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Gratuito patrocinio in Pretura. CdS risponde a 3 interrogazioni riguardanti Mendrisio e Bellinzona.

Da: CdT 21.12.2009 pag 7

Il gratuito patrocinio in Pretura
Il CdS risponde a 3 interrogazioni riguardanti Mendrisio e Bellinzona

Il Governo presenterà un messaggio per la revisione to­tale della legislazione cantonale in materia di assistenza giudiziaria: si valuterà anche come contenere i costi

 
«Lo Stato non ha legittimazio­ne per impugnare la decisione di ammissione al beneficio dell'assi­stenza giudiziaria. Tuttavia, l'ar­ticolo 36 cpv 1 lettera c conferisce allo Stato la facoltà di ricorrere al Consiglio di moderazione contro la decisione di retribuzione. In qualche caso, lo Stato ha presen­tato ricorso, in particolare solle­vando l'eccezione di prescrizio­ne». Inoltre, non vi è nessun con­flitto di interesse per il pretore che concede un'assistenza giudizia­ria ad un avvocato (patrocinatori di una parte) che conosce perso­nalmente.
Questi sono gli ultimi due inter­venti del Governo nell'ambito di una lunga e dettagliata risposta a tre interrogazioni presentate dal deputato al Gran Consiglio Do­natello Poggi (Lega) che riguar­davano alcune preture ticinesi (in particolare quella di Mendrisio e di Bellinzona). Per prima cosa il Governo fornisce informazioni a
carattere generale spiegando che nel 2005

i costi dell'assistenza giu­diziaria in Ticino per lo Stato so­no stati i seguenti: 4.390.924 fran­chi di cui 2.981.206 per le preture; 4.273.792 nel 2006, di cui 2.944.397 per le preture; 4.618.085 nel 2007, di cui 3.207.252 per le preture; 4.561.261 nel 2008, dei quali 3.172.911 per le preture. I costi per il corrente anno non do­vrebbero scostarsi da quelli del­lo scorso anno.
Il 1. gennaio 2008 è entrato in vi­gore il regolamento sulla tariffa di patrocinio d'ufficio e di assi­stenza giudiziaria e per la fissa­zione delle spese ripetibili. Nelle interrogazioni il Governo ricorda che si fa riferimento al limite del­l'onorario di 5 mila franchi che fi­gura in quel regolamento. Tale li­mite, sottolinea il CdS, non impe­disce il riconoscimento di un ono­rario superiore ma obbliga il di­fensore d'ufficio a segnalare al giudice il raggiungimento dell'im­
porto. Lo scopo è quello di con­sentire al giudice di seguire al me­glio l'attività dei difensori.
Il Consiglio di Stato poi intende presentare un messaggio per la revisione della legislazione can­tonale in materia di assistenza giudiziaria, considerato che la maggior parte delle norme del­l'attuale legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'as­sistenza giudiziaria non potran­no più essere applicate nelle pro­cedure del diritto civile e penale. «Esamineremo - continua il CdS - in quell'ambito i margini di ma­novra per vedere se vi sono possi­bilità di contenere i costi senza privare i cittadini del diritto di far­si assistere da un patrocinatore nelle cause giudiziarie».
Il Governo poi risponde ad un ca­so segnalato (riguardante la pre­tura di Mendrisio) concernente l'assistenza giudiziaria ed il gra­tuito patrocinio a due coniugi in causa di divorzio: la somma data in questo caso è arrivata a 100 mi­la franchi e l'interrogante doman­dava come mai è stato concesso questo importo nonostante la coppia fosse proprietaria di una casa unifamigliare.
Il CdS rammenta allora che il be­neficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (che non è un sussidio a fondo perso ma solo l'anticipazione dei costi) è stato concesso agli interessati poi­ché il numero e l'ampiezza degli atti giudiziari che proponevano e contro la quale il giudice, soprat­tutto di primo grado, non si può opporre, impediva loro di avere a disposizione la liquidità suffi­ciente per assumersi i costi della causa. Prioritario in questo caso, viene sottolineato, è il manteni­mento della famiglia e special­mente dei figli. «Il fatto che le par­ti siano proprietarie di un immo­bile costituisce un elemento per lo Stato per domandare la rifusione di quanto anticipato».
Riferendosi quindi alle note di onorario presentate alla pretura di Mendrisio e di Bellinzona sem­pre nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patroci­nio, il Governo rileva che gli im­porti medi corrispondono sostan­zialmente a quelli delle altre pre­ture e sono sensibilmente infe­riori all'onorario di riferimento del regolamento menzionato.

e.ga.

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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