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Un Codice penale di «manica larga»? Un anno e mezzo fa l'entrata in vigore

Da: CdT 16.09.08 pag 3

Giustizia
 Un Codice penale di «manica larga»?

 Un anno e mezzo fa l'entrata in vigore - Parla il giudice federale Roy Garré

  A un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, la parte ge­nerale del Codice penale con­tinua a sollevare critiche e per­plessità relativamente alla so­stituzione delle pene detentive di breve durata con pene pecu­niarie e lavori di pubblica utili­tà. Le maggiori opposizioni ri­guardano il meccanismo delle aliquote giornaliere, in pratica una somma di denaro da 1 fi­no ad un massimo di tremila franchi a seconda della forza fi­nanziaria del reo. Nei mesi scor­si le critiche sono venute an­che da magistrati autorevoli; il procuratore generale di Neuchâ­tel Pierre Cornu aveva ad esem­pio dichiarato che il sistema delle aliquote giornaliere priva i tribunali della possibilità di scegliere la sanzione più adat­ta e raccoglie per questo l'op­posizione di gran parte degli operatori del settore. Critiche sono venute anche dal Partito Liberale Radicale e dall' UDC. Quest'ultima chiede senza mez­zi termini di fare un passo in­dietro; reintrodurre le pene de­tentive inferiori a sei mesi , con o senza la condizionale, sosti­tuire le pene pecuniarie con le multe del codice precedente, abolire la condizionale per le pene di interesse pubblico.
  PAGINA DI CARLO MANZONI
  I democentristi chiedono inoltre l'espulsione degli stranie­ri delinquenti come sanzione penale e annunciano che riven­dicheranno questi quattro pun­ti anche in Parlamento, convin­ti che le novità abbiano un ef­fetto dissuasivo limitato. Dal canto suo l'opinione pubblica è disorientata, constatando che in molti processi gli imputati se la cavano con una sanzione pecu­niaria sospesa condizionalmen­te. Anche per questo il Consiglio federale ha deciso di esaminare l'efficacia delle diverse innova­zioni introdotte nel Codice pe­nale, sollecitato anche da atti parlamentari e dalle richieste dei partiti. La riforma della parte ge­nerale del Codice penale era partita dal presupposto che pe­ne detentive di breve durata sen­za sospensione condizionale fos­sero piuttosto di ostacolo al rein­serimento sociale del delinquen­te; una concezione ripresa da esperienze fatte all'estero, prin­cipalmente in Germania e Fran­cia, e che risponde a criteri più moderni. Il messaggio del Con­siglio federale, del 1998, aveva già sollevato critiche nella fase finale della procedura di consul­tazione, quando furono espres­se preoccupazioni per la sicu­rezza pubblica. Secondo queste critiche le nuove disposizioni si concentrerebbero eccessiva­mente sugli interessi del delin­quente.
  Per fare il punto alla situazione e discutere delle critiche abbia­mo intervistato il giudice fede­rale Roy Garré, in forza al Tri­bunale penale federale di Bel­linzona. «Ma nelle risposte che seguono» - tiene a precisare il nostro interlocutore - «mi espri­mo a titolo personale e non a nome dell'intero Tribunale». Il giudice Roy Garré, locarnese, già libero docente all'universi­tà di Berna, è autore di mono­grafie e articoli in particolare nel campo della storia del diritto e del diritto penale, coautore del Commentario Basilese degli ar­ticoli sulla condizionale e la condizionale parziale. Dal 2006 è attivo alla II Corte dei reclami penali del TPF, che è competen­te per i ricorsi nel campo del­l'assistenza giudiziaria interna­zionale.
 L' INTERVISTA
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 La riforma del Codice penale di cui si discute è entrata in vigore un anno e mezzo fa e in questo periodo ha solle­vato un mare di critiche; critiche che erano già state affacciate anche pri­ma. Come mai non se n'è tenuto con­to?
 «Bisogna innanzitutto dire che i lavori preparatori di questa rifor­ma sono iniziati parecchio tem­po fa. È una riforma della parte generale, ma il Codice penale nel suo complesso risale al lontano 1937 e prima di questa riforma manteneva in ambito di sistema sanzionatorio concezioni svilup­pate a cavallo fra fine dell' Otto­cento ed inizio Novecento, ancor­ché molto moderne per quei tem­pi. Negli anni Ottanta fu così da­to l'incarico al professor Schultz di elaborare un avamprogetto, la procedura legislativa ha seguito il suo corso e alle Camere il pro­getto non ha suscitato sostanzia­li resistenze, se si eccettua forse la questione della soglia massi­ma per concedere la condiziona­­le, posta infine, dopo un lungo di­battito fra i due rami del Parla­mento a 24 mesi (prima erano 18 mesi), con però la possibilità del­la condizionale parziale fino a tre anni. Per quanto riguarda la filo­sofia generale della riforma uno dei postulati principali era quel­lo di ridurre al minimo le pene privative della libertà di corta du­rata. Ha prevalso la tesi che le pe­ne detentive di breve durata non servono, anzi possono essere tal­volta dannose».
