re: WG: Pari opportunità per i figli e i genitori non affidatari (solitamente padri) in caso di separazione e divorzio mar 12.10.2010 23:49
Prima di entrare dettagliatamente nel suo scritto (a cui risponderemo in dettaglio appena possibile) che abbiamo avuto l'onore di ricevere (di solito le sue colleghe ci danno il menavia) le possiamo rispondere in termini generici quanto segue.
Da:
Inviato: lunedì, 13. settembre 2010 13:34
A:
Oggetto: WG: Pari opportunit` per i figli e i genitori non affidatari (solitamente padri) in caso di separazione e divorzio
Gentili signore, egregi signori,
innanzitutto vi ringrazio del vostro messaggio di posta elettronica del 6 agosto scorso che la signora Thomet mi ha inoltrato affinché rispondessi alle vostre domande.
In linea di principio, si può affermare che nel diritto del divorzio la parità formale tra uomo e donna è attuata. Le pertinenti disposizioni di legge non infrangono il principio dell’uguaglianza sancito nell’articolo 8 della Costituzione federale, in quanto non prescrivono, ad esempio, che l’autorità parentale deve essere attribuita automaticamente alla madre. Ciò nonostante, nella maggioranza dei casi, i figli vengono di fatto affidati a quest’ultima. Durante una procedura di divorzio si scontrano interessi molto diversi e il o la giudice deve decidere in merito all’attribuzione dei figli in base a criteri oggettivi. Ogni misura adottata deve porre al di sopra di tutto il bene del figlio. Per quanto riguarda l’attribuzione dell’autorità parentale un ruolo importante spetta alla cosiddetta ripartizione tradizionale dei ruoli (nel senso che a occuparsi delle incombenze familiari è principalmente la madre e a esercitare un’attività lucrativa è prevalentemente il padre) prima del divorzio. Se già durante il matrimonio era la madre a dedicare più tempo ai figli, è molto probabile che continuerà a farlo anche dopo il divorzio. Il fatto che i figli vengano assegnati prevalentemente alle madri, quindi, lo si deve in primo luogo a simili ripartizioni dei ruoli.
L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU è consapevole dei problemi legati all’autorità parentale. Quale membro della Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini, nell’ottobre del 2006 ha organizzato in collaborazione con www.maenner.ch e www.alliancef.ch un incontro volto ad approfondire le questioni inerenti all’autorità parentale, a oggettivare il dibattito sulla tematica e ad ampliare la percezione della realtà del divorzio includendo anche altri aspetti giuridici, economici e sociali. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili all’indirizzo www.responsabilite-parentale.ch. L’UFU si adopera con costanza e determinazione affinché gli ostacoli sociali, giuridici e istituzionali che intralciano la realizzazione di un modello di vita familiare equilibrato e fondato sulla collaborazione tra uomo e donna vengano rimossi. Un’equa ripartizione dei ruoli e la conciliabilità delle mansioni familiari con i compiti professionali sono presupposti indispensabili per consentire a padri e madri di svolgere le faccende di casa, occuparsi della famiglia e accudire i propri figli insieme, nonché per creare un terreno propizio all’autorità parentale congiunta in caso di separazione/divorzio. Nell’intento di promuovere la conciliabilità tra lavoro e famiglia, l’UFU sostiene progetti specifici mediante l’erogazione di aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi. Nella banca dati Topbox accessibile dalla nostra homepage sono archiviati tutti i progetti che sinora hanno beneficiato di tali aiuti tra cui anche le campagne di sensibilizzazione Fairplay-at-home e Fairplay-at-work lanciate dall’UFU.
