Da: Mattino della domenica, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri", 1.6.2014, pag 28
Come descritto nel sito www.ti.ch, al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle altre persone che svolgono funzioni giudiziarie a tempo parziale. Il diritto disciplinare si prefigge di salvaguardare il buon funzionamento e l'immagine della giustizia. Un intervento di natura disciplinare nei confronti dei magistrati presuppone quindi un'inadempienza nell'esercizio della funzione o un comportamento offensivo della dignità della magistratura. Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione scritta e motivata di un'autorità o di un terzo. Le sanzioni che il Consiglio della magistratura può infliggere ai magistrati sono l'ammonimento, la multa fino a fr. 10'000.-, la sospensione fino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario e la destituzione.
Superficialità, arbitrio e errori grossolani
Con preoccupante frequenza constatiamo che magistrati (pretori in particolare) svolgono i propri compiti con inaccettabile superficialità e commettendo grossolani errori, applicando in modo errato, finanche arbitrario, la legge e le procedure in vigore, danneggiando conseguentemente, sovente in modo grave e permanente, i cittadini e i minori coinvolti. Il buon funzionamento e l’immagine della giustizia non vengono affatto salvaguardati dall’agire inadempiente, offensivo e lesivo della dignità della magistratura di certi magistrati o pretori. Questo modo di agire di alcuni pretori ha come conseguenza l’inoltro di numerosi appelli, reclami e ricorsi al Tribunale d’appello cantonale (TA), il quale ne viene sommerso, al punto che i cittadini devono aspettare degli anni (talvolta fino a 4 anni) per ottenere una sentenza. Non sono rari i ricorsi per denegata giustizia inoltrati contro le preture o il TA medesimo, dopo anni di inutile attesa.
Di seguito uno di tanti altri esempi che esporremo in futuri articoli per illustrare concretamente quanto appena esposto.
Gravi errori procedurali: dopo anni, la procedura di divorzio da rifare!
Nel 2010 due coniugi hanno inoltrato un’istanza comune di divorzio con accordo completo tramite un comune avvocato. La procedura è stata gestita dal pretore del Distretto. Nel corso della procedura, inizialmente con accordo completo, sono emersi man mano diversi punti in cui i coniugi si trovavamo in disaccordo rispetto all’accordo iniziale provvedendosi ognuno di un rispettivo avvocato. I punti discordanti erano in relazione alle risultanze di una perizia psichiatrica ordinata dal pretore, al calendario e al luogo di incontro dei diritti di visita del padre coi figli, al riparto delle prestazioni d’uscita della previdenza del 2. Pilastro e agli alimenti da versare (il padre nel frattempo aveva esaurito le indennità di disoccupazione ed era stato posto al beneficio dell’assistenza). Il pretore ha soppresso provvisoriamente gli alimenti in favore dei figli e, nel 2012, emesso una sentenza di divorzio in cui tra l’altro divideva a metà le tasse e spese giudiziarie tra i coniugi, concedeva l’assistenza giudiziaria alla moglie e solo in minima misura al padre. Contro questa sentenza l’avvocato della moglie è insorto al Tribunale di appello, chiedendo l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al pretore affinché sia data alla moglie la possibilità di offrire mezzi di prova e di esprimersi sui punti litigiosi, oltre che ottenere un aumento degli alimenti per i due figli fino a complessivi 3’215.- frs mensili sulla base di un reddito ipotetico attribuito al padre in assistenza. Il padre invece chiede il respingimento dell’appello della moglie, la conferma di parte della sentenza emessa dal pretore, ad eccezione dell’annullamento e della modifica di alcuni punti relativi all’esecuzione del diritto di visita coi figli.
Nel 2013 viene emessa la sentenza dal Tribunale di appello: la sentenza di divorzio viene annullata e la procedura di divorzio è da rifare daccapo. A pagare, però, solo il padre che chiedeva la conferma di buona parte della sentenza e alcune modifiche sui diritti di visita, e solamente perché si è avvalso del diritto di un “appello incindentale”! A suo carico i costi del giudizio d’appello e le ripetibili a favore dell’avvocato della moglie. Tre anni, con i relativi costi legali, sprecati! Tutto da rifare… per di più dinanzi allo stesso pretore che i giudici di appello han dovuto istruire nuovamente sui principi di basi del codice di procedura!
Richiesta risarcimento danni del padre allo Stato
Il padre ha dunque inoltrato una richiesta di risarcimento danni al Consiglio di Stato per le conseguenze da lui patite per l’operato negligente del pretore, conformemente a quanto previsto dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Raccolta leggi: 2.6.1.1).
Conclusione / Attese
Quando deciderà, il CdM di dare avvio, in modo autonomo, ad una sorveglianza attiva finalizzata ad accertamenti d’ufficio nelle preture, magari su segnalazione dello stesso Tribunale d’Appello, al di là che le sentenze dei pretori siano o meno confermate per altri motivi? Non sono questi tipi di madornali errori intollerabili e lesivi del buon funzionamento, dell’immagine e della dignità della nostra magistratura? Perché i ticinesi e i residenti devono essere giudicati da pretori con un tale livello d’inadeguatezza e incompetenza professionale? Perché a subirne le conseguenze devono essere esclusivamente i cittadini mentre i pretori non ne rispondono pressoché mai?
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