Da: Mattino della Domenica, 10.4.11, pag 10, rubrica "Papageno: in nome dei padri" (Pagina Mattino in pdf)
«…questo giudice è cosciente della gravità di questa decisione. Al padre, che risulta oggi poco inserito nel tessuto sociale, senza lavoro e costretto a trovarsi una nuova sistemazione, viene comunque ancora lasciato un termine di adattamento ragionevole sia per trovarsi un appartamento (ndr: 3 settimane e mezzo), sia per organizzare il suo futuro (ndr: 3 mesi, giugnoluglio-agosto). È chiaro che, in questo progetto, andrà aiutato e sostenuto, non senza ribadire comunque che, agli interessi dei genitori,vanno comunque e sempre anteposti gli interessi delle minori che con questa decisione si intendono tutelare.»
Questo padre, avendo già beneficiato delle indennità di disoccupazione, potrà unicamente annunciarsi allo sportello comunale per richiedere l'assistenza, contrariamente a quanto scritto nella sentenza dal pretore Pedrotti: « Quest'ultimo (ndr: il padre) potrà iscriversi in cerca d'impiego e beneficiare delle indennità di disoccupazione (art. 14 LADI). Con il consiglio e la consulenza dell'URC (ndr: Ufficio regionale di Collocamento) dovrà inoltre attivarsi per trovare un'attività lavorativa.»
Facciamo ancora rilevare quanto scritto nell'ambito dell'ascolto delle figlie richiesto dal Pretore alla psicoterapeuta Maria Grazia Forni, la quale così si esprime: « Il marito non vorrebbe procedere in questa direzione (ndr: separazione), asserendo che la stessa è soprattutto un desiderio della moglie, che lui fatica a capire e condividere… Permettendomi un commento, è ben possibile che la concretizzazione della separazione con modalità tradizionali, cioè con l'uscita di casa del marito, costituisca un passaggio delicato per il medesimo, il quale, non così inserito socialmente in quanto la sua attività lavorativa è altrove, potrebbe confrontarsi con una dimensione di solitudine relativamente nuova, come pure con la necessità di riorentarsi a più livelli. Questo passaggio può però anche costituire un'occasione, una sfida che gli porta nuovi stimoli.»
Questa sentenza di separazione del Pretore avv Matteo Pedrotti, ha fatto lievitare i costi a carico dello Stato ticinese da 800 fr mensili di assegni integrativi (percepiti prima dalla famiglia con le tre figlie) a ben 3'367.- fr (= 2'212 di assistenza per il padre allontanato dalla casa coniugale + 1'155 fr di anticipo alimenti versati alla madre per le figlie). La differenza in più a carico dello Stato è di 2'567.- fr al mese, 30'804 fr (= 2'567 fr x 12 mesi) ogni anno. A questi vanno aggiunti i costi di 15'000 fr di assistenza giudiziaria degli avvocati della moglie e del marito per la sola separazione della coppia; la procedura di divorzio non è ancora iniziata… Siamo a fine marzo 2011 e lo Stato sta ancora continuando a pagare; il padre 53enne è tuttora in assistenza, la madre percepisce l’anticipo alimenti per le figlie minorenni sulla base di un reddito ipotetico mai percepito dal padre, il Tribunale d’Appello dopo quasi due anni non ha ancora evaso l’appello del padre contro la sentenza del Pretore Pedrotti…
Sorgono spontanee diverse domande. Perché il Pretore Pedrotti non ha attribuito l’abitazione coniugale e affidato le figlie al padre? Perché non ha imposto alla moglie, già retribuita con un buon reddito a tempo parziale e che ha tra l’altro voluto la separazione, di aumentare il suo grado d’impiego al 100% e di pagare al padre gli alimenti per le figlie? Di certo sarebbe apparsa una sentenza equa e a costo zero per lo Stato (= i contribuenti)! Il padre, in assistenza e indebitato con l’ufficio anticipo alimenti, ha un futuro affettivo ed economico gravemente compromesso, al contrario del Pretore Pedrotti che ciononostante può starsene in famiglia, andare in vacanza e dormire sonni tranquilli: ma perché non fare “passare alla cassa” anche il Pretore? Perché devono pagare solo i cittadini e la collettività? Quante domande, quanti perché! A quando le risposte?
Gianfranco Scardamaglia, coordinatore Movimento Papageno


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