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Alcune casistiche presso commissioni tutorie ticinesi

  Alcune delle casistiche finora recensite presso delle
Commissioni tutorie regionali (formato pdf)

CTR 1 - Chiasso

Caso 1

Nomi dei minori : XXXXX (nata nel 200X), XXXXXX (199X) e XXXX (199X) XXXXX
Nomi dei genitori : XXXXX (19XX) e XXXXXXXXXX (19XX)

Caso gestito da : Avv. Provini U., assistente sociale Teodori R., curatore Massei F.

Particolarità del caso

Collocamento coatto dei minori presso la nonna e lo zio materni (XXXXXX), in due istituti diversi gli altri minori (uno a Lugano, l'altro a Mendrisio). I due figli più piccoli, dopo il collocamento, sono in uno stato psico-fisico preoccupante ignorato  dalle autorità tutorie. I minori sono stati allontanati dai genitori due giorni prima di Natale 2004 con l'intervento sproporzionato dell'assistente sociale Teodori supportata da diversi agenti di polizia. Dai genitori è stata depositata denuncia penale presso il Pubblico Ministero di Lugano, nella quale essi si sono già costituiti parte civile.

Caso 2

Nomi dei minori : XXXXX XXXX
Nomi dei genitori : XXXXXXX e XXXXXXXX

Caso gestito da : Avv. Provini U., curatore educativo Garolla Claudio

Particolarità del caso

Figlio 11enne non ha contatti col padre da 3 anni. Dopo perizia è emerso ciò che il padre afferma da anni, ossia che la madre effettua mobbing genitoriale sul ragazzo alienando e distruggendo la figura paterna.

Caso 3

Nomi dei minori : XXXXX, XXXXX e XXXX XXXXX
Nomi dei genitori : XXXXXXX e XXXXX XXXXXX

Caso gestito da : Avv. Provini U., Teodori R., curatrice Lic. Psi. Benci D., curatore
Massei F.

Particolarità del caso

Figli affidati alla madre (la cui perizia psichiatrica ha denotato disturbo della personalità istrionico, personalità infantile, egocentrismo, manipolatrice, incapace di autocontrollo, eccetera) e non al padre poiché giudicato non collaborativo "con gli operatori che si occupano dei figli". Da notare che la curatrice Benci aveva, nei suoi rapporti, attributo al padre comportamenti che la perizia ha invece poi identificato nella madre. A seguito di tali rapporti e della fondatezza dei contenuti ad essi attribuita dai periti è scaturito un collocamento temporaneo dei minori (della durata di tre mesi). L'assistente sociale Teodori R., scriverà al pretore di Mendrisio - Sud (Avv. Pusterla) che entrambi i genitori non sono idonei, soprattutto la madre alla quale, però i periti, avevano affidato i figli. Il padre, dopo il terzo incontro, ha ricusato la curatrice Benci D. e, successivamente, allestito un esposto alla CTR di 31 pagine (agosto 2004). A tutt'oggi le domande, legittime del padre, anche a nome dei figli allora minorenni, sono rimaste senza risposta e inevase. Il valore pecuniario dell'operato della curatrice (Lic. Psi.) è stato fissato dalla stessa in ragione di oltre Chf. 11'000.- sfociato in un ricorso del padre (anche a nome dei figli) fino al Tribunale d'appello. Il padre ha pure inoltrato un esposto alla Commissione di vigilanza sanitaria cantonale sull'operato della psicologa curatrice educativa.

CTR 2 - Mendrisio

Nomi del minore: XXXXXX XXXXXXXX
Nomi dei genitori: XXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXXX

Caso gestito da: Presidente CTR avv. Crivelli Roberto

Particolarità del caso

Il piccolo XXXX nasce al di fuori di un'unione coniugale. I genitori vengono avvertiti dalle autorità circa la necessità di allestire una convenzione concernente l'attribuzione dell'autorità parentale e dei contributi di mantenimento del bambino in caso di eventuale futura separazione dei genitori. XXXX e XXXX, concordi, decidono per il modello congiunto.

Le istituzioni si accaniscono su di loro, chiedendo vengano certificate per il tramite dell'ufficio delle famiglie e dei minorenni le loro capacità genitoriali affinché possa o meno essere loro attribuita l'autorità parentale congiunta. I genitori, felici nella loro vita di coppia e gioiosi per l'arrivo del loro carissimo figlioletto, devono ora confrontarsi per tramite di un avvocato (coi costi a loro carico) ad un ricorso all'AVT contro la decisione della CTR 2. Non ci risulta esistere una base legale su cui si appoggia questa ultima richiesta peritale visto che, come prevede il Codice civile svizzero, i due genitori sono concordi sull'autorità parentale congiunta. Di transenna, ci si domanda a cosa sia dovuta questa intromissione nella vita privata dei cittadini.

