte. A questo proposito Ermani ha sì ammesso
che Tobler il 9 luglio 2001 aveva una visione «
grosso modo generale
» di quanto gli era stato combinato alle spalle (e su questa base
avrebbe dovuto fare denuncia entro il 9 ottobre, mentre invece la
fece solo il 18); ma quel giorno, ha aggiunto, la volontà di Tobler
era viziata dai pessimi consiglieri che lo stringevano d'assedio. E a
proposito di consiglieri, ma di altra pasta, Ermani ha speso parole
d'elogio per quelli che invece aiutarono in seguito Tobler a
regolarizzare la sua posizione col Fisco, oltre che a denunciare alla
Magistratura quanto accaduto.
Da notare che le pene inflitte agli imputati sono state fortemente
mitigate da due attenuanti di grande importanza: la prima è
l'atteggiamento, in tutta la vicenda, dei vertici di
BancaStato («
compiacente miopia
», l'ha definita Ermani prendendosi
quasi gioco di
Bruno Bianconi
«il tennista
» perché l'unica volta che, da tutore finanziario, chiese informazioni
sui conti di Tobler lo fece vestito da tennis, passando una corsa in
banca, e «
che ci vede poco quando si tratta di leggere l'italiano
»). La seconda attenuante è il lunghissimo tempo trascorso dai fatti
(7 anni), che determina una macroscopica violazione del principio di
celerità. Un'accusa, questa, estesa anche alla Magistratura, ma non
necessariamente alla procuratrice
Monica Galliker,
che aveva ereditato l'incarto solo nel 2005. A proposito di tempi
lunghi, il giudice - parlando in generale, ma riferendosi anche al caso
specifico - ha stigmatizzato «
quelle istanze di libertà provvisoria che hanno l'effetto di
dilatare oltremisura i tempi e di provocare attese interminabili
anche per gli imputati
», in un contesto
ambientale tutt'altro che comodo.
d.mar.
|
Comments