Rapporto del Consiglio di Stato del 13 luglio 2010 sulla mozione 17 dicembre 2007 presentata da Norman Gobbi e cofirmatari "Pari opportunità… anche per i padri"
Per il CdS esistono già un coordinamento e un’ampia collaborazione fra i diversi enti, i servizi e le figure professionali e istituzionali chiamate in gioco in caso di divorzio, motivo per cui non appare opportuno istituire un’ulteriore figura istituzionale. Il CdS invita pertanto il Parlamento a respingere la mozione in oggetto.
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Messaggio
(estratto da http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6379.htm)
6379
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione
Signor Presidente,
signore e signori deputati,
con la mozione in oggetto i deputati
Norman Gobbi, Lorenzo Quadri e Donatello Poggi chiedono lo
smantellamento dell’Ufficio per la condizione femminile e l’introduzione
di un ombudsman o di una figura istituzionale che si occupi di tutelare
e garantire i diritti del padre in caso di divorzio e vigili onde
evitare abusi di diritto della controparte, specie se a beneficio del
gratuito patrocinio (cioè a spese del contribuente).
Premessa
Occorre innanzitutto precisare, a
scanso di equivoci, che l’Ufficio per la condizione femminile, oggetto
di richiesta di un’iniziativa parlamentare[1] presentata nella forma elaborata il
Per
ulteriori informazioni sui fatti e sull’iter del citato atto
parlamentare, si rinvia al rapporto della Commissione della legislazione
del 5 ottobre 2005[2], le cui conclusioni[3] tendenti alla reiezione dell’iniziativa sono state accolte dal Gran Consiglio nella seduta del 7 novembre 2005.
Il
Consiglio di Stato aveva per contro istituito, il 24 ottobre 1990, la
figura della Consulente per la condizione femminile e, il 31 marzo 1993
con ris. gov. n. 2484, la Commissione consultiva per la condizione
femminile, cui era stato tra l’altro conferito il mandato di presentare
un rapporto in merito alla questione della creazione di un Ufficio per
la condizione femminile.
Nonostante le conclusioni del rapporto presentato il
In seguito,
nell’ambito della discussione sulla revisione dei compiti dello Stato,
il Consiglio di stato aveva riesaminato l’impostazione, il ruolo, la
funzione e l’attività della Consulente per la condizione femminile
decidendo, con ris. gov. n. 2860 del 10 giugno 2005, di:
§ integrare l’unità della Consulente per la condizione femminile nella Cancelleria dello Stato e più precisamente nell’Area della comunicazione elettronica e della documentazione;
§ istituire all’interno della citata Area l’Ufficio della legislazione e delle pari opportunità sotto la responsabilità della Consulente per la condizione femminile.
Pertanto, l’attività della Consulente è stata ampliata alla promozione delle pari opportunità.
A titolo informativo, è utile rilevare che, attualmente, le principali linee di intervento dell’Ufficio della legislazione e delle pari opportunità in
ambito di pari opportunità contemplano l’uguaglianza giuridica, le pari
opportunità nella vita professionale, la prevenzione delle molestie
sessuali sul posto di lavoro, la conciliazione fra lavoro e famiglia e
la lotta alla violenza domestica. La promozione delle pari opportunità
avviene soprattutto attraverso l’informazione, la sensibilizzazione, la
partecipazione all’elaborazione di leggi e raccomandazioni, nonché la
collaborazione sia a livello intercantonale sia con i servizi federali.
Inoltre, va
sottolineato che in data 25 maggio 2010 il Consiglio di Stato,
prendendo spunto dal tema sollevato dai promotori della mozione in
questione, ha modificato con ris. gov. n. 2565 il nome della Commissione
consultiva per la condizione femminile in Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi.
Con questa
premessa, la prima parte della richiesta formulata nell’atto
parlamentare in oggetto, ossia lo smantellamento dell’Ufficio per la
condizione femminile, è quindi da ritenersi superata dagli eventi.
Richiesta di introdurre un
ombudsman o una figura istituzionale che si occupi di tutelare e di
garantire i diritti del padre in caso di divorzio e che vigili onde
evitare abusi di diritto della controparte, specie se a beneficio del
gratuito patrocinio
Gli autori della mozione sostengono
che la tutela femminile nelle normative del diritto di famiglia (in
particolare nel diritto del divorzio) creerebbe situazioni di disagio e
di prevaricazione per i consorti e per i padri.
