Da: Mattino della Domenica, 10.06.2012, pag 29, Rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"

Nel comunicato stampa del 23 aprile 2012, il Consiglio federale (CF) informava che ha deciso di porre in vigore il 1 gennaio 2013 la modifica del Codice civile ( h t t p : / / w w w . a d m i n . c h /ch/i/as/2012/2569.pdf), adottata dal Parlamento il 30 settembre 2011, concretizzando la parità dei coniugi in materia di cognome e cittadinanza. Pertanto il cognome e la cittadinanza non cambieranno più in seguito al matrimonio. Quando contraggono il matrimonio, gli sposi possono tuttavia dichiarare di voler portare come cognome coniugale quello da celibe o nubile di uno dei due, mediante semplice dichiarazione da presentare all'Ufficio di stato civile. Il figlio di genitori sposati porterà il cognome coniugale oppure - se i coniugi hanno cognomi diversi - quello da celibe o nubile che i coniugi hanno scelto come cognome dei figli comuni al momento del matrimonio.
Se i genitori non sono sposati, il figlio porterà il cognome da nubile della madre. In caso di autorità parentale congiunta, i genitori possono dichiarare che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.
Il diritto transitorio prevede che il coniuge che ha cambiato il proprio cognome prima dell’entrata in vigore di tali modifiche possa dichiarare in qualsiasi momento all’ufficio dello stato civile che intende tornare a portare il proprio cognome da nubile o celibe. In tale caso, i genitori possono dichiarare fino al 31 dicembre 2013 che il figlio riceve il cognome da nubile o celibe del dichiarante. I genitori non coniugati titolari dell’autorità parentale congiunta possono dichiarare entro la fine dell’anno che il figlio deve portare il cognome da celibe del padre. I figli maggiori di 12 anni devono acconsentire al cambiamento del cognome.
Parrebbe già così un ginepraio, ma cosa accadrà in caso di disaccordo tra la coppia? Quale è la soluzione prevista qualora i genitori sposati o conviventi con autorità parentale congiunta non trovassero un accordo sul cognome che porterà il loro figlio? Nessuna! La nuova normativa non prevede una risposta al problema! E questo nonostante nel 2008 il CF avesse invitato il Parlamento a regolamentare questa evenienza, proponendo di affidare la decisione a un'istanza giudiziaria, che trasferisse il diritto di determinare il cognome del figlio a uno dei genitori. Se quest'ultimo non avesse deciso entro il termine assegnato, il figlio avrebbe assunto il cognome di tale genitore. Detta variante avrebbe offerto la possibilità ad ambedue i genitori di esporre davanti al giudice le loro argomentazioni in merito. Inoltre il giudice avrebbe potuto in ogni istante cercare di indurre le parti all'intesa. Ciò avrebbe anche potuto includere la possibilità di procedere alla decisione per sorteggio con il consenso dei genitori.
Tuttavia, il Parlamento non ha deliberato nulla a riguardo.
Essendo decorso infruttuoso il termine di referendum, la modifica legislativa che entrerà in vigore il 1. gennaio 2013 non prevederà dunque alcuna soluzione esplicita al problema. Un’altra occasione mancata per la nostra classe politica! Sarà quindi compito della prassi giudiziaria e dei tribunali risolvere il dilemma. Altro “lavoro” per le Preture, le Tutorie, il Tribunale d’Appello e tutti gli altri operatori implicati.
I futuri sposi in disaccordo dovranno dunque, verosimilmente, andare davanti al giudice ancor prima di sposarsi per poter decidere quale cognome porterà il loro figlio non ancora concepito… Ulteriori info sul tema al link: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/gesellschaft/ref_ge setzgebung/ref_namensrecht.html
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