Vi rammento inoltre che tra le proposte avanzate nel quadro della revisione parziale del Codice civile (autorità parentale) vi è quella di trasformare in regola l’autorità parentale congiunta indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Tale autorità deve poter essere preclusa a un genitore unicamente se ciò risulta necessario nell’interesse del figlio. È importante sottolineare che il messaggio sulla revisione parziale citata tiene esplicitamente conto della discriminazione giuridica e di fatto dei padri risultante dalle norme vigenti. La pubblicazione di tale messaggio da parte dell’Ufficio federale di giustizia UFG è prevista per la fine del prossimo mese di ottobre. Lo stesso potrà essere consultato sul sito web dell’UFG nel dossier Autorità parentale dove sono altresì disponibili informazioni sullo stato di avanzamento del processo legislativo in corso. Non appena sarà presentato e reso pubblico, il progetto di revisione parziale approderà in Parlamento (prevedibilmente nel 2011) dove sarà dibattuto da entrambe le Camere. Durante questa fase del processo legislativo, anche la vostra organizzazione avrà la possibilità di contattare consiglieri nazionali e senatori affinché determinati punti e richieste vengano tematizzati in Parlamento. Se in votazione finale il progetto sarà approvato da entrambe le Camere, conformemente all’articolo 141 della Costituzione federale gli aventi diritto di voto avranno 100 giorni di tempo per lanciare un referendum.
La revisione parziale del Codice civile (autorità parentale) eliminerà senz’altro alcuni dei punti problematici da voi sollevati. Dal canto suo, l’UFU proseguirà il suo impegno a favore della promozione concreta della parità dei sessi in tutti gli ambiti della vita e possiamo sin d’ora garantirvi che continueremo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi nel campo dell’autorità parentale.
Nella speranza di aver risposto alle vostre domande, colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti.
Servizio giuridico
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU
Schwarztorstrasse 51,
CH-3003 Berna
Tel. +41 31 322 43 10
Fax +41 31 322 92 81
www.equality-office.ch
Von:
InfoMovimento Papageno [mailto:
Gesendet: Freitag, 6. August 2010
02:35
An: Thomet Ursula EBG; _EBG
Betreff: Pari opportunit` per i
figli e i genitori non affidatari (solitamente padri) in caso di separazione e
divorzio
Pari
opportunità per i figli e i genitori non affidatari (solitamente padri) in caso
di separazione e divorzio
Gentile signora Ursula Thomet, egregi signori,
il vostro Ufficio ha tra gli altri scopi la tutela e la salvaguardia
dell'uguaglianza tra donna e uomo nella famiglia e nella separazione. Vi
sottoponiamo pertanto la grave situazione di discriminazione rispetto alle
madri che i padri separati e/o divorziati vivono in Ticino affinché mettiate in
atto tutto quanto possibile per tutelare la paternità in senso lato e la
fiigura paterna (i padri) nel nostro Cantone.
Premessa
Tre deputati leghisti (Gobbi, Quadri e Poggi) del Gran Consiglio del nostro
Canton Ticino, con una mozione del 17 dicembre 2007 al Consiglio di Stato,
sollecitano l’introduzione, al posto dell’Ufficio sulla condizione
femminile, di un ombudsman « o di una figura istituzionale che s i occupi di
tutelare e garantire i diritti del padre in caso di divorzio e vigili onde
evitare abusi di diritto della controparte, specie se a beneficio del gratuito
patrocinio (cioè a spese del contribuente) ». Stando ai mozionanti, la tutela
femminile, rafforzata dalle normative legate al diritto di famiglia, si
tradurrebbe « in taluni casi » in una « prevaricazione nei confronti dei
consorti e dei padri » “.
Il nostro movimento è nato nel settembre del 2007 appunto per tutelare sia i
figli che i padri in caso di separazione e divorzio: la mozione succitata
riproduce infatti il grande bisogno di parità tra padri e madri che si
separano. Mentre i figli, spesso in giovane età, inermi, subiscono.
