Da: Cooperazione, 25.1.11 pag 79, Rubrica *L'avvocato risponde" (Micaela Antonini Luvini, avvocato.)
Contributi. L’ultimo arrivato ha la precedenza
Ho due figli da un precedente matrimonio che mi sono stati affidati perché la madre ha avuto dei seri problemi ed è tuttora ricoverata in una clinica psichiatrica. Da una relazione con un’altra donna è nata una bambina, ma adesso ci stiamo separando. La madre (che ha un’attività a metà tempo) mi ha chiesto per la figlia un contributo di 800 fr. mensili ma non riesco a darglieli poiché visto il mio stipendio
(4.800 fr.) e con gli altri due figli ancora agli studi non mi rimane praticamente niente. L’autorità tutoria, malgrado questa situazione, le ha riconosciuto il contributo scrivendo che le necessità della nuova nata passano prima di quelle degli altri 2 figli.
Effettivamente i calcoli che sono effettuati per il riconoscimento di un contributo alimentare ai figli è alquanto discutibile e sovente lascia il genitore debitore in una situazione di estrema precarietà. Purtroppo questi sono i parametri adottati dai nostri tribunali e confermati da una costante giurisprudenza. I figli maggiorenni (che pure hanno bisogno del mantenimento) dinanzi ad una situazione come la sua cedono il passo e il nuovo nato vanta un diritto prevalente al mantenimento. In pratica si considera che il figlio maggiorenne, oltre a poter lavorare seppur parzialmente, ha il diritto a determinati sussidi da parte dello Stato e ha anche la facoltà di chiederli autonomamente. Ciò che lascia estremamente perplessi è anche il fatto che nel calcolare i rispettivi bisogni non si tenga conto di certe spese che sono assolutamente indispensabili. Ritengo, come tanti, che i calcoli per il fabbisogno del debitore debbano essere corretti e considerare spese che al momento non sono riconosciute.


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