Da: La regione 30.7.10 pag 4
I diritti di convivenza tra coniugi vanno rispettati
Una sentenza della Corte di Strasburgo bacchetta la Svizzera
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Strasburgo – La Svizzera ha negato a torto per anni a due richiedenti l’asilo etiopi respinte di convivere legalmente con i loro mariti. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato loro ragione e concesso 5’000 euro di riparazione morale a entrambe.Vi sono regole legate al rispetto dei diritti dell’uomo che devono essere seguite. È questo il messaggio che esce dalla sentenza della Corte di Strasburgo.
I quattro erano arrivati in Svizzera separatamente tra il 1994 e il 1998 e avevano inoltrato richieste d’asilo. Le due donne erano state assegnate ai cantoni di San Gallo e Berna, mentre i due uomini a Vaud. Dopo che le loro richieste d’asilo furono respinte, il ritorno nel paese d’origine non fu possibile a causa dell’atteggiamento delle autorità etiopi. Durante la loro permanenza in Svizzera le due donne conobbero i due connazionali e li sposarono nel 2002 e nel 2003.
L’Ufficio federale della migrazione (Ufm) si rifiutò di assegnarle al canton Vaud per vivere assieme ai loro mariti. L’Ufm sostenne che in base alla prassi un cambiamento di Cantone per i richiedenti l’asilo respinti non è possibile una volta scaduto il termine per l’espulsione. Ciononostante la donna affidata al Canton San Gallo andò a convivere con il marito a Losanna. Nel 2003 la polizia la riportò a San Gallo in manette, inoltre il Cantone le soppresse l’aiuto sociale. Nel 2008 le due donne ottennero un permesso di dimora per Vaud. In seguito al loro reclamo, la Corte di Strasburgo ha ora deciso che impedendo formalmente per cinque anni la convivenza coniugale, la Svizzera ha violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Concretamente i giudici ritengono che sia stato infranto il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 del Cedu).
Tuttavia ammesso hanno che la Svizzera aveva un interesse legittimo a una ripartizione ordinata dei richiedenti l’asilo tra i Cantoni. L’assegnazione delle due donne a Vaud non avrebbe però avuto grandi conseguenze. Complessivamente l’interesse privato a una convivenza coniugale legale delle ricorrenti prevaleva sugli interessi della Svizzera, e ciò tenuto conto pure del maggiore onere amministrativo.
La Corte ha anche sottolineato che alle coppie non è stato possibile vivere insieme al di fuori della Svizzera solo perché non hanno potuto far ritorno in patria a causa dell’atteggiamento delle autorità etiopi.



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