Da: CdT, 20.3.12 pag 43
L'ESPERTO RISPONDE ■ FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI*
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Convivo da qualche anno e fra poco la mia compagna avrà un
bambino. Mi sto chiedendo come sarà per le decisioni che
riguardano nostro figlio. Mia mamma sostiene che non essendo noi
sposati sarà solo la mia compagna a decidere per il bambino. È vero? (T. di Chiasso)
La questione sollevata dal lettore concerne l'autorità parentale, la quale comprende la facoltà e il dovere di prendere le decisioni necessarie alle cure, l'educazione - generale, scolastica e religiosa - del proprio figlio, sempre in considerazione del suo bene, così come il diritto di rappresentarlo verso i terzi. Di principio secondo la legge attualmente in vigore se i genitori non sono uniti in matrimonio l'autorità parentale spetta solo alla madre.
Tuttavia, a richiesta congiunta dei genitori, l'autorità tutoria competente (quella al domicilio del minore) attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del minore e la ripartizione delle spese di mantenimento. Una diversa regolamentazione è quindi possibile e presuppone comunque l'accordo di entrambi i genitori e inoltre anche che innanzitutto il padre riconosca formalmente la paternità del figlio, perché, in assenza di matrimonio, il padre biologico non vale automaticamente quale padre legale (art.252 del Codice civile). Per il riconoscimento basta una relativa dichiarazione da formulare all'ufficio di stato civile del domicilio, possibilmente già prima della nascita del bambino. Se quindi il nostro lettore desidera essere formalmente titolare dell'autorità parentale sul nascituro assicurandosi quindi il diritto di prendere di comune accordo con la compagna le decisioni che riguardano il figlio, dovrà sottoscrivere con lei una convenzione regolante l'autorità parentale in comune da sottoporre all'autorità tutoria che regoli le modalità di decisione nelle varie situazioni concernenti l'educazione del figlio così come i rispettivi obblighi di mantenimento (anche per l'eventualità di una rottura del concubinato). È doveroso comunque precisare che questa situazione giuridica è destinata a cambiare nei prossimi anni. In effetti lo scorso novembre il Consiglio Federale ha adottato un Messaggio concernente una revisione del Codice civile (CC) che prevede, tra l'altro, l'introduzione dell'autorità parentale congiunta come regola per i genitori non coniugati. La proposta di modifica verrà ora esaminata dal Parlamento e in caso di sua approvazione entrerebbe in vigore tra un paio di anni. Al centro della modifica legislativa vi è il bene del figlio e la consapevolezza che l'attuale normativa non realizza pienamente l'uguaglianza tra padre e madre e non tiene conto del fatto che per svilupparsi armoniosamente il bambino ha bisogno di mantenere legami stretti con entrambi i genitori. In sostanza, se i genitori non sono coniugati, l'autorità parentale sarà attribuita per legge a entrambi sulla base di una dichiarazione congiunta (da indirizzare unitamente al riconoscimento all'ufficio di stato civile o, se successivamente, alla competente autorità di protezione dei minori) nella quale essi dovranno certificare di essere pronti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio e di essersi accordati in merito all'accudimento, alle relazioni personali e al mantenimento del figlio. Fino al rilascio di tale dichiarazione, l'autorità parentale spetterà alla sola mamma. Se i genitori non si accordano sulla sottoscrizione di tale dichiarazione congiunta, potrà essere adita l'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio, la quale potrà tra l'altro anche privare un genitore dell'autorità parentale se necessario per tutelare gli interessi del figlio, segnatamente a motivo di inesperienza, malattia, infermità, violenza o assenza. Inoltre, al fine di non rendere la vita dei genitori troppo difficile, il progetto di legge prevede che il genitore che accudisce il figlio potrà prendere autonomamente decisioni riguardanti questioni di ordine quotidiano o urgenti. La revisione disciplina inoltre la determinazione del luogo di dimora, prevedendo che se un genitore intende trasferire il proprio luogo di dimora o quello del figlio, deve prima ottenere il consenso dell'altro genitore, a meno che il trasferimento avvenga all'interno della Svizzera e non comporti ripercussioni notevoli sull'esercizio dell'autorità parentale. In caso di disaccordo si potrà adire il giudice o l'autorità di protezione dei minori. La proposta di revisione non contempla per ora il diritto al mantenimento, normativa che sarà sottoposta a revisione in un secondo tempo. Infine, altra importante novità riguarda il cognome del figlio: contrariamente all'ordinamento odierno - che prevede che il figlio di genitori non coniugati assume di principio il cognome della madre - secondo il testo proposto dal Consiglio federale in caso di autorità parentale congiunta sarebbero applicabili per analogia le disposizioni sul cognome del figlio di genitori coniugati, ciò che equivale a riconoscere ai concubini le stesse possibilità di scegliere il cognome del figlio riservate ai genitori coniugati e, quindi optare per il cognome da nubile della madre o quello a celibe del padre.
* avvocato
Per porre domande, rivolgersi a: Corriere del Ticino, «L'esperto risponde», c.p. 160, 6903 Lugano (fax 968.29.77, e-mail


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