Da: CdT 20.8.11 pag 8
L'INTERVISTA ■ LUCIANO GIUDICI
Quando la nostra stampa scimmiotta quella italiana
Informazione e giustizia: «C'è stata una deriva negli ultimi anni. Necessario stringere i bulloni»
A CURA DI
FABIO PONTIGGIA
■ Il nuovo Codice di diritto processuale pe nale svizzero ha riproposto la delicata que stione dei rapporti fra stampa e giustizia. Le nuove norme sono particolarmente re strittive per quanto concerne l'informa zione. L'articolo 74 CPP ha ripreso princi pi già in vigore precedentemente (infor mare il pubblico su procedimenti penden ti solo se è necessario per far luce su reati o per la ricerca di indiziati, per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione, rettificare notizie o voci inesatte o ancora se il caso è particolarmente importante). Il pubblico dev'essere informato «rispet tando il principio della presunzione di in nocenza e i diritti della personalità degli interessati». A questo riguardo, problema tico risulta essere, per la sua rigidità, il ca poverso che disciplina la pubblicazione dei nomi delle vittime: il nuovo Codice ne impedisce l'identificazione anche se si trat ta di personalità conosciute. Nessuna ec cezione è contemplata, come aveva ricor dato il procuratore generale John Noseda nell'intervista al CdT del 18 luglio scorso. Oggi diamo la parola all'avvocato Lucia no Giudici , già procuratore, prima di es sere stato deputato a Bellinzona e a Berna, e, in tempi più recenti, procuratore pub blico straordinario.
Il nuovo diritto processuale svizzero li mita ancor più le possibilità di informa zione da parte dei media sulle persone coinvolte in inchieste giudiziarie o in fat ti di cronaca nera. È un problema reale o secondo lei viene eccessivamente enfa tizzato?
«Si tratta di un problema reale perché è in contestabile che i media elettronici, ma anche la carta stampata, in questi anni hanno decisamente aumentato la diffu sione di cronaca nera e anticipazioni sui risvolti giudiziari, al di fuori dei canali in formativi già previsti dal vecchio Codice di procedura cantonale, per i casi di partico lare allarme sociale. Sono anticipate con clusioni e giudizi, affermazioni di colpe volezza o di innocenza, a seconda delle pressioni o convenienze. Difficilmente ac cuse dei media poi rivelatesi inconsisten ti o insufficienti al vaglio del dibattimento possono essere corrette, con danno irre parabile per l'interessato. Nel Ticino, in particolare, si assiste ad una progressiva imitazione della situazione italiana, com pletamente sfuggita ad ogni controllo».
L'articolo 74 del nuovo Codice è tassati vo in merito all'identità delle vittime. Quest'ultima può essere rivelata sulla stam pa solo se è necessaria la collaborazione della popolazione per far luce sui crimi ni oppure se la vittima stessa o i suoi parenti danno il loro consenso. Questo va le anche per persone note o che rivesto no cariche pubbliche?
«L'articolo 74 cpv. 4 CPP che concerne le vittime, esclude la divulgazione dell'iden tità o anche di informazioni (professione, domicilio, abitazione) che consentano l'identificazione. Le persone note o che ri vestono cariche pubbliche, in quanto vit time di reati, hanno gli stessi diritti degli altri cittadini».
Il procuratore generale John Noseda ha fatto un esempio molto esplicito: se lui dovesse essere travolto da un'auto e pe rire, radio, tv, internet e giornali non potrebbero fare il suo nome senza prima ot tenere il consenso di sua moglie. Condi vide questa impostazione?
«In linea di principio certamente, perché la legge non prevede eccezioni, salvo la ne cessità di ricercare eventuali indiziati».
Non vi è, in questa ipotesi e in altre para gonabili (morte di un consigliere di Sta to, di un deputato) un interesse pubbli co preponderante ad informare corret tamente e tempestivamente il pubblico, indipendentemente dal consenso dei parenti? Questo interesse pubblico non de ve prevalere su un'applicazione restritti va dell'articolo 74 del Codice?
