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Malapretura ticinese: il tribunale d'appello sconfessa la generosità del pretore Pusterla

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Malapretura ticinese: il tribunale d'appello sconfessa la generosità del pretore Pusterla

Da: Mattino della domenica, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri", 4.12.16 pagina 26

Il caso di oggi in breve.

Il marito convivente con i due figli a lui affi­dati, maggiorenni e ancora in forma­zione, la moglie sola. Il pretore, avv. Pusterla, i primi mesi del 2013 sen­tenzia che attribuisce l’uso della casa alla moglie e obbliga il marito a pa­garle 1'869.- fr mensili durante la procedura di divorzio, e dopo il di­vorzio 1’310.- fr mensili a vita, o meglio finché il marito muore. A fa­vore dei due figli maggiorenni, in­vece, non concede nessun mante­nimento nonostante l’art. 133 del Codice civile svizzero prevede che il giudice “Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un pe­riodo che va oltre la maggiore età del figlio.” Opporsi ai decreti del pretore per il padre implicava pagare alla ex 1'869 Fr mensili anziché i 1'310 a procedura di divorzio termi­nata: per 4 anni, dal 2013 al 2017, il marito per (forse) ottenere giustizia avrebbe dovuto pagare alla ex ben 559 Fr mensili in più, ossia 26'832 fr (= 559 fr x 48 mesi). Nel contempo, il mantenimento dei due figli mag­giorenni agli studi resta unicamente a carico del padre. Dopo 3 anni sono infine giunte le sentenze del Tribu­nale di appello.

Premessa: l’arbitrio non è previsto nel diritto

Gli art. 1 e 9 della Costituzione sviz­zera affermano che “ Il diritto è fon­damento e limite dell'attività dello Stato” e che “Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e se­condo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato”.

L’art. 1 del Codice civile svizzero in merito all’applicazione del diritto prevede che “La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. Nei casi non previsti dalla legge il giu­dice decide secondo la consuetu­dine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. Egli si attiene alla dot­trina ed alla giurisprudenza più au­torevoli”.

L’art. 4B in merito al potere di apprezzamento del giudice impone che “ Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi”.

Il TA: valutazione del pretore senza motivazione e “generosa”

Il medico perito giudiziario ha attri­buito alla ex moglie una capacità la­vorativa del 66,6% ma il pretore avv Pusterla ha riconosciuto la mo­glie “abile al lavoro soltanto nella misura arrotondata del 60 %”. Il TA al riguardo ha accertato che “in effetti il pretore non motiva per nulla il proprio apprezzamento, né si scorgono ragioni oggettive per scostarsi dalla perizia giudiziaria. Il reddito ipotetico della moglie va portato di conseguenza da fr 2'000 mensili (60%) a fr 2'222.- mensili (66%), come chiede il marito”, de­scrivendo la valutazione del pretore come “ invero generosa, il perito stimando una capacità lucrativa del 66,6 % e non solo del 60 %”.

Sconfessato il pretore pure sull’attribuzione della casa alla sola moglie

Per quanto concerne l’attribuzione della casa, vi invitiamo a leggere i nostri precedenti articoli pubblicati sulle sentenze del pretore e del TA inserendo il codice xyz23 nella ru­brica “cerca” del sito papageno­news. ch.

Basta arbitrio nel diritto di fami­glia! Prepensionamento?

Secondo l’articolo 133 del Codice civile svizzero “Il giudice tiene conto di tutte le circostanze impor­tanti per il bene del figlio.” … e non per il bene della madre! Consi­glio della magistratura se ci sei batti un colpo! Questa procedura di sepa­razione e divorzio, che il pretore avv. Pusterla ha fatto pagare finora interamente allo Stato (e quindi ai contribuenti ticinesi) è iniziata nel 2002, e ad oggi, fine 2016, deve an­cora essere terminata. Pretore avv. Pusterla, dopo oltre 30 anni di “la­voro” da pretore, non dovrebbe, risp. potrebbe, considerare di la­sciare spazio con un suo pensiona­mento anticipato ad altri candidati che decidano “secondo il diritto e l’equità”? Tantissimi cittadini del Mendrisiotto le sarebbero enorme­mente grati.

Contatto: Movimento Papageno, cp 1827, 6830 Chiasso, ccp 65-103037-1

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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