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Le belle soluzioni di Simonetta Sommaruga. Colpo di grazia alla paternità! / 2ª parte

padre con figli

Da: Mattino della domenica,26.5.13 pag 26, papageno: in nome dei figli e dei futuri padri

Le belle soluzioni di Simonetta Sommaruga / 2ª parte

Colpo di grazia alla paternità!


Contributi alimentari alle madri: pure i padri non sposati devono passare alla cassa

Per eliminare questa presupposta di­sparità di trattamento, l’avampro­getto vorrebbe imporre al genitore che non si occupa personalmente del figlio (il padre nel 95% dei casi) il versamento di un contributo di man­tenimento all’altro genitore (la madre nel 95% dei casi), indipendentemente dal suo stato civile. Il diritto vigente riconosce, tra i criteri per l’eroga­zione del contributo di mantenimen­to al genitore divorziato, «la portata e durata delle cure ancora dovute ai figli». Non è invece previsto alcun contributo di mantenimento per i ge­nitori non sposati in caso di separa­zione. Visto che l’accudimento del figlio da parte di un genitore corri­sponde ad un'esigenza del figlio, l’avamprogetto propone piuttosto di prendere in considerazione il costo legato all’investimento di tempo che il genitore dedica alle cure e all’edu­cazione del figlio nel quadro della determinazione del contributo di mante-nimento dovuto al figlio e non nel contributo da versare al genitore. Occorrerebbe in un primo tempo fis­sare il contributo di mantenimento del figlio sulla base dei suoi bisogni effettivi tenendo conto di un minimo legale; a questo importo si somme­rebbe il contributo per il suo accudi­mento. Successivamente si verifi­cherebbe se la capacità finanziaria del genitore debitore gli permette di pagare il contributo di mantenimento così calcolato. Se ciò non fosse pos­sibile, l’importo sarebbe abbassato fino al minimo vitale del diritto ese­cutivo per evitargli di ritrovarsi in una situazione di sovraindebitamento permanente. La differenza tra l’im­porto che il genitore debitore può pa­gare e il minimo legale più il contri­buto per l’accudimento del figlio sa­rebbe assunta dallo Stato attraverso il versamento degli anticipi degli ali­menti. In altri termini, secondo que­sto modello, lo Stato verserebbe anticipi non solo per gli alimenti a carico del debitore, che non adempie all’obbligo di mantenimento, ma anche per l’importo che il debitore non è in grado di pagare perché non dispone dei mezzi finanziari neces­sari. Questo sistema permetterebbe al figlio di ottenere un contributo mi­nimo di mantenimento garantito dallo Stato anche in caso di insolvi­bilità del genitore cui spetta l’obbligo del mantenimento. Questo sistema imporrebbe al genitore debitore (al 95% il padre) con un reddito insuffi­ciente di maturare dei potenziali de­biti con lo Stato oltre alle sue reali capacità di guadagno.

Alimenti dovuti retroattivamente fino a 5 anni

L’avamprogetto prevede di intro­durre una nuova disposizione se­condo la quale, se il contratto o la decisione sul contributo di manteni­mento constata che non è stato pos­sibile fissare un contributo tale da garantire il debito mantenimento del figlio e, successivamente, la situa­zione del debitore migliora in modo straordinario, il figlio può chiedere il versamento dell'importo che sarebbe stato necessario per il suo debito mantenimento (ammanco). Per evi­tare un onere eccessivo a carico del genitore re-sponsabile, questo diritto è stato sottoposto ad un limite tem­porale. Il figlio può infatti chiedere il versamento dell'importo che sarebbe stato necessario per il suo debito mantenimento per i cinque anni pre­cedenti il miglioramento della situa­zione patrimoniale del genitore debitore (al 95% il padre). Questa pretesa passa all'ente pubblico, a con­correnza degli importi versati, se l'ente si è as-sunto il mantenimento del figlio. Pertanto l'ente pubblico, che ha versato anticipi o prestazioni di aiuto sociale per garantire il man­tenimento del figlio fissato in un ti­tolo esecutivo sul contributo di mantenimento (contratto o deci­sione), può far valere i pertinenti «di­ritti di esecuzione», in particolare la diffida ai debitori (art. 291 CC) e le garanzie (art. 292 CC).

Detto altrimenti: se il fabbisogno mensile del figlio è calcolato in 3000 fr (di cui 1500 fr di minimo legale e 1500 fr di contributo di accudimento) e il padre guadagna 3500 fr netti mensili, quest’ultimo avrà garantito il minimo vitale di circa 2500 fr della Legge esecuzione e fallimento, potrà versare alla ex compagna 1000 fr (= 3500 – 2500) e si indebiterà mensil­mente potenzialmente con lo Stato per i rimanenti 2000 fr anticipati alla ex compagna per il figlio. Se poi un giorno questo papà vincerà al Lotto, troverà un lavoro retribuito il doppio oppure erediterà la casa dai genitori, lo Stato busserà alla sua porta per reclamargli gli ul­timi 5 anni di anticipi ver-sati ossia 120'000 fr (= 2000 x 12 mesi x 5 anni)… e, natural­mente, la madre i con­tributi per gli anni a venire. E se i figli fos­sero stati due o tre?

Padri, per ora, stop alla paternità!

È imperativo che la po­litica familiare della confederazione venga interamente rivista dai politici e che poggi su ben altre basi: la bige­nitorialità e la custodia alternata tra i genitori separati o divorziati che rap­presentano il 70% della popolazione, per il vero bene dei minori! Il futuro in Svizzera? Una società senza figli! Pertanto, fino a quando il diritto di famiglia e la giurisprudenza nei casi di separazione e divorzio non cam¬bieranno in direzione d'un più grande rispetto e d'una più alta con­siderazione del ruolo paterno, garan­tendo parità di trattamento fra uomo e donna, tra padre e madre, anche mediante un affido il più possibile paritetico e condiviso (per realizzare la 'Bigenitorialità'), e l'osservanza dei trattati CEDU (Convenzione Euro­pea dei Diritti dell’Uomo) sottoscritti pure dalla Svizzera nel lontano 1989, è fortemente consigliabile non deci­dersi in favore della paternità e dun­que, quantomeno momentaneamen­te, rinunciarvi.

Per maggiori dettagli e approfondi­menti sulla tematica vi rimandiamo alla documentazione della tabel-la nel sito www.papagenonews.ch, in cui potete leggere le contestazioni espresse dal nostro movimento Papa­geno in sede di consultazione, simil­mente a quanto esposto e fortemente contestato da numerose altre associa­zioni della Svizzera romanda e tede­sca (inserire il codice xyz15 nella rubrica “cerca” del sito).

Dunque: uniamoci per manifestare il nostro deciso NO all’avamprogetto sul rafforzamento del diritto al man­tenimento del figlio!

Contattateci:

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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