 Ma è giusto?
 «Si ritiene che inserire in un am­biente carcerario potenzialmen­te criminogeno persone che con quell'ambiente non hanno nulla da spartire faccia più male che bene. È un'idea corretta, che ha delle conferme criminologiche. Quindi si poneva il problema di come evitare questa situazione e si è pensato, come alternativa principale, alla pena pecuniaria. Da distinguere dalla multa, an­cora possibile fino a diecimila franchi per le contravvenzioni. La pena pecuniaria ha una conce­zione completamente diversa» .
 Qual è questa concezione?
 « L'idea delle aliquote giornalie­re presuppone una pena di base fissata sulla base della colpevo­lezza del reo, a prescindere dalla sua situazione finanziaria (in pra­tica i giorni di detenzione delle vecchie pene detentive di corta durata). Una volta fissato il nu­mero delle aliquote, a seconda della situazione finanziaria del reo, si calcola la somma totale che il condannato dovrà pagare, basa­ta su un apposito coefficiente».
 Teoricamente è una concezione equa, nella pratica ci sono degli inconve­nienti?
 «In effetti il problema è che per certi condannati con redditi mol­to bassi si possono in teoria in­fliggere delle aliquote giornaliere anche di un franco. Ciò significa che ad esempio per una pena di 180 aliquote giornaliere (corri­spondenti alla detenzione di sei mesi nel vecchio diritto) si arriva ad un totale di 180 franchi».
 Che è meno di una multa per un sema­foro bruciato...
 «È chiaro che in un caso simile l'effetto dissuasivo della pena è molto discutibile, questo lo rico­nosciamo. Il problema è che il le­gislatore non ha posto un mini­mo. C'è stato, è vero, un dibatti­to, ma ci si è limitati a fissare un li­mite massimo di 3000 franchi al giorno, ciò che porta il totale del­la pena possibile a 1'080'000 fran­chi, dal momento che 360 aliquo­te è il tetto massimo che un tri­bunale può infliggere».
 D'accordo il legislatore, ma non c'è giurisprudenza riguardo al minimo della aliquota?
 «A livello di taluni tribunali can­tonali e di procure pubbliche si era fatta strada l'idea di un mini­mo di 30 franchi al giorno, ma il Tribunale federale non ha segui­to questa via. I giudici di Losanna si sono limitati a dire che la pena non deve essere talmente bassa da risultare solo simbolica, ma questo che cosa vuole dire in con­creto? Non lo so, francamente...»
 Ma il vero problema, quello che la po­polazione non riesce a digerire, è che la pena pecuniaria è con la condizio­nale. La pena non ha effetto alcuno se uno poi si comporta bene durante il periodo di prova. Non è un po' po­co?
 « In realtà la pena c'è, perché nel periodo di prova può sempre scattare. Poi c'è l'iscrizione al ca­sellario giudiziale, che non è co­sa da poco. Gli effetti marchianti della condanna ci sono. Senza di­menticare la sofferenza data dal procedimento penale in quanto tale, nonché i costi che ne deri­vano a carico del condannato. Tutti aspetti che si tende troppo spesso a dimenticare».
 Rimane il caso dei nullatenenti e di chi è in carenza beni. Non pagano e la cosa finisce lì. Che ne è dell'effetto dissuasivo della condanna?
 « L'art. 41 del Codice penale dà la possibilità al giudice di pronun­ciare una pena detentiva senza condizionale quando si ritiene che non avrebbe senso irrogare una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità. Di per sé que­sta possibilità dovrebbe essere un'eccezione, in realtà viene uti­lizzata in determinati cantoni, sentivo dire ad un recente con­gresso di diritto penale, nel tren­ta per cento dei casi. Il che è già di per sé problematico, perché non era la volontà del legislatore di applicarlo su così vasta scala, né ciò corrisponde all'interpre­tazione data a questo articolo da parte della dottrina e della giuri­sprudenza ».
