Da: Libero-news.it del 19.9.09 (link all'articolo)
In questo modo la sezione Feriale di piazza Cavour (sentenza 34838) ha reso definitiva la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti di una mamma residente a Massa, A.T., con tanto di risarcimento danni in favore del padre non affidatario della bambina che si e' costituto parte civile. La madre della bambina era gia' stata condannata dal Tribunale di Massa e dalla Corte d'appello di Genova (febbraio 2009) per avere impedito all'ex R.P. di "svolgere i previsti incontri giornalieri con la bambina affidata a lei e di tenerla con se' due fine settimana al mese". Inutilmente A. si e' difesa in Cassazione, sostenendo che "non si era adoperata per favorire gli incontri con il marito separato, ma non aveva mai inteso ostacolarli". Del resto la bambina, e "la conferma era arrivata anche dai carabinieri, in occasione di alcune consegne al padre piangeva e mostrava ritrosia" nell'andare con lui.
Tutte queste circostanze, secondo gli 'ermellini', non alleggeriscono la posizione della madre nei confronti della quale sono stati ravvisati "profili di responsabilita'" visto che "sono stati adeguatamente e con corretta motivazione illustrati dalle due conformi decisioni di merito, che hanno rimarcato l'assenza di qualsivoglia situazione suscettibile di ricondurre la condotta antigiuridica attuata da A.T. nell'area di un presunto stato di necessita' in rapporto all'asserita esigenza di tutelare l'effettivo interesse della bambina, piuttosto che coltivare il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentarla". Da qui l'inammissibilita' del ricorso della madre che, oltre a dover sborsare le spese processuali e mille euro per avere fatto perdere tempo alla giustizia, paghera' anche le spese sostenute dall'ex marito per il processo (duemila euro).


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