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Convivenza dopo un divorzio e diritto agli alimenti

Da: CdT 19.5.09 pag 44

L'esperto risponde

FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI Per porre domande, rivolgersi a: Corriere del Ticino, «L'esperto risponde», c.p. 160, 6903 Lugano (fax 968.29.77, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) (lettera firmata)

Sono divorziato e verso un contributo alimentare alla mia ex moglie (oltre ai miei figli). La mia ex da qualche anno ha un nuovo compagno con il quale convive da quasi quattro anni e con il quale ha persino comprato una casa (sono proprietari al 50% e dividono l'ipoteca). Mi chiedo ora se sia giusto che in queste condizioni continui a versarle gli alimenti.

Il quesito sollevato dal lettore concerne in pratica il tema della soppressione del contributo alimentare stabilito in caso di divorzio nel caso di concubinato. A titolo generale il Codice Civile Svizzero prevede che un contributo di mantenimento sottoforma di rendita fissato in una sentenza di divorzio si estingue, fatte salve convenzioni contrarie, tra l'altro, - quando l'avente diritto passa a nuove nozze (art 130 cpv 2 CC). Ora, la giurisprudenza ha stabilito che un contributo alimentare fissato in caso di divorzio può altresì essere soppresso in caso di concubinato stabile e duraturo, ossia una «comunione di tetto, tavola e letto». È in particolare necessario che l'ex coniuge tragga dalla relazione con il terzo vantaggi economici ana- loghi a quelli conseguibili da un matrimonio. Queste particolari condizioni si avverano quando l'ex coniuge forma con il nuovo compagno una comunione di vita tanto stretta da far apparire il terzo come disposto ad assicurare la fedeltà e l'assistenza che la legge prescrive ai coniugi (art. 159 cpv. 3 CC). Occorre in altre parole valutare ogni singolo caso attentamente per esaminare se tali estremi siano dati. Va ancora detto che secondo la prassi l'esistenza dei requisiti di un concubinato qualificato ai sensi di quanto esposto può essere presunta quando dura da almeno 5 anni. In questo caso quindi sarà il convivente a dover provare che malgrado la convivenza egli non ricava dalla nuova unione vantaggi simili a quelli scaturenti da un matrimonio. Nel caso particolare non disponiamo di sufficienti elementi per poter giudicare se esistano gli estremi per la soppressione del contributo alimentare. Si tratta di una questione questa che andrà in ogni caso sottoposta al pretore competente che effettuerà i necessari accertamenti. Possiamo solo osservare che alcuni dei pochi elementi a noi noti depongono effettivamente in favore di una soppressione. Innanzitutto il concubinato sembra essere «duraturo» e stabile, considerato come la ex moglie del lettore frequenti l'attuale compagno da numerosi anni e da quasi quattro vi conviva. I due concubini hanno inoltre una coabitazione vera e propria e completa, avendo addirittura acquistato assieme l'attuale abitazione e rinunciato entrambi ad un proprio alloggio. Anche la comune partecipazione alle spese dell'ipoteca depone per una «comunione di mezzi e risorse». Per chiarire se l'ex moglie del lettore ricavi dalla relazione con il terzo vantaggi simili a quelli derivanti da un matrimonio andrà esaminato se tra i conviventi esiste un riparto di compiti e spese analoghe a quello esistente tra una coppia sposata, così come anche lo svolgimento della loro vita sociale e familiare, e ogni altro elemento che il pretore giudicherà idoneo a chiarire se esista una «comunione di vita» così stretta come quella presente in un matrimonio.

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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