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Autorità parentale congiunta. Revisione del Codice civile: più diritti a divorziati e concubini.

Da: CdT 29.1.09 pag 1 e 6

Alleviare i disagi dei figli
CF: autorità parentale congiunta per i divorziati
Messa in consultazione una revisione del Codice civile che riguarda i geni­tori separati e concubini. Occorre tener maggiormen­te conto del bene dei figli, che per crescere armoniosamente hanno bisogno di entrambi i ge­nitori. In futuro quindi l'autori­tà parentale congiunta sarà la regola in caso di genitori divor­ziati o concubini. Lo prevede la revisione del Codice civile (CC) che il Consiglio federale ha po­sto oggi in consultazione fino al 30 aprile. Con l'autorità paren­tale congiunta la coppia di ge­nitori permane anche dopo un divorzio e il padre e la madre usufruiscono di pari diritti. Si ri­conosce così l'importanza di en­trambi, che si suddividono equamente la responsabilità dell'educazione dei figli. È così mantenuta una relazione equi­librata tra i figli e i genitori e si evita una rottura con chi non ha l'autorità parentale.
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Autorità parentale congiunta
Revisione del Codice civile: più diritti a divorziati e concubini


 Il Consiglio federale ha messo in consultazione una ri­forma che vuole farla diventare la regola in caso di sepa­razione - Per il Governo in gioco c'è il bene dei figli, che per crescere bene hanno bisogno di entrambi i genitori

  BERNA Occorre tener maggior­mente conto del bene dei figli, che per crescere armoniosamen­te hanno bisogno di entrambi i genitori. In futuro quindi l'autori­tà parentale congiunta sarà la re­gola in caso di genitori divorzia­ti o concubini. Lo prevede la revi­sione del Codice civile (CC)che il Consiglio federale ha posto in consultazione fino al 30 aprile.
  Per i genitori divorziati la revisio­ne del CC prevede che l'autorità parentale sia mantenuta per leg­ge anche dopo il divorzio. Essi hanno l'obbligo di sottoporre al giudice le loro proposte relative alla cura del figlio e alla riparti­zione delle spese di mantenimen­to. Il giudice può tuttavia, d'uffi­cio o su domanda di un genitore o di entrambi, attribuire l'autori­tà parentale al padre o alla ma­dre, tenendo conto dell'interes­se del figlio.
  Per i genitori non uniti in matri­monio, la revisione prevede so­luzioni differenti a seconda del­la filiazione. In caso di riconosci­mento del figlio da parte del pa­dre l'autorità parentale è affidata per legge a entrambi i genitori. In caso di disaccordo possono rivol­gersi all'autorità di protezione dei minori. Su richiesta di entrambi o di uno dei genitori, il giudice può tuttavia affidare l'autorità unica­mente a uno di essi. In assenza di riconoscimento da parte del pa­dre, l'autorità parentale spetta al­la madre. Se la filiazione paterna risulta da un'azione di paternità, l'autorità parentale è affidata uni­camente alla madre. Il padre può tuttavia chiedere al giudice l'at­tribuzione dell'autorità congiun­ta, a patto che ciò sia compatibi­le con il bene del figlio.
  Secondo il diritto attualmente in vigore, in caso di divorzio l'auto­rità parentale è affidata a uno dei genitori, ma su richiesta congiun­ta di essi il giudice può disporre che sia esercitata da entrambi purché sottopongano una con­venzione. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità spetta alla madre. Tuttavia, an­che i genitori non sposati posso­no richiedere l'autorità congiun­ta alle stesse condizioni previste per i genitori divorziati.
  Da diversi anni però tale norma­tiva è oggetto di critiche da parte del mondo politico, della giustizia delle associazioni dei padri. Es­sa non terrebbe sufficientemen­te conto del bene dei figli e cree­rebbe disparità di trattamento tra padre e madre.
  In caso di divorzio, un genitore - quasi sempre il padre - perde il suo ruolo di educatore e rappre­sentante dei figli, ed è relegato al ruolo di padre che paga, con dirit­to di visita. Nella sua forma odier­na, la possibilità di chiedere l'au­torità parentale congiunta non permette di rimediare del tutto a questa situazione, rileva in un co­municato il Dipartimento fede­rale di giustizia e polizia. Poiché la domanda deve essere presenta­ta di comune accordo, non è raro che un genitore faccia dipende­re il suo accordo dall'ottenimen­to di altri vantaggi.
  Con l'autorità parentale congiun­ta la coppia di genitori permane e il padre e la madre usufruisco­no di pari diritti. Si riconosce co­sì l'importanza di entrambi che si suddividono equamente la re­sponsabilità dell'educazione dei figli. È così mantenuta una rela­zione stretta ed equilibrata tra i figli e i genitori e si evita una rot­tura con chi non ha l'autorità pa­rentale.
  Inoltre, secondo la legislazione in vigore, il genitore titolare del­l'autorità parentale spesso osta­cola o impedisce l'esercizio del diritto di visita, senza incorrere in alcuna sanzione. È invece per­seguibile l'altro genitore che non riporta il figlio. Con la revisione del Codice civile, viene introdot­ta una norma che sanziona la sot­trazione di minorenni: sarà pu­nito anche chi impedisce a un ge­nitore di esercitare il suo diritto di visita.
 




PER IL BENE DEI FIGLI L'autorità parentale congiunta permette al padre e alla madre di continuare a svolgere il loro compito educati­vo verso i figli anche dopo un divorzio.

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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