A tale proposito è importante
rilevare che gli effetti del divorzio (aspetti previdenziali e
assicurativi, liquidazione del regime matrimoniale, ripartizione della
previdenza professionale, contributo di mantenimento, sorte dei figli
minorenni, ecc.) sono disciplinati dal diritto federale, che il Cantone
deve applicare.
Per quanto concerne la sorte della
cassa pensione, il diritto del divorzio stabilisce il principio della
ripartizione a metà delle prestazioni di uscita di ogni coniuge
acquisite durante il matrimonio (art. 122 CC). Il giudice del divorzio
deve pronunciarsi d’ufficio sulla ripartizione della previdenza
professionale.
Il diritto a ricevere un contributo
di mantenimento non dipende dalla colpa. L’obbligo di versare un
contributo all’ex coniuge dopo il divorzio dipende da criteri oggettivi
enunciati all’art. 125 cpv. 2 CC (la ripartizione dei compiti durante il
matrimonio e la sua durata, il tenore di vita dei coniugi durante il
matrimonio, l’età e lo stato di salute dei coniugi, il reddito e la
sostanza degli stessi, la cura dei figli, la formazione professionale e
le prospettive di reddito dei coniugi, le aspettative previdenziali).
Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli in base
alle loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Il contributo di
mantenimento deve essere in un rapporto ragionevole con il tenore di
vita e la capacità contributiva del debitore alimentare al quale deve
essere garantito almeno il minimo vitale del diritto esecutivo. Il
fabbisogno dei figli si determina prendendo come punto di riferimento le
tabelle contenute nelle Raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della
gioventù e dell’orientamento professionale del Cantone Zurigo, da
adattare però di caso in caso, a dipendenza della capacità contributiva
dei genitori, del fabbisogno concreto del figlio e del tenore di vita
effettivo della famiglia.
L’assistenza giudiziaria
e il gratuito patrocinio sono istituti garantiti dalla Costituzione
svizzera e da quella ticinese entrata in vigore il 1. gennaio 1998; in
base a tali principi ogni persona deve godere della protezione giuridica
nel senso di poter accedere ai tribunali e stare in giudizio
indipendentemente dai mezzi finanziari di cui dispone. Lo scopo di
questi principi è quindi quello di assicurare la migliore parità di
trattamento di fronte alla legge. Spesso la moglie si occupa della cura
dei figli e non esercita attività lucrativa o lavora a tempo parziale.
Di conseguenza non dispone di un reddito sufficiente a far fronte alle
spese che la procedura di divorzio comporta e beneficia dell’assistenza
giudiziaria. In caso di divorzio o separazione il gratuito patrocinio è
accordato separatamente a ciascun coniuge che adempie i requisiti.
Non esistono dati sui costi dell’assistenza giudiziaria specificatamente per le procedure di separazione e divorzio.
Nel 2009 lo Stato ha sopportato
costi per assistenza giudiziaria per fr. 4'946'386, di cui 3'372'634 per
le Preture. Nel 2008 i costi avevano raggiunto l’importo di fr.
4'561'261 di cui 3'172'911 per le Preture. I dati si riferiscono a tutte
le procedure davanti alle Preture; gli stessi possono tuttavia essere
indicativi, in quanto la grande maggioranza dei casi di decreti di
assistenza giudiziaria riguarda il diritto di famiglia (ad esempio la
sezione 6 della Pretura di Lugano, competente per i divorzi, nel
Per quanto concerne la durata dei divorzi
si rileva che ciò dipende da diversi fattori, evidentemente anche dal
comportamento e dalla collaborazione delle parti. Il giudice deve
statuire sul principio del divorzio e su tutte le conseguenze accessorie
di sua competenza (principio dell’unità della sentenza di divorzio).
Inoltre, se non c’è accordo sul principio del divorzio, lo stesso viene
pronunciato dopo più di un anno dalla separazione visto che, per legge,
occorre essere separati da almeno due anni (art. 114 CC). All’inizio del
2009 erano pendenti 735 procedure di divorzio (il dato comprende sia i
divorzi su richiesta comune, sia i divorzi su richiesta unilaterale), ne
sono entrate 770, ne sono state evase 901 e pendenti a fine anno erano
604. Nel 2008 i procedimenti pendenti il 1. gennaio erano 749, sono
state introdotte 904 nuove cause e ne sono state evase 918. La giacenza
ammontava alla fine dell’anno a 735 incarti. (cfr. Allegato statistico
al Rendiconto del Consiglio di Stato). Non abbiamo dati sulla durata
delle cause di divorzio ma, da una nostra valutazione, quelle che durano
più di un anno non dovrebbero essere superiori a 1/3 delle procedure.
