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La CRP ha annullato il decreto di non luogo a procedere del PG
Balestra sulla questione delle presunte fatture gonfiate da parte delle
ditte di pavimentazione - Gli atti torneranno al Ministero per i
necessari approfondimenti
Asfaltopoli: la temperatura ritorna rovente. La Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello (presidente Mauro Mini, giudici a
latere Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici)ha accolto parzialmente il
ricorso che l'avvocato Davide Corti, rappresentante del Municipio di
Lugano, aveva presentato contro il decreto di non luogo a procedere del
12 novembre dello scorso anno. Era stato emanato dal procuratore
generale Bruno Balestra nel quadro del procedimento penale aperto in
seguito alla segnalazione del Municipio di Lugano per fatti di
possibile rilevanza penale. L'incarto ritorna nelle mani del PG ed il
non luogo a procedere è annullato. L' Esecutivo, nell'occasione, aveva
segnalato al Ministero pubblico possibili reati di truffa e falsità in
documenti in relazione a cinque appalti pubblici concessi a una decina
di ditte nell'ambito della pavimentazione stradale tra l'agosto del
2004 e l'aprile 2005 per un importo
di 3,3 milioni di franchi. Un periodo preciso, che aveva preso avvio
con l'inserimento in tutti i bandi della Città di una clausola in cui
il concorrente era tenuto a dichiarare come le offerte non fossero
frutto di «accordi atti ad impedire la libera concorrenza» e si era
concluso, nell'aprile 2005 appunto, con il crollo dei prezzi
determinato dall'ufficializzazione dell'inchiesta della Commissione
federale della concorrenza (Com Co).
Il Procuratore generale aveva aperto un procedimento ed alla fine aveva
emanato un non luogo a procedere, spiegando tra l'altro che, «in
assenza di norme specifiche che tutelano penalmente la libera
concorrenza, conformemente all'impianto legislativo vigente, la
fattispecie esaminata sotto il profilo della truffa non può ritenersi
qualificata, mancando la condizione oggettiva di un danno
quantificabile». Ebbene, a detta della CRP, l'introduzione della
clausola sulla concorrenza nei formulari
di concorso del Comune istante è stata introdotta in relazione a
sospetti, che si riaffacciavano periodicamente, circa la possibile
esistenza di accordi cartellari. «A fronte di simili sospetti, l'agire
del Comune committente, che ha imposto ai concorrenti la sottoscrizione
di una clausola di autocertificazione, non può, come accade nella
decisione impugnata, ritorcersi contro il Comune medesimo e giovare a
chi falsamente
dette clausole le ha sottoscritte ». La decisione evidenzia di
conseguenza come s'imponga un approfondimento «con riferimento ai
formulari di concorso inoltrati al Comune per gli appalti pubblici nel
periodo critico al fine di procedere alla verifica di presupposti di
reato, nonché all'identificazione di chi li ha sottoscritti e di chi,
in altro modo, ha concorso al loro allestimento o utilizzo.
Per la CRP, anche con riferimento
all'ipotesi di truffa, si giustifica il rinvio dell'incarto al
Ministero pubblico, in quanto troppo prematuramente ha ritenuto che i
fatti non costituissero reato. L'agire del Comune committente è stato
quindi giuridicamente ragionevole ed adeguato anche nell'ottica di una
possibile vittima di una truffa. Il Ministero pubblico dovrà di
conseguenza approfondire la modalità di funzionamento del cartello
con riferimento in particolare all'accordo sui prezzi accertato dalla
Com Co. «Nella misura in cui sarà ricostruita la modalità di calcolo
dei prezzi, e con riferimento ai prezzi applicati successivamente (al
mese di aprile 2005)dalle medesime ditte per i medesimi committenti,
il Ministero pubblico potrà con più cognizione di causa verificare se
siano determinabili o meno gli elementi costitutivi del reato».
«L'istanza è parzialmente accolta e gli atti rinviati al procuratore
generale affinché proceda alla completazione delle informazioni
preliminari ai sensi dei precedenti considerandi». Contro la decisione
della CRP può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni al Tribunale
federale.
Emanuele Gagliardi Giovanni Mariconda
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