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I padri separati devono pagare... anche se la madre ha un reddito alto!

 padri sempre pagare

Da: Mattino della domenica, 24.9.17, pag 25, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"

 

I padri separati devono pagare... anche se la madre ha un reddito alto!

 

Quando il figlio vive con la madre, single convivente o sposata con un nuovo marito, il padre viene condannato sempre a pagare contributi alimentari per il figlio. E questo indipendentemente dal reddito della madre e del nuovo nucleo familiare materno ricostituito.

“Giustizia” o “giustizia rosa”? Tutto è nelle mani del pretore!

La decisione sugli alimenti che il padre deve pagare per i figli o che deve ricevere il marito dalla ex moglie per il suo mantenimento, compete inizialmente al pretore. Evidente che sarà difficile (se non impossibile) che i Tribunali di grado successivo si discostino dalla valutazione e decisione del pretore, che ricordiamolo è immediatamente esecutiva e per la decisione del tribunale di appello ci possono volere anche 2 o 3 anni. Il pretore dovrebbe decidere secondo quanto previsto dall’art. 4 del Codice civile svizzero che impone che 'Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l’equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall’apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.' Purtroppo per tanti (troppi) padri ticinesi o residenti, la “giustizia rosa” regna sovrana nell’applicazione del diritto di famiglia. Infatti, pur di condannare i padri che non lavorano o con modeste risorse finanziarie a versare alimenti per i figli affidati alle madri, tanti (troppi) pretori attribuiscono ai genitori “maschi” un reddito ipotetico o li privano della piccola eccedenza di cui dispongono, che potrebbero utilizzare durante i diritti di visita con figli. Un paio di casi a dimostrazione di quanto asseriamo, “decisi” dal pretore di Lugano avv. Dott. Matteo Pedrotti (magistrato specializzato in divorzi).

CASO 1: reddito ipotetico attribuito al padre con alimenti reali da pagare.

La madre ex moglie lavorava a tempo parziale e conseguiva un reddito di 70'000 fr l’anno circa; il padre ex marito lavorava a tempo parziale con un reddito di ca 12'000 fr all’anno: entrambi i genitori accudivano assieme alternativamente i figli. Ciononostante, il pretore Pedrotti ha intimato al padre di 51 anni, con un’attività da indipendente a tempo parziale e con un reddito modesto, di lasciare l'abitazione coniugale e le figlie entro 3 settimane e mezzo, e entro i 3 mesi successivi di trovarsi un lavoro, il cui reddito conseguibile doveva essere di 3'800 fr netti mensili (stima fatta dal pretore Pedrotti). A fronte di questi 3'800 fr mensili netti (ipotetici), lo ha dunque condannato a versare 1'200 fr mensili (reali e non ipotetici) di alimenti alla madre per le figlie. Il fabbisogno minimo del padre, sulla base del predetto “reddito ipotetico” (virtuale e non reale) è stato calcolato dal Pretore avv. Dott. Matteo Pedrotti in 2'635.- fr mensili, così composto: 1'100.- fr minimo vitale, 335.- fr cassa malati, 1'000.- fr locazione e 100.- fr spese accessorie, 100.- fr trasporti. Questo padre nel frattempo ha compiuto 59 anni, non ha mai conseguito il reddito deciso dal pretore, è indebitato con l’anticipo alimenti e riceve l’assistenza.

CASO 2: il padre ha solo l’AVS ma deve pagare per il figlio, anche se la ex moglie dispone di 10'490 fr mensili!

I coniugi si separano, con una figlia minorenne ancora agli studi affidata alla madre. Lui è già pensionato, con entrate di soli 2'190 fr netti mensili e un fabbisogno mensile di 1’767 fr; lei invece con entrate di ben 10'490 fr mensili e un fabbisogno di 4'265 fr. Lui ha un’eccedenza mensile di 423 fr e lei di ben 6’225 fr. Nonostante questa notevole differenza di eccedenze tra madre e padre, il pretore avv. Dott. Matteo Pedrotti emana la sua decisione di divorzio. Il pretore non solo ritiene che non ci siano i presupposti perché la ex moglie stanzi dei contributi alimentari a favore del marito pensionato con un basso reddito, ma lo condanna pure a versare nella mani della madre alimenti per la figlia! L’avv. Pedrotti decide infatti che “ Il contributo alimentare del marito in favore della figlia deve essere calcolato proporzionalmente alle disponibilità dei genitori. Il padre dovrà pertanto stanziare un contributo alimentare di 65 fr mensili fino al raggiungimento della maggiore età della figlia.”

Contatto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Movimento Papageno, cp 1827, 6830 Chiasso, ccp 65-103037-1

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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