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Di cosa si tratta

I creditori di alimenti in Svizzera hanno diritto al sostegno delle autorità per far valere le proprie pretese alimentari, se la persona tenuta ad adempiere tale obbligo non lo ottempera.

Per l'esazione di prestazioni alimentari all'estero si applicano diverse convenzioni che svolgono una funzione di collegamento tra i sistemi giuridici in vigore nei vari Paesi.

L’accordo più importante in tale campo è sicuramente la Convenzione dell’ONU del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari (Convenzione di New York) all’estero ratificata da circa 65 Paesi.

Nei rispettivi Paesi la cooperazione internazionale è regolata dalle autorità speditrici e dalle istituzioni intermediarie (autorità centrali).

Interlocutori

L'Autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali dà seguito alle domande per l'estero presentate dalle autorità cantonali preposte e a quelle dall'estero (dalle autorità speditrici degli stati contraenti) per le autorità cantonali.

I richiedenti sono pregati a non contattare direttamente l'Autorità centrale.

Le persone domiciliate in Svizzera possono rivolgersi alle:

Info complementari

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Movimento Papageno examines the legal and social impact of separation and divorce, with particular attention to the well-being of minors and shared parental responsibility.

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