I genitori affidatari (nella quasi totalità dei casi le madri) hanno poteri e
vantaggi smisuratamente maggiori dei genitori non affidatari (nella quasi
totalità dei casi i padri): diritti ai primi, doveri (essenzialmente il
pagamento dei contributi alimentari ai figli e a lla madre) ai secondi. Queste disparità e discriminazioni perpetrate sui maschi non possono
essere tollerate. La parità deve valere sia per le donne rispetto agli uomini,
sia per gli uomini rispetto alle donne; maschi e femmine, padri e madri, devono
avere pari diritti e doveri: diritto e dovere di poter continuare ad essere
genitore, per sempre. Per i figli la separazione dei genitori non deve
significare l’allontanamento del padre dalla propria vita quotidiana,
come tra l’altro sancito dalla Convenzione sui diritti dei fanciulli di
New York, ratificata dalla Svizzera oramai da ben 13 anni.
Di conseguenza, giuste opportunità ai figli, pari opportunità ai padri e alle
madri.
Qui di seguito trova un quadro delle problematiche relative alle casistiche
venutesi a creare a seguito della separazione di genitori, e, nel contempo,
elencate succintamente le discriminazioni e disparità tra padri e madri. Se del
caso, vorremmo poterle approfondire in occasione di un incontr o tra il vostro
Ufficio ed dei membri del nostro Movimento Papageno, in vista di un vostro
coinvolgimento verso le istituzioni cantonali preposte al fine di modificare a
breve/medio termine queste situazioni o parte di esse, affinché si ristabilisca
un maggior equilibrio tra i due genitori separandi, primariamente
nell’interesse dei figli coinvolti.
In Ticino le discriminazioni subite dai padri e la tutela della paternità in
caso di separazione e/o divorzio sono, purtroppo, con nostro grande stupore e
rammarico, totalmente ignorate. Infatti, da noi contattata per iscritto, risp.
anche da padri della nostra associazione, la Consulente cantonale avv. Marilena
Fontaine, non ha dato il seguito sperato, risp. non ha dato alcuna risposta.
Per questo motivo ci rivolgiamo direttamente al vostro Ufficio federale
sottoponendo gli stessi quesiti e le stesse riflessioni/osservazioni
sottoposti, invano, alla Consulente cantonale avv. Marilena Fontaine. Prova
dell'indifferenza e della sottovalutazione della problematica è il fatto che il
Consiglio di Stato nel suo rapporto dello scorso mese di luglio ha proposto al
Gran Consiglio ticinese di respingere la mozione summenzionata. Per ogni
ulteriore informazione vi invitiamo a visitare il nostro sito www.miopapageno.ch
.
Descrizione/elencazione delle discriminazioni
subite dai padri separati/divorziati
A. Modello giuridico attuale inadeguato.
Codice civile, leggi d’applicazione e prassi anacronistiche ed inique:
“tutto” viene assegnato al genitore affidatario (madre),
“nulla” al genitore non affidatario (padre). Urgono importanti
modifiche.
• Tutelare i diritti dei figli di continuare ad avere eguali e costanti
contatti coi due genitori (bigenitorialità): d’ufficio attribuzione
dell’autorità parentale congiunta e dell’affidamento condiviso
(custodia alternata).
• Bigenitorialità e affido condiviso-alternato significa operare per il
bene e l’equilibrio psico-fisico dei figli assicurando loro la presenza
costante dei due genitori nonostante separazione e divorzio, prevenire il
bullismo e la delinquenza giovanile, evitare i dissesti famigliari, tutelare il
futuro della nostra società.
• Lo Stato (Svizzera e del Canton Ticino) deve adoperarsi facendo in modo
che si instauri una relazione costante e positiva tra i figli e i genitori non
affidatari. Lo Stato, non contrastando (e quindi alimentando) il mobbing
genitoriale e la PAS (sindrome d’alienazione parentale) messi in atto
impunemente dal genitore affidatario, ottiene l’effetto opposto, ossia la
graduale rottura (spesso definitiva) dei rapporti personali tra i figli e quei
padri che lottano (sovente senza risultati) per anni per i loro amati bambini.
• Impedire l’allontanamento del figlio dai parenti pa terni (nonni,
zii, ecc).
