Mozione parlamentare del Consigliere nazionale Marco Romano "Rendita vedovile: pari diritti ai vedovi e ai coniugi superstiti divorziati"
Abbiamo il piacere di comunicarvi che lo scorso 24 settembre il Consigliere Nazionale Marco Romano (www.marcoromano.ch) ha inoltrato al Consiglio Federale una mozione di grande rilevanza per la nostra associazione. Il suo fine è di eliminare le discriminazioni economiche che oggi devono subire i figli maggiorenni e le persone bisognose di assistenza orfani di madre, sposata o divorziata, essendo negata la rendita vedovile al padre superstite, sposato o divorziato.
Il CN Romano ha deciso di sostenere tramite questa mozione una specifica richiesta del Movimento Papageno a nome dei tanti padri residenti in Ticino e in Svizzera, i cui figli devono, o potranno in un futuro, subire predette discriminazioni. La famiglia va tutelata in modo paritario, anche quando è il padre il coniuge superstite, per il bene dei figli comuni, i quali oltre alla perdita affettiva della madre non devono essere costretti dalla legge in vigore a subire ulteriori importanti perdite economiche.
Essendo il nostro Movimento Papageno un'associazione aconfessionale e apolitica, non possiamo profilarci politicamente per non urtare le diverse sensibilità e convinzioni politiche dei soci che la compongono. Auguriamo comunque al CN Romano di venir rieletto nelle elezioni federali del 17-18 ottobre, affinché possa continuare a rappresentare il Ticino a Berna per dare il proprio concreto sostegno ai cittadini ticinesi e svizzeri, ed in particolare ai padri come in questa occasione.
Nei prossimi giorni troverete il testo integrale della mozione al seguente link: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20154010
Lo anticipiamo di seguito per praticità:
Titolo:
Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) - Rendita vedovile: pari diritti ai vedovi e ai coniugi superstiti divorziati.
Richiesta:
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la LAVS (vecchiaia e superstiti) affinché gli orfani e il genitore coniuge superstite, sia esso maschio o femmina, non vengano discriminati. Di conseguenza che: 1) Ogni orfano maggiorenne in formazione o bisognoso di assistenza abbia diritto a che il genitore coniuge superstite che si occupa di loro, anche se divorziato, padre o madre indiscriminatamente, riceva la rendita vedovile. 2) I coniugi superstiti divorziati (padri o madri), senza figli in formazione o senza persone bisognose di assistenza a carico, abbiano diritto ad una rendita vedovile unicamente se la sentenza di divorzio cresciuta in giudicato prevede dei contributi alimentari a loro favore. L’ammontare della rendita (AVS e PP cumulativamente) può raggiungere al massimo l’importo del contributo alimentare stabilito nella sentenza di divorzio. Il diritto alla rendita si estingue con il diritto al contributo alimentare divorzile.
Motivazione:
Gli orfani non devono essere discriminati in caso di decesso di uno dei genitori coniugati: gli orfani di madre devono avere diritto alla stessa rendita complessiva LAvs degli orfani di padre. Oggi i figli maggiorenni in formazione o bisognosi di cure a cui muore la madre non dispongono cumulativamente della stessa rendita rispetto a quelli a cui muore il padre, non essendo concessa la rendita vedovile al vedovo superstite che li accudisce. Infatti, gli uomini sposati o divorziati, la cui moglie o ex moglie è deceduta, ricevono una rendita per vedovi solo fino a quando hanno figli al di sotto dei 18 anni, dopodiché il diritto si estingue. Al contrario, il diritto alla rendita vedovile è riconosciuto alle donne divorziate se il matrimonio è durato almeno 10 anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni. Oggi, la donna divorziata, economicamente indipendente e non creditrice di contributi alimentari dall’ex marito, anche senza figli o con figli maggiorenni in formazione, può beneficiare di una rendita vedovile al momento del decesso dell’ex coniuge, indipendentemente dal di lei reddito e nonostante abbia già incassato la metà dei contributi AVS e LPP. Il marito divorziato non potrà beneficiare di una rendita vedovile alla morte della sua ex moglie. Concedere la rendita vedovile alle donne divorziate rappresenta una discriminazione verso i figli ancora in formazione e l’ex marito.



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