Da: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6745.asp
Ancora una volta la Corte di Cassazione rivolge un monito a prestare particolare attenzione alle accuse di abuso rivolte dai bambini
agli adulti.
I giudici di piazza Cavour, (sentenza 8809/2009) spiegano che i piccoli
"non mentono consapevolmente ma diventano altamente malleabili in
presenza di suggestioni etero indotte e se interrogati con domande
inducenti tendono a conformarsi alle aspettative del loro
interlocutore". I giudici della Corte citando il caso di Rignano hanno
invitato dunque i giudici a prestare attenzione nel valutare fatti che
hanno come protagonisti minori "che narrano fatti dei quali non
dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il risultato di
una loro fantasia".
La Terza sezione penale della Corte, ha così accolto il ricorso di un
padre separato che nei precedenti gradi di giudizio era stato
condannato a tre anni di reclusione per una presunta violenza sessuale
nei confronti della figlia di 7 anni. La Corte annota nella sentenza
che il vissuto emotivo della bambina non aveva dato "segnali della
violenza subita" né dimostrato "trauma da abuso". L'uomo ricorrendo in Cassazione
aveva lamentato che i giudici di merito avevano "disatteso il monito
circa il rischio che il minore non distingua il vissuto dall'immaginato
e che adotti comportamenti che sono solo ripetitivi di un canovaccio
gradito all'adulto (nella specie la madre) per assecondarlo e
compiacerlo". Accogliendo il ricorso la Corte ha evidenziato che "la
conclusione dei giudici non si sostanzia in un argomento logico
inattaccabile ma lascia spazio a perplessità restando fermi dati
incontrastati quali l'assenza di segni riconducibili ad un evento
traumatico o il fatto che i racconti della bambina fossero espressivi
di un disagio da essa elaborato, più, per i ripetuti litigi dei
genitori e per l'abbandono del padre, che, non per gli abusi sessuali
da lei descritti". Secondo gli Ermellini "e' come se il convincimento
dei giudici fosse stato, alla fin fine, indotto dalla obiettività'' dei
racconti effettuati i termini e gesti tanto chiari ed eloquenti da
indurre al convincimento che" la bambina "non potesse averli appresi in
altro modo che di persona trascurando di analizzare il profilo della
riferibilità di detto apprendimento". Pur evidenziando che "e' fuori di
dubbio che difficilmente un minore puo' architettare da solo un
racconto" di abusi, la Corte rileva che va pure tenuto conto che i
"bambini piccoli non mentono consapevolmente" e che il loro "racconto
deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono
essere dichiarati attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma
diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni etero indotte
e che se interrogati con domande inducenti tendono a conformarsi alle
aspettative del loro interlocutore".
(Data: 20/03/2009 9.12.00 - Autore: Roberto Cataldi)


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