Altri casi presso la CTR 1 e la CTR 2

Ci risultano altri casi presso la CTR 1 e la CTR 2 gestiti con similari modalità, in cui i minori restano affidati a famiglie affidatarie diverse, separati tra di loro, senza giustificati né validi motivi, benché le Convenzioni internazionali (soprattutto quella sui diritti dei fanciulli) e lo scopo ultimo dell'affido temporaneo presso famiglie affidatarie (ossia il collocamento temporaneo ed il successivo ritorno graduale dai genitori biologici) vengono disattesi.
In particolare, si fa rilevare il costante e sproporzionato modus operandi riscontrato presso l'operato dell'assistente sociale Teodori, la quale privilegia incomprensibilmente il rapido collocamento dei minori in istituti o in famiglie affidatarie piuttosto che tentare ogni via alternativa percorribile atta alla riunificazione del nucleo famigliare primitivo o alla permanenza dei minori con un genitore biologico.

CTR 3 - Lugano Ovest

Caso 1

Nomi dei minori: XXXX e XXXXX XXXXXX
Nomi dei genitori: XXXXXX XXXXX e XXXXXX XXXXXX in XXXXXX

Caso gestito da: Avv. Bordoni G., Maurizio Rossi, P. Berger, ass. sociale Realini D.

Particolarità del caso

Durante la loro unione, mai sfociata nel matrimonio, il padre si è preso cura dei figli mentre la madre, lavoratrice a tempo pieno, ha avuto problemi di carattere psichico che ne hanno preteso il ricovero in cliniche specializzate.

Dopo la separazione della coppia di fatto, la madre biologica ha contratto matrimonio con un uomo a cui, in passato, la CTR 8 ha tolto l'affidamento dei propri figli, collocati in istituto. XXXXX e XXXXX sono ora affidati alla madre biologica e al suo nuovo marito. XXXXX, portatore di handicap, ha avuto un crollo fisico e psichico. La Pro Infirmis, ormai da anni, si batte affinché l'affidamento del minore venga dato al padre, cercando di fare valere non solo le reali intenzioni di XXXXX ma anche il suo quadro medico. XXXXX, nel contempo, appare sempre più improbabile nel suo processo di crescita psicologica. Oggi la si può definire una "ragazza difficile", con problemi comportamentali. Al padre viene taciuta, su disposizioni della CTR 3, ogni informazione clinica che riguarda i figli, nonostante goda dell'autorità parentale congiunta: a riguardo il padre ha inoltrato denuncia penale contro la CTR 3.

Caso 2

Nomi dei minori: la figlia più piccola XXXXX XXXXX
Nomi dei genitori: XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX

Caso gestito da: Avv. Bordoni G., P. Berger, curatore educativo Giuseppe Pescia

Particolarità del caso

La madre, da anni, non ha rapporti con la figlia XXXX di 11 anni,
vista l'opposizione del padre e della CTR 3 la quale ha autorizzato la madre ad incontrare la figlioletta unicamente in ambiente protetto e sotto sorveglianza presso l'istituto Casa Santa Elisabetta di Lugano. La madre non avendo mai ricevuto la motivazione di tale decisione vi si è sempre opposta.

CTR 5 - Massagno

Nomi dei minori : XXXXX (199X), XXXXXX (199X) e XXXXXX (199X) XXXXX
Nomi dei genitori : XXXX (padre non affidatario) e XXXX (madre affidataria) XXXXX

Caso gestito da : Avv. F. Hurle, membro Franca Martignoni Frischknecht , delegato XXXX XXXXX (XXXXXX)

Particolarità del caso

agire sbilanciato della CTR : incarti XXXXX XXXXX, XXXXX / XXXX XXXX, XXXXXX.
Partenza dei figli in un altro cantone contrariamente agli impegni presi nella sentenza di
divorzio, l'autorità ha favorito la partenza contro l'interesse dei figli (prova : a oggi 2 figli su tre sono ritornati in Ticino, decisione Pretura).
Diverse violazioni procedurali (composizione autorità, accavallamento di competenze con la Pretura, nullità assoluta di decisione, decisione in tempi "inopportuni" durante le ferie e perdita del termine di ricorso, ritardi ingiustificati, audizione dei minori in modalità completamente erronee e non neutrali, messa da parte del curatore educativo (di fatto senza nemmeno prendere una decisione della esclusione) diritto di visita del padre sospeso su richiesta del minore, contatti col curatore educativo sospesi su semplice richiesta del minore, potere assoluto dato ai figli manipolati (i loro desiderata diventavano decisioni della CTR), nessuna perizia eseguita nonostante la gravità dei comportamenti del minore, nessuna perizia sulla madre affidataria (nonostante i disagi), ignoranza assoluta su cosa sia la sindrome di alienazione parentale. Decisione di mettere curatore amministrativo ai minori, (con 6000 fr di alimenti senza onere locativo, in presenza di madre con conflitto di interesse) revocata su semplice opposizione da parte della madre (alimenti utilizzati per se dalla madre e non per i figli).
Diverse procedure impugnate davanti all'AVT (ferme da oltre un anno e mezzo) e una pendente da un anno presso il tribunale di appello.

CTR 8 - Lugano Est

Nomi dei minori : XXXXX e XXXXXX XXXXXX
Nomi dei genitori : XXXXX e XXXXX XXXXX

Caso gestito da : Avv. Mazzola A, membro permanente D'Ottavio Del Priore D.,

Chiaruttini A., curatore Garolla C.

Particolarità del caso

Nonostante le iterate segnalazioni del padre né il curatore né la CTR sono mai intervenuti e mai hanno adottato le corrette misure. Uno scritto del genitore non affidatario fa emergere dei tentativi di mobbing genitoriale e alienazione parentale da parte della madre, nessuno interviene. La madre non si adegua alle regole che la CTR ha istituito (su richiesta della madre stessa) e, anche in questo caso, non vi è intervento da parte di nessuno.

La perizia delle capacità genitoriali, voluta dal padre e ottenuta con almeno cinque mesi di ritardo, si rivela essere tendenziosa e di parte. Chi l'ha eseguita ha riportato dettagli che, a suo dire, sono stati detti dai figli durante le audizioni. Il figlio maggiore nega di avere fatto simili asserzioni. Oltre a ciò, il documento con il quale il padre denuncia i tentativi di manipolazione dei minori da parte della madre, vengono del tutto ignorati. Sarà interessante costatare queste mancanze quando il risultato della perizia sarà reso noto. A seguito del lacunoso operato della CRT 8 e del curatore, oltre degli altri operatori coinvolti, il padre ha inoltrato relative querele penali.

NB:

Sull'operato della CTR 8 gravano già diverse querele e richieste di risarcimento. In particolare si fa riferimento alla vicenda pubblicata dalla stampa ticinese relativa alle denunce penali e alla richiesta di 600'000 frs di risarcimento inoltrate da due genitori a cui la CTR 8 ha collocato a torto i due figli per oltre due anni, figli in seguito ritornati con la famiglia naturale.

CTR 14 - Bellinzona

Caso 1

Nomi dei minori : XXXXX XXXXX
Nomi dei genitori : XXXXX XXXX

Caso gestito da : Avv. F. Marone e gli altri membri della CTR

Particolarità del caso

Da tre anni il figlio di 11 anni non ha alcun contatto con il padre, nonostante lo stesso abbia addirittura contattato il Consigliere di Stato avv Luigi Pedrazzini e ogni autorità, instituzione e servizio coinvolti in modo diretto o indiretto nella trattazione del suo incarto.

Caso 2

Nomi dei minori : XXXX XXXX
Nomi dei genitori : XXXX XXXXX

Caso gestito da : Avv. F. Marone e gli altri membri della CTR

Particolarità del caso

Da anni il figlio di 13 anni non ha alcun contatto con il padre, che però sovviene al mantenimento del ragazzo con cospicui alimenti (oltre 1'400 frs mensili) pagati alla madre.

Caso 3

Nomi dei minori : XXXXX (199X) e XXXXX (198X) XXXX
Nomi dei genitori : XXXX e XXXXX XXXX

Caso gestito da : Avv. F. Marone e gli altri membri della CTR

Particolarità del caso

Nel maggio del 2005 il Pretore di Bellinzona aveva chiesto alla CTR 14 di procedere alla nomina di un curatore educativo a favore dei due minori. Dopo oltre un anno di solleciti e raccomandate senza esito, il padre ha inoltrato un esposto per denegata giustizia: nell'ottobre 2006 (dopo ben 17 mesi) la CTR 14 ha quindi provveduto a nominare il curatore educativo. Purtroppo, considerato che la figlia avrebbe compiuto la maggiore età dopo soli 3 mesi, il curatore educativo è stato nominato unicamente a favore del figlio di 14 anni. Dopo la nomina del curatore educativo, sig. Simone Banchini, il figlio di 14 anni è stato affidato al padre. A seguito del mobbing genitoriale attuato dalla madre sulla figlia a sfavore del padre, egli non ha più avuto contatti con la ragazza dalla separazione avvenuta nel febbraio 2005: visto l'intervento positivo svolto dal curatore Banchini, una celere nomina da parte della CTR 14 avrebbe di certo contribuito a riavvicinare la figlia al genitore non affidatario.

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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