 Se l'eccezione diventa la regola vuol dire che qualcosa non torna e che la riforma è strutturata in modo quan­tomeno discutibile. Vorrei ricordarle che le critiche più aspre provengono proprio dagli addetti ai lavori, avvo­cati e magistrati, tenuti a lavorare con questo codice. A questi critici dobbia­mo aggiungere i partiti politici, in par­ticolare PLR e UDC, che si fanno inter­preti del disagio della popolazione. Non siamo allora di fronte al fallimen­to di una riforma?
 «Capisco le critiche e in parte le condivido, ma secondo me è an­cora troppo presto per giudicare. Lei parla di fallimento, ma mi sembra un po' forte come espres­sione dopo un anno e mezzo. Il Consiglio federale ha deciso di prender sul serio queste critiche e di analizzare la situazione che si è venuta a creare. Questo non significa che si debba tornare in­dietro alla casella di partenza, an­che perché la riforma presenta comunque indubbi migliora­menti nel suo complesso. Diamo tempo al tempo e vediamo pri­ma le statistiche perlomeno su di un medio periodo. Si tratterà in particolare di vedere se la crimi­nalità è aumentata. E soprattut­to si tratterà di vedere se in questo ambito di piccola delinquenza c'è una diminuzione della recidiva. In caso affermativo, questo signi­ficherebbe che la riforma non è poi così male».
 C'è l'aspetto della recidiva, ma c'è anche quello di prevenzione generale.
 «È chiaro che sotto il profilo cri­minologico occorre considerare entrambi gli elementi. Per ora non risulta che ci sia un aumen­to dei reati legati a questa rifor­ma, ma è vero che c'è un disagio da parte della popolazione. È un aspetto molto importante, da te­nere in considerazione. Quindi entra in gioco la cosiddetta pre­venzione generale positiva, ossia l'effetto simbolico del codice pe­nale il quale non deve solo dis­suadere i potenziali criminali dal commettere reati, ma deve so­prattutto convincere coloro che rispettano le leggi che lo Stato è dalla loro parte e che quindi c'è effettivamente una lotta alla cri­minalità. Se effettivamente nella popolazione risulta un disagio di questo tipo e questo disagio di­venta preoccupante, allora io tro­vo che come penalisti occorra te­nerne conto. In caso contrario la fattura la pagheremmo poi come è già avvenuto con la famosa ini­ziativa sull'internamento a vita, sostenuta dalla gran parte della popolazione, che secondo me è anche un atto di sfiducia nei con­fronti di una certa politica crimi­nologica ».
 Sfiducia, d'accordo, ma è pur vero che c'è sempre stato un fossato tra il sen­tire popolare e gli addetti ai lavori in materia di commisurazione delle pe­ne. La giustizia penale dà l'impressio­ne di essere molto indulgente ad una gran parte della popolazione. È sem­pre stato così. La gente è tendenzial­mente più severa. Perché questa di­screpanza?
 «Al proposito sono stati fatti degli studi molto interessanti:la diver­sa percezione tra la popolazione, i giudici togati e i giudici popola­ri. Si è constatatocheseaduncit­tadino si chiede in astratto di pro­nunciare delle pene su una de­terminata fattispecie ma senza conoscere il reo, ossia al di fuori del processo, si arriva alla richie­sta di pene tendenzialmente al­te. Quando quello stesso cittadi­no si trova ad essere giurato, nel senso della giuria popolare, nel confronto umano con il reo au­tomaticamente diventa più mite. È umano che sia così, perché il confronto con le circostanze del reato permette una visione più oggettiva della colpevolezza del reo che, occorre dirlo, la popola­zione solo sulla base di un arti­colo di giornale o di quello che ha sentito al bar non può formarsi. Quindi c'è sempre una polarità tra questo sentimento astratto ge­nerale di sentirsi vittima delle cri­minalità e non protetti dal siste­ma penale e dall'altra la situazio­ne del giudice popolare che quando è confrontato agli stessi accusati cambia l'impostazione perché vede tutte le sfumature. E questo è un aspetto importante. Bisognerebbe poter divulgare un'informazione il più possibile oggettiva sulla vita del reo e sulle circostanze del reato, le attenuan­ti, le aggravanti, i trascorsi, le con­seguenze di una pena sulla vita del condannato. Sono degli ele­menti che il Codice penale ci ob­bliga a tenere in considerazione nel momento in cui infliggiamo una pena. Il pubblico è influen­zato anche dalle emozioni, che bisognerebbe poter canalizzare in uno strumentario razionale. Non bisogna dimenticare che se non ci fosse il diritto penale, pren­derebbe il sopravvento la giustizia del linciaggio, il Far West, insom­ma ».
 Resta che in un confronto internazio­nale la Svizzera è meno severa con la criminalità. Non è vero?
 
