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Malapretura ticinese - Il pretore sbaglia la procedura di divorzio: dopo 3 anni è tutto da rifare! Il Consiglio della Magistratura deve agire d’ufficio

 

Da: Mattino della domenica, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri", 1.6.2014, pag 28

 

Come descritto nel sito www.ti.ch, al Consiglio della magistratura è riser­vato il potere disciplinare e di sorve­glianza sui magistrati e sulle altre persone che svolgono funzioni giu­diziarie a tempo parziale. Il diritto di­sciplinare si prefigge di salvaguar­dare il buon funzionamento e l'im­magine della giustizia. Un intervento di natura disciplinare nei confronti dei magistrati presuppone quindi un'inadempienza nell'esercizio della funzione o un comportamento offen­sivo della dignità della magistratura. Il procedimento disciplinare è av­viato d'ufficio o su segnalazione scritta e motivata di un'autorità o di un terzo. Le sanzioni che il Consiglio della magistratura può infliggere ai magistrati sono l'ammonimento, la multa fino a fr. 10'000.-, la sospen­sione fino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario e la destituzione.

Superficialità, arbitrio e errori grossolani

Con preoccupante frequenza consta­tiamo che magistrati (pretori in par­ticolare) svolgono i propri compiti con inaccettabile superficialità e commettendo grossolani errori, ap­plicando in modo errato, finanche ar­bitrario, la legge e le procedure in vigore, danneggiando conseguente­mente, sovente in modo grave e per­manente, i cittadini e i minori coinvolti. Il buon funzionamento e l’immagine della giustizia non ven­gono affatto salvaguardati dall’agire inadempiente, offensivo e lesivo della dignità della magistratura di certi magistrati o pretori. Questo modo di agire di alcuni pretori ha come conseguenza l’inoltro di nume­rosi appelli, reclami e ricorsi al Tri­bunale d’appello cantonale (TA), il quale ne viene sommerso, al punto che i cittadini devono aspettare degli anni (talvolta fino a 4 anni) per otte­nere una sentenza. Non sono rari i ri­corsi per denegata giustizia inoltrati contro le preture o il TA medesimo, dopo anni di inutile attesa.

Di seguito uno di tanti altri esempi che esporremo in futuri articoli per illustrare concretamente quanto ap­pena esposto.

Gravi errori procedurali: dopo anni, la procedura di divorzio da rifare!

Nel 2010 due coniugi hanno inoltrato un’istanza comune di divorzio con accordo completo tramite un comune avvocato. La procedura è stata gestita dal pretore del Distretto. Nel corso della procedura, inizialmente con accordo completo, sono emersi man mano di­versi punti in cui i coniugi si trova­vamo in disaccordo rispetto all’accordo iniziale provvedendosi ognuno di un rispettivo avvocato. I punti discordanti erano in relazione alle risultanze di una perizia psichia­trica ordinata dal pretore, al calenda­rio e al luogo di incontro dei diritti di visita del padre coi figli, al riparto delle prestazioni d’uscita della previ­denza del 2. Pilastro e agli alimenti da versare (il padre nel frattempo aveva esaurito le indennità di disoc­cupazione ed era stato posto al bene­ficio dell’assistenza). Il pretore ha soppresso provvisoriamente gli ali­menti in favore dei figli e, nel 2012, emesso una sentenza di divorzio in cui tra l’altro divideva a metà le tasse e spese giudiziarie tra i coniugi, con­cedeva l’assistenza giudiziaria alla moglie e solo in minima misura al padre. Contro questa sentenza l’av­vocato della moglie è insorto al Tri­bunale di appello, chiedendo l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al pretore affinché sia data alla moglie la possibilità di of­frire mezzi di prova e di esprimersi sui punti litigiosi, oltre che ottenere un aumento degli alimenti per i due figli fino a complessivi 3’215.- frs mensili sulla base di un reddito ipo­tetico attribuito al padre in assistenza. Il padre invece chiede il respingi­mento dell’appello della moglie, la conferma di parte della sentenza emessa dal pretore, ad eccezione dell’annullamento e della modifica di alcuni punti relativi al­l’esecuzione del diritto di visita coi figli.

Nel 2013 viene emessa la sentenza dal Tribunale di appello: la sentenza di divorzio viene annullata e la pro­cedura di divorzio è da rifare dac­capo. A pagare, però, solo il padre che chiedeva la conferma di buona parte della sentenza e alcune modifi­che sui diritti di visita, e solamente perché si è avvalso del diritto di un “appello incindentale”! A suo carico i costi del giudizio d’appello e le ri­petibili a favore dell’avvocato della moglie. Tre anni, con i relativi costi legali, sprecati! Tutto da rifare… per di più dinanzi allo stesso pretore che i giudici di appello han dovuto istruire nuovamente sui principi di basi del codice di procedura!

Richiesta risarcimento danni del padre allo Stato

Il padre ha dunque inoltrato una ri­chiesta di risarcimento danni al Con­siglio di Stato per le conseguenze da lui patite per l’operato negligente del pretore, conformemente a quanto previsto dalla Legge sulla responsa­bilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Raccolta leggi: 2.6.1.1).

Conclusione / Attese

Quando deciderà, il CdM di dare avvio, in modo autonomo, ad una sorveglianza attiva finalizzata ad ac­certamenti d’ufficio nelle preture, magari su segnalazione dello stesso Tribunale d’Appello, al di là che le sentenze dei pretori siano o meno confermate per altri motivi? Non sono questi tipi di madornali errori intollerabili e lesivi del buon funzio­namento, dell’immagine e della di­gnità della nostra magistratura? Perché i ticinesi e i residenti devono essere giudicati da pretori con un tale livello d’inadeguatezza e incompe­tenza professionale? Perché a subirne le conseguenze devono essere esclu­sivamente i cittadini mentre i pretori non ne rispondono pressoché mai?

Contatto:

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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