SINTESI DI
1) Per un'equa ripartizione fra i sessi delle conseguenze economiche della separazione e del divorzio
Raccomandazioni della Commissione federale per le questioni femminili all’attenzione degli studi legali, dei tribunali, delle autorità preposte all’assistenza sociale e del mondo politico
Se il reddito familiare dopo la separazione o il divorzio non basta a coprire le esigenze di due economie domestiche, si verificano marcate disparità di trattamento fra i sessi con conseguenze negative di ampia portata per le donne divorziate. Questa è la conclusione a cui giunge lo studio «Mantenimento dopo il divorzio – sostegno ai parenti – assistenza sociale», commissionato dalla Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) e svolto da Elisabeth Freivogel analizzando le sentenze come pure la legislazione e la prassi applicata in Svizzera in materia di assistenza sociale (cfr. la sintesi dello studio contenuta in questo fascicolo). Qui di seguito si illustrano sinteticamente le problematiche più importanti e si formulano proposte su come, nell’ottica della CFQF, andrebbero risolte. Queste raccomandazioni sono state varate il 28 marzo 2007 dall’Assemblea plenaria della Commissione federale per le questioni femminili.
I. Regolamentazione del mantenimento postdivorzio nei casi di carenza
Problema 1: mancata quantificazione e ripartizione della carenza
Raccomandazione
1. Si sollecitano i tribunali a quantificare debitamente l’intero disavanzo (inclusa la previdenza) in caso di divorzio e a ripartirlo su entrambi i coniugi, anche se ciò significa toccare il minimo esistenziale del coniuge debitore. Si esortano le avvocate e gli avvocati a fissare questa prassi anche nelle convenzioni e ad inoltrarle ai tribunali ai fini della loro omologazione.
Problema 2: alimenti per i figli troppo esigui
Raccomandazione
2. Si sollecitano i tribunali a sfruttare appieno, nella determinazione degli alimenti per i figli, i tetti massimi dell’anticipo, onde garantire la copertura del fabbisogno effettivo dei figli (inclusa la quota-parte per l’abitazione), anche quando dev’essere intaccato il minimo esistenziale del coniuge debitore. In nessun caso andrebbero fissati alimenti per i figli inferiori alla rendita semplice per orfani. Questo medesimo appello si rivolge anche alle avvocate e agli avvocati in vista della stesura di convenzioni.
Problema 3: mancata costituzione della previdenza della donna dopo il divorzio
Raccomandazioni
3. È indispensabile che anche in casi di carenza, in maniera assoluta e in ogni situazione, l’importo in denaro necessario alla costituzione postdivorzio della previdenza venga quantificato separatamente nella sentenza o nella convenzione e venga aggiunto al disavanzo da ripartire.
4. Ai fini dei contributi alla costituzione postdivorzio della previdenza del coniuge beneficiario di alimenti dovrebbe essere ammissibile intaccare (proporzionalmente) il minimo esistenziale del coniuge debitore.
5. In generale (non soltanto per i casi di carenza) si dovrebbe garantire meglio (fra l’altro anche tramite adeguate misure legislative) che la quota degli alimenti prevista per la previdenza di vecchiaia confluisca effettivamente in un istituto di previdenza dell’avente diritto al mantenimento.
6. Le leggi fiscali andrebbero assolutamente modificate e adeguate, in modo tale che gli aventi diritto agli alimenti possano dedurre i contributi previdenziali, per quanto confluiscano realmente in un istituto di previdenza, anche quando queste persone non esercitano un’attività lucrativa.
Problema 5: obbligo di restituzione, mancanza di pari opportunità
Problema 6: sostegno ai parenti
Raccomandazioni
7. Per porre riparo alla penalizzazione delle donne divorziate a seguito delle normative sull’assistenza sociale e delle differenze fra i cantoni, la CFQF ritiene ragionevole e necessaria la creazione di una legge quadro nazionale. In essa devono essere disciplinati fra l’altro i seguenti punti:
■ Le persone la cui indigenza è insorta a causa di obblighi familiari devono, in linea di principio, essere esonerate dall’obbligo di restituzione. Devono essere esentate dall’obbligo di rimborso perlomeno quando il miglioramento della loro situazione finanziaria è imputabile al loro reddito da attività lucrativa.
■ Nella determinazione del minimo esistenziale sociale si deve tener conto degli obblighi di mantenimento dettati dal diritto di famiglia nei confronti di persone che non vivono nella medesima economia domestica, per quanto questi obblighi non superino l’importo che si calcolerebbe per le donne e i figli anche in considerazione delle direttive giuridiche in materia di assistenza sociale.
■ In caso di persone costrette ad affidarsi all’assistenza sociale a seguito di separazione ossia divorzio o a causa dei loro impegni nella cura dei figli, le autorità preposte all’assistenza sociale non devono poter richiedere ai rispettivi parenti prestazioni di sostegno né obbligare chi ne ha bisogno a farlo.
8. Fino all’entrata in vigore di una simile legge quadro le autorità responsabili dell’assistenza sociale vengono invitate a far uso del proprio margine discrezionale e a rinunciare, nel caso di persone divenute dipendenti dall’assistenza sociale a causa di obblighi nell’accudimento di figli minorenni, alla restituzione di contributi assistenziali nonché all’esercizio del sostegno ai parenti.


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