• Interrompere / cambiare la prassi giuridica che assegna
“tutto” al genitore affidatario (quasi sempre automaticamente la
madre) e “nulla” a quello non affidatario (padre); attribuire la
custodia condivisa d’ufficio e ripartire gli averi della famiglia in modo
equo (contributi alimentari, abitazione coniugale, autovettura e suppellettili,
ecc.). Rendiamo attenti che il marito separando non può vendere (anche per anni
e anni) l’abitazione coniugale senza il consenso della moglie separanda
(a cui viene attribuita d’ufficio).
B. Discriminazioni padre – madre
1. Relazioni personali (diritti di visita): di regola solo 4 giorni al mese.
2. Propria paternità rimpiazzata dal nuovo marito o convivente della ex moglie
o ex convivente.
3. Affidamento figli e ripartizione degli averi e dei redditi famigliari :
• applicazione errata delle leggi e prassi in vigore: affidamento d’ufficio alle madri, contrariamente a quanto previsto dall’art. 133 e segg. del CC, ossia che l’autorità parentale deve essere attribuita al genitore più idoneo, attento all’interesse del figlio, e che non ostacola il mantenimento dei contatti del minore con l’altro genitore (non affidatario);
• iniqua ripartizione degli averi comuni tra i due coniugi separandi o divorziandi
attribuzione dei beni coniugali alla madre (genitore affidatario), in particolare dell’abitazione (anche se di sola proprietà del marito o ereditata dai propri genitori prima del matrimonio), dell’autovettura e delle suppellettili;
• il padre “cacciato” dalla “sua” casa e famiglia e, privato di ogni avere (affettivo e materiale), deve indebitarsi per acq uistare dei mobili, una vettura e delle suppellettili per poter ospitare i figli nell’appartamento (quasi vuoto) in cui è stato “allontanato” a vivere dai Giudici. Inoltre, è lui a dover andare a prendere/riportare i figli, spesso percorrendo diversi chilometri, coi costi interamente a suo carico, e mai la madre a portarglieli/riprenderli. Capita che la madre, in barba alla convenzione di divorzio firmata, si trasferisca a vivere molto lontano (magari col nuovo compagno o nuovo marito) dall’ex marito, ignorato.
• assegnazione degli obblighi di mantenimento e ripartizione dei redditi dei due nuclei in modo impari:
Ø padre “debitore” obbligato per “legge” a vivere per anni con il minimo vitale previsto dalla LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento), parificato a e “trattato” da cittadino finanziariamente inadempiente;
Ø calcolo dei contributi alimentari sulla base delle Tabelle di Zurigo che prevedono per un figlio unico un fabbisogno di addirittura oltre 2'100 frs mensili (per le spese correnti del minore “amministrate e gestite” unilateralmente dalla madre, sulla cui amministrazione e gestione il padre non ha alcun diritto di veto); questo cospicuo importo di fatto rappresenta un alimento occulto concesso alle madri [difatti una madre con 2 figli minorenni di 15 anni incasserebbe per "le spese correnti mensili" dei due figli ben 3'740 fr (= 1'870 fr x 2)]
Ø nessun importo conteggiato a favore del padre per i giorni in cui i figli soggiornano presso di lui (una serata infrasettimanale, un fine settimana ogni due, oltre alle 5/6 settimane di vacanze annue): egli deve pertanto far fronte a questi costi attingendo al suo minimo vitale di 1'200 frs mensili. Alcuni nostri membri sono padri separati, genitori di 3 risp. 4 figli, che li portano in vacanza con sé per 2-3 settimane pagando nel contempo gli alimenti alla madre come se i figli fossero da lei...
Ø le spese straordinarie dei figli (apparecchi ortodontici, occhiali, ecc.) sono poste a carico del padre nella misura del 50%, indipendentemente dall’ammontare del contributo alimentare versato alla madre per i figli;
Ø padri di fatto parificati a dei “papà-bancomat”, privati della possibilità di essere “genitori”: essi vengono “giuridicamente” ridotti a divenire “lavoratori poveri” (working poor) costretti a vivere - come visto sopra con tante spese ulteriori a loro carico - per numerosi anni sotto il minimo vitale LEF di 1’200 fr mensili;
• reddito del convivente della madre preso in considerazione solo dopo 5 anni di “convivenza” (momento in cui è ritenuta consolidata e duratura) ; invece per la LAPS (Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) il reddito del convivente viene computato dopo appena 6 mesi di convivenza!