«Sî, è vero, ma il Codice penale è opera del legislatore, che rappre­senta il popolo. Sul Codice pena­le del 1937, in vigore ancora og­gi, c'è stata una votazione popo­­lare, che è passata. Più recente­mente mi ha certo sorpreso che nessuno abbia contestato la par­te generale del Codice penale, se si eccettua una puntuale riforma adottata subito dopo che la rifor­ma nel suo complesso era già sta­ta varata dal Parlamento. È strano, ed è altresì vero che questo Co­dice, in confronto ad altri sistemi penali come ad esempio quello americano, ma anche a quello italiano, è più mite, ma questo non è un difetto, bensì un pregio se pensiamo ai valori ispirati al­l' Illuminismo giuridico che fanno parte del patrimonio fondamen­tale del nostro Stato di diritto».
 C' è un rapporto di causa-effetto tra le pene severe e l'altra criminalità, e in quale direzione? Mi spiego: negli USA ci sono pene molto più severe, con anche la pena di morte, ma la crimi­nalità è molto maggiore. Da noi è il contrario.
 « Negli Usa c'è una volontà mol­to più punitiva e meno risocializ­zante. Pensi che esiste addirittu­ra una legge, presa dal baseball, per cui a determinate condizio­ni dopo tre condanne scatta l'er­gastolo. Più che la risocializzazio­ne conta dunque l'incapacitazio­ne, la neutralizzazione del reo, al limite appunto con l'ergastolo e la pena di morte. Gli USA hanno anche un'altra storia, un'altra mentalità, ma francamente prefe­risco di gran lunga il nostro siste­ma, tanto più che l'effetto dissua­sivo di simili pene è più che mai contestato».
 Non pensa che si sia posto troppo l'accento sull'aspetto risocializzante e scapito di quello repressivo, anche sull'onda di postulati sessantottini?
 «Per quanto riguarda le pene di breve durata sicuramente le di­scussioni del post-Sessantotto hanno avuto una certa influenza, ma va comunque ribadito come si tratti di postulati seri, basati su precise osservazioni criminolo­giche sugli effetti nocivi e contro­producenti di questo tipo di pe­ne. D'altro canto, per quanto ri­guarda l'internamento, mi sem­bra si vada addirittura nell'altra direzione. Si constata che negli ultimi anni c'è stato un giro di vi­te. Attualmente nella politica cri­minale ci si muove fra questi due poli. La questione è alla fine quel­la di sapere quale sia la migliore legislazione per lottare contro il crimine, nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. Quel­lo a cui dobbiamo aspirare è uno strumentario penale che permet­ta di diminuire la criminalità, e per fare questo, con Beccaria, re­sto dell'avviso che, più che la se­verità della pena, conta la sua cer­tezza e celerità».
 







SPROPORZIONI Una pena detentiva di 6 mesi del vecchio diritto,og­gi, per i nullatenenti, può trasformarsi in una condanna a pagare 180 franchi con la condizionale. Meno di una multa per un semafo­ro bruciato...
  ( foto Keystone).

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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