Per quanto attiene alla proposta di creare una figura istituzionale che si occupi di tutelare e garantire i diritti del padre in caso di divorzio e che vigili onde evitare abusi di diritto della controparte si rileva quanto segue.
Come già esposto in occasione della risposta a un precedente atto parlamentare (cfr. rapporto n. 5964 dell’
In
conclusione, si ribadisce che esistono già un coordinamento e un’ampia
collaborazione fra i diversi enti, i servizi e le figure professionali e
istituzionali chiamate in gioco in caso di divorzio, motivo per cui non appare opportuno istituire un’ulteriore figura istituzionale.
Alla luce delle considerazione espresse in questo Rapporto, il Consiglio di Stato invita il Parlamento a respingere la mozione in oggetto.
Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.
Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, L. Pedrazzini
Il Cancelliere, G. Gianella
[1] Iniziativa parlamentare
(http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizelaborate/IE164.htm).
[2] Rapporto della Commissione della legislazione
[3] Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione
§ non dare seguito alla richiesta dell’iniziativa di adottare una legge per istituire un Ufficio per la condizione femminile;
§ prendere
atto della nuova impostazione decisa dal Consiglio di Stato della
consulenza per la condizione femminile integrata nel nuovo “Ufficio
della legislazione e delle pari opportunità” facente parte dell’ “Area
della comunicazione elettronica e della documentazione”;
§ prendere
atto che la nuova impostazione in larga parte accoglie le
considerazioni e le richieste del presente rapporto assicurando anche in
futuro un servizio per la condizione femminile con una migliore
definizione delle sue attività, ampliate alla promozione delle pari
opportunità, e assicurando nel contempo il coordinamento di progetti
mirati federali, finanziati dalla Confederazione.
Annessa: Mozione
Da anni assistiamo
ad un processo che ha solidamente migliorato la condizione femminile in
ambito di pari opportunità, ma soprattutto nella tutela femminile nelle
normative di diritto di famiglia.
Una tutela che oggi -
in taluni casi - si rivela una prevaricazione nei confronti dei
consorti e dei padri. Infatti, il diritto vigente in materia di famiglia
(divorzio, affidamenti, ecc.) ha segnato diversi punti in cui il
diritto degli ex mariti e padri appare messo in discussione.
Significativo l’importo non escusso per gli alimenti, che ha - ancora di
recente - infiammato le discussioni in vista del Preventivo 2008 per
l’anticipo da parte dello Stato.
Citiamo
ad esempio un caso reale dove a fronte di un stipendio mensile netto di
5'200.- franchi, vengono versati 2'020.- franchi per il figlio in
affidamento alla madre (dal 13esimo anno sino alla maggiore età o alla
conclusione degli studi) ai quali vanno aggiunti 400.- franchi per l’ex
moglie. Su 5'200.- franchi di stipendio, ben 2'420.- se ne vanno in
alimenti!
Per
motivare queste nostre osservazioni citiamo i seguenti punti, dove a
nostro modo di vedere la condizione maschile in Ticino è prevaricata:
· le
tabelle per il calcolo degli alimenti per i figli sono basate sugli
standard di Zurigo. Ne consegue che gli stessi importi sono del 20%
superiori rispetto alla reale capacità finanziaria dei padri, in
tendenza con il livello dei salari medi di confronto.
· A
livello di cassa pensione, il marito deve tutelarsi (e non
automaticamente per legge) durante e alla pronuncia della separazione,
altrimenti la ex moglie può beneficiare della quota-parte della cassa
pensione del marito, tirando alle lunghe la fase di divorzio.
· Spesso i divorzi - anche per il motivo sopraccitato - durano molti anni. In presenza di figli è auspicabile che l’Autorità giudi
· In
merito a quest’ultimo punto, è necessario che chi abusa
dell’affidamento quale arma coercitiva contro il coniuge perda il
diritto agli alimenti.
· Spesso
le mogli beneficiano di una protezione giuridica, e l’avvocato pagato
dallo Stato allunga volontariamente le procedure in modo da aumentare il
proprio guadagno. In tal caso, il coniuge maschile deve rispondere
direttamente - con enorme perdita finanziