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Linee guida del Tribunale di Brindisi sulla custodia congiunta. I nostri giudici dovrebbero prenderne esempio!

 

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Da: Mattino della domenica, 14.5.17, pag 26, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"

Linee guida del Tribunale di Brindisi sulla custodia congiunta I nostri giudici dovrebbero prenderne esempio!

Di seguito degli estratti del commento dell’ avv. Margherita Corriere, Presidente dell’Associazione avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), sezione distrettuale di Catanzaro (www.psicologiagiuridica. eu/linee-guida-tribunale- brindisi-commento-avv-corriere/ 2017/03/18/), a “Le linee guida della sezione famiglia del Tribunale di Brindisi” emesse in marzo 2017 dall’omonimo tribunale, in merito alla realizzazione pratica dell’affido condiviso (= la nostra “custodia congiunta/ alternata”) dopo separazione/ divorzio.

Per il bene dei minori, bandita la figura del genitore affidatario

Queste linee guida (https://www.psicologiagiuridica. eu/linee-guida-famiglia- tribunale-brindisi/2017/03/06/) sono molto importanti, in quanto (… ) l’affidamento condiviso (= custodia congiunta) presuppone come sua base essenziale una genitorialità realmente cooperativa, collaborativa, con una paritaria condivisione del ruolo parentale, nel primario interesse dei figli minori. (…) La maggior parte vede un genitore (nel 90% dei casi il padre) solo per poche ore durante la settimana. Ed inoltre ancora non sono tanti i Tribunali che autorizzano il pernottamento della prole di età inferiore ai quattro anni presso il loro papà. (…) Sul tema è intervenuto il 2 ottobre 2015 il Consiglio d’Europa che, dopo mesi di intenso studio e di audizioni di esperti internazionali, ha invitato con la risoluzione 2079 tutti gli Stati ad adeguarsi ai modelli dei Paesi più progrediti (Svezia, Danimarca, Belgio) e a promuovere affidamenti che prevedano tempi di permanenza più o meno uguali (compresi comunque nel range 35-65%) presso mamma e papà a partire dal compimento del primo anno di età. Questo in base a ricerche che hanno documentato i benefici di un affido materialmente condiviso e dei danni di un affido nella sostanza monogenitoriale (…) Il diritto ad una autentica e concreta bigenitorialità (…) ha una sua finalità fondamentale per una sana crescita della prole, che ha bisogno di avere accanto entrambi i genitori, nessuno dei quali deve essere considerato di serie b.

La custodia congiunta è il vero bene dei minori

Le Linee guida della sezione famiglia del Tribunale di Brindisi, collegandosi alla sopracitata risoluzione del Consiglio d’Europa (…) fanno rilevare che il “modello realmente bigenitoriale” tutela il superiore interesse del minore e trova fondamento in oltre ottanta ricerche “effettuate con metodo longitudinale analizzando centinaia di casi”. E si fa rilevare come tali studi abbiano evidenziato i danni che i minori patiscono per effetto di una frequentazione di uno dei due genitori per un tempo inferiore ad un terzo del tempo totale, che, ad esempio si ha quando un genitore ha contatti con i propri figli solo a weekend alternati e per uno/due pomeriggi a settimana. Queste linee guida riportano nelle loro premesse un interessante studio del gennaio 2017 svolto in Svezia da Emma Fransson, che dimostra che i figli di genitori separati allevati in regime paritetico non accusano disagi maggiori dei figli di genitori non separati, a differenza di quanti crescono in regime di affidamento esclusivo.

Le linee guida del Tribunale di Brindisi

Il Tribunale di Brindisi raccomanda dei principi generali a cui attenersi. (A) La residenza dei figli ha un valore prettamente anagrafico, non sussistendo nessuna differenza dal punto di vista giuridico tra genitore coresidente e l’altro; per gli stessi motivi la prole risulterà domiciliata presso entrambi i genitori. (B) Non dovrà più esserci il genitore “accudente” ed il genitore “ludico” del tempo libero, ma la frequentazione genitori-figli dovrà essere finalizzata alla partecipazione attiva alla quotidianità dei figli, ai quali deve essere garantita pari opportunità di frequentazione di entrambi i genitori. Il tutto non vorrà dire certamente spaccare al secondo i tempi di frequentazione del singolo genitore, ma significherà garantire alla prole una presenza equilibrata dei loro genitori nella loro vita quotidiana. (C) Venendo a decadere la figura del genitore “collocatario” (= affidatario), l’assegnazione della casa coniugale rimarrà al suo proprietario e, nel caso in cui sia in comproprietà tra i due coniugi, chi rimarrà ad abitarci verserà all’altro una quota corrispondente al 50% del valore della locazione di un appartamento di caratteristiche simili (oppure tale importo verrà decurtato dal mantenimento). (D) Per il mantenimento della prole si privilegia quello diretto, mentre la corresponsione di un assegno deve rimanere una forma residuale di mantenimento, con valenza perequativa. (E) Per quanto attiene alle spese straordinarie, rilevato ancora a tutt’oggi il contrasto esistente nella giurisprudenza tra tipologie che vi rientrino o meno, si reputa giusto assegnare di già le spese prevedibili per intero ad uno dei due genitori, in base al loro reddito, mentre le imprevedibili saranno divise tra i due genitori in proporzione alle loro risorse economiche.

Ascolto del minore e diritto alla bigenitorialità

Per il Tribunale di Brindisi bisogna concedere al minore il diritto all’ascolto tout court, senza alcun condizionamento, e pertanto non negare l’ascolto quando viene richiesto. Quello che colpisce di più di queste linee guida è la sensibilità e l’attenzione della Magistratura (…) affinché si possa avere una quotidianità in cui sia garantita ai figli minori la compartecipazione responsabile e continuativa alla loro vita di entrambe le figure genitoriali, bandendo la figura del “genitore collocatario” (= affidatario) (…) La prole per la sua sana crescita e per una armoniosa formazione affettivo- relazionale ha bisogno di entrambe le figure genitoriali e pertanto tutti gli operatori del diritto hanno il dovere di rendere concreto il diritto alla bigenitorialità dei minori.

L’attuale diritto di famiglia in Svizzera non è all’avanguardia come si vuol far credere, anzi è obsoleto! Il bene dei nostri figli non è di conseguenza assolutamente tutelato!

Contatto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Movimento Papageno, cp 1827, 6830 Chiasso, ccp 65-103037-1

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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