4. Cassa pensione
• fino al momento in cui la sentenza di divorzio “cresce in giudicato”, la moglie ha - “per legge” - diritto alla metà dell’ammontare versato dal marito nella propria Cassa pensione. Ciò fa sì che è interesse delle mogli “casalinghe” (reali o di comodo, sovente “lavoratrici in nero”) trascinare le cause di separazione/divorzi all’infinito per “farsi rimpolpare” dal (quasi ex) marito la propria Cassa pensione.
5. Fiscalità: padri svantaggiati
• applicazione dell’aliquota maggiorata (padri separati o divorziati sono considerati come “single”);
• contributi alimentari versati ai figli maggiorenni non deducibili dal reddito (imposti presso il padre all’aliquota maggiorata ma utilizzati dalla madre, la quale deduce inoltre i 10'500 frs per figlio a carico e viene tassata all’aliquota agevolata).
6. Diritto alle prestazioni assistenziali (LAPS) negate ai padri, sebbene
lavorando, sono “costretti” a vivere ben sotto il minimo vitale: il
valore dell’abitazione coniugale di proprietà o comproprietà viene
conteggiato (al 100 o 50%) ai padri benché attribuita alla madre (che
addirittura convive non ufficialmente) e gli alimenti versati non vengono
dedotti dal reddito del padre che figura disporre di un reddito virtuale
superiore al reale.
7. Un padre che perde il lavoro e va suo malgrado
in disoccupazione viene penalizzato in quanto da lui
“giuridicamente” viene comunque preteso che versi gli stessi
alimenti, non essendo considerato “lo stato di disoccupato” come
“situazione duratura”. A questo padre, che dispone ora solo
dell’80% del precedente salario e che non ha i mezzi per pagare quegl i
alimenti, a semplice istanza della madre al Pretore, viene - senza indugio
– decretata e messa in atto una trattenuta salariale presso la Cassa
disoccupazione. E, non bastasse, se denunciato dalla madre, il procuratore
pubblico procede ad aprire un incarto penale per trascuranza degli obblighi di
mantenimento (art. 217 Codice penale svizzero) qualora non versasse entro il
termine usuale di 30 giorni gli alimenti arretrati: in tal modo, sia la madre,
sia il Pretore, sia il Ministero pubblico, di fatto ostacolano un reinserimento
nel mondo del lavoro del padre…
8. Alla madre che non consegna il figlio al padre per “i diritti di
visita” (o meglio “l’esercizio delle relazioni
personali”) non vengono applicate sanzioni, contrariamente al padre che,
qualora non riporti il figlio alla madre all’orario esatto previsto nella
convenzione o stabilito dal Pretore, subisce l’intervento della polizia
cantonale e può venir denunciato per sottrazione di minore (art. 220 Codice pen
ale svizzero).
9. La madre, il cui ex marito o ex convivente non versa gli alimenti per i
figli, può disporre, oltre alla pressione delle denunce penali, anche dell’intervento
del servizio cantonale degli “anticipi alimenti” che per alcuni
anni le versa un importo per ogni figlio minorenne e che va poi a riscuotere
presso il padre.
10. Non si può (né si deve) tralasciare di citare le false denunce di abusi
sessuali inoltrate contro i padri da troppe madri (magari su consiglio di
avvocati senza scrupoli), denunce che – anche se sfociano in decreti di
non luogo a procedere – comportano oltre alla rottura delle relazioni
personali col figlio per mesi e addirittura anni, umiliazioni continue e il
ripristino dei diritti di visita sotto sorveglianza in ambiente protetto. E,
alla fine della procedura penale, contro la madre non vengono prese misure di
sorta in quanto non dimostrabile la dolosità della sua (falsa) denuncia per
abusi sessuali sul figlio.
1 1. Il padre invece è inerme contro gli abusi perpetrati dalla ex consorte o
ex convivente contro di lui, non disponendo di basi legali e scontrandosi con
la reticenza delle autorità ad emettere a favore dei padri delle ordinanze nei
confronti della madre con la comminatoria dell’art. 292 del Codice penale
svizzero (Disobbedienza a decisioni dell’autorità).
12. “PAS” (sindrome di alienazione perentale) e Mobbing genitoriale
messi in atto dal genitore affidatario (madre) contro l’altro genitore
non affidatario (padre), quasi sempre sottovalutati dagli operatori e dalle
autorità preposte, i quali non intervengono né prendono rapidi accorgimenti a
tutela del minore e del padre. Spesso bisogna aspettare anni perché si giunga a
perizie psichiatriche che - con costi peritali e legali esorbitanti -
confermano quanto il padre andava a dire, invano, fin dall’inizio
utilizzando solo un po’ di buon senso e un minimo di osservazione
oggettiva: ma oramai i danni sono compiuti…
13. La madre ha la priorità
nell'attribuzione di contributi alimentari o di ripartizione delle eccedenze
dei coniugi rispetto ai figli maggiorenni agli studi o in formazione. Per il
padre un ulteriore smacco difficilmente "digeribile moralmente"!
Tutto quanto precede porta sull’orlo del baratro tanti padri (e anche
figli) a cui è stato tolto, con “forza giuridica”, praticamente
“tutto” (affetti, averi e dignità), con gravi conseguenze in
diversi ambiti, ad esempio:
Ø dignità e amor proprio rubati ai padri
Ø frustrazioni, danni psico-fisici
à scarso
rendimento professionale
à
licenziamento, disoccupazione, assistenza, impoverimento sociale (meno imposte,
maggior assistenzialismo, ecc.)
Ø malattia mentale (depressione) e suicidi
Ø omicidi, drammi famigliari.
C. Industria dei divorzi
1. Arricchimento di categorie di professionisti sulle spalle dei nuclei
famigliari e dei figli.
2. Impoverimento delle famiglie e dei figli con conseguente aumento
dell’assistenzialismo dello Stato:
• assegni di prima infanzia e integrativi;
• lavoro nero e evasione fiscale, contributi AVS/AI/ non pagati, ecc.;
• borse di studio, prestiti di studio;
• anticipo alimenti;
• assistenza giudiziaria nelle cause civili di separazione e divorzi che durano anni.
3. Macchina dei divorzi che si autoalimenta tra categorie di professionisti e
di servizi
• avvocati e ordine degli avvocati
• psicologi e psichiatri con perizie eccepibili
• assistenti sociali
• curatori educativi
• preture e tribunale d’appello
• commissioni tutorie regionali e autorità di vigilanza sulle tutele
• ministero pubblico, preture penali
4. Preconcetti, pregiudizi, emissioni di sentenze con rimarchevoli errori,
lunghe tempistiche, espletamento di perizie, valutazioni e gestioni delle
casistiche in modo eccepibile da parte dei professionisti e dei servizi
succitati, alimentanti la “Fabbrica dei divorzi”
l’impoverimento e l’abbattimento della famiglia e della figura
paterna.
D. Riflettere sulla nascita di associazioni e di movimenti di padri (non
affidatari)
Ø Cosa significa?
Ø Un matrimonio su due finisce in divorzio: una piaga sociale se non si reagisce immediatamente?
Ø Fino a quando i padri saranno disposti a subire?
Ø Si è prossimi all’insurrezione e all’emancipazione dei padri?
Ø Una bomba ad orologeria? Bisogna preoccuparsi?
Ø Cosa si può fare e come si può agire per mantenere la pace sociale nelle fasi di disgregazione “legalizzata” della famiglia?
In attesa di una vostra risposta e, se del caso, convocazione per un incontro,
porgiamo, gentile signora, egregi signori, i nostri più cordiali saluti.
Movimento Papageno
Per il comitato
G. Scardamaglia


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