«Occorre richiamare che i casi in discus sione concernono esclusivamente l'infor mazione su fattispecie oggetto di reato e quindi di un'indagine penale. L'interesse pubblico, nell'ambito penale, è garantito dall'accesso al pubblico dibattimento (sal vo rare eccezioni) per cui la funzione in formativa e anche di controllo, le sole che giustificano l'interesse pubblico, sono am piamente salvaguardate. Il mio modello di una giustizia bene amministrata, senza cla mori mediatici, è quello inglese: anche nei casi più gravi nessun privato e tantomeno media può azzardarsi a indicare colpevo li, sospetti, indizi, ecc. prima che una giu ria si sia pronunciata sui fatti. La presun zione d'innocenza è fermamente difesa».
Un giornalista e una testata che optasse ro per la prevalenza dell'interesse pub blico, cosa potrebbero rischiare dal pun to di vista legale?
«L'articolo 74 CPP conferisce al Pubblico ministero o al giudice la valutazione sul l'interesse a dare informazioni. Solo chi ha una visione complessiva e non parziale è in grado di ponderare l'esistenza o meno di un prevalente interesse pubblico. La de cisione del giornalista o della testata, in contrasto con la legge, può sempre avve nire con il rischio della sanzione a poste riori. Non esiste censura preventiva».
È auspicabile che una testata rischi su un caso e vada, se necessario, fino al Tribu nale federale per fare in modo che vi sia giurisprudenza su questo specifico aspet to?
«Ritengo assai probabile che si sviluppe rà una giurisprudenza in materia».
È forse necessario pensare ad una corre zione dell'articolo del Codice?
«No, il Codice è appena entrato in vigore e semmai sarebbero altri gli articoli da cambiare. Ad esempio l'articolo 319 cpv. 1 let. a CPP per cui, secondo l'interpretazio ne del messaggio e della dottrina, in caso di dubbio del Pubblico ministero l'accu sato va comunque rinviato davanti al tribunale, il principio in dubio pro reo valen do solo in sede di giudizio della corte e non in sede d'indagine. Ciò significa il grave ri schio che un accusato innocente, sulla cui colpevolezza già il Pubblico ministero ha dubbi, debba sottoporsi comunque ad un pubblico giudizio, con tutti i disagi del ca so, compresa la pubblicità sui media, per vedersi riconosciuta questa innocenza. Questo mi sembra essere un capovolgi mento della presunzione d'innocenza».
Per la stampa ticinese vi è anche il pro blema della concorrenza della stampa italiana: nell'ipotesi fatta prima, il «Cor riere della Sera» pubblicherebbe il nome di John Noseda mentre il «Corriere del Ticino» non potrebbe pubblicarlo. È ac cettabile una situazione del genere?
«Si tratta della conseguenza di due giuri sdizioni diverse. Ho accennato al caso op posto inglese».
Ritiene che nella nostra realtà, svizzera e ticinese, fosse proprio necessario strin gere ulteriormente i bulloni dell'infor mazione? Vi è stato un degrado in questo ambito specifico tale da giustificare que sto cambiamento restrittivo?
«Sì, c'è stata certamente una deriva negli ultimi anni, una concorrenza tra i media per lo scoop di cronaca nera o giudiziaria, tale da giustificare un intervento legislati vo. Non bisogna mai dimenticare che l'esi to istituzionale di un reato, cioè il giusto processo, è prevalente rispetto all'atten zione mediatica sul caso stesso. L'interes se del pubblico e dei media, in fase d'in chiesta, è un interesse di curiosità, di con correnza e non di motivazioni nobili. La legge consente, nei casi di giustificato in teresse pubblico, l'informazione corretta, equilibrata e sufficiente da parte delle au torità inquirenti».
La stampa oggi anticipa con clusioni e giudizi a seconda delle pressioni o convenienze Il mio modello di giustizia be ne amministrata, senza clamo ri mediatici, è quello inglese

GIORNALISMO TROPPO SPINTO? Per l'ex procuratore Luciano Giudici la risposta è affermativa. (Foto Crinari)


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