Da: CdT 11.3.09 pag 11
Il Tribunale federale ha confermato una sentenza ticinese
L'assenza di una firma invalida le ultime volontà della persona scomparsa. L'autografo deve essere apposto di norma in fondo al testo, al quale dà forza giuridica.
Un testamento senza firma è nullo: il Tribunale federale, attenendosi al rigoroso rispetto di questa norma formale, ha confermato una sentenza della giustizia ticinese. La suprema corte di Losanna ha respinto il ricorso presentato dall'erede designato, che si vede così sfuggire definitivamente l'eredità dello zio.
Quest'ultimo, celibe e senza figli, qualche mese prima di morire aveva redatto un testamento in cui lasciava i suoi beni al nipote. L'uomo aveva scritto a mano le sue ultime volontà, con data, nome e cognome, ma aveva omesso di apporre la firma. Dopo il decesso, la sorella e altre due nipoti, tutte diseredate, hanno contestato il testamento per vizio di forma davanti alle autorità giudiziarie ticinesi. Queste hanno dato loro ragione, giudicando che l'assenza della firma invalidasse le ultime volontà del defunto. Il Tribunale federale sostiene completamente il loro punto di vista, confermando sia la sentenza di prima istanza della pretura sia quella della I Camera civile del Tribunale d'Appello cantonale. I giudici di Losanna rammentano che la firma è essenziale e che il suo posto è di norma in fondo a un testo. «Quasi cent'anni fa il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare», si legge nella sentenza, «che la firma di un testamento si trova di regola in fondo al testo a cui dà forza giuridica. La firma è il segno esteriore con cui un individuo manifesta una volontà che deve deporre effetti giuridici, motivo per cui la sua posizione deve indicare la relazione esistente fra di essa e la dichiarazione di volontà che conferma». Essa non serve soltanto a identificare la persona che ha redatto un testamento, ma indica che l'autore ha confermato di suo pugno le dichiarazioni di volontà espresse.
Il ricorrente da parte sua aveva sostenuto che il contenuto del testamento era chiaro e che lo zio non voleva che la sorella ereditasse. A suo avviso, la sola menzione del nome e del cognome dello zio è sufficiente a indentficare l'autore del testamento. Un'argomentazione respinta dal Tribunale federale, che fa riferimento non soltanto alla propria giurisprudenza, ma anche a quella della maggior parte dei paesi vicini della Svizzera, dove pure vige la regola della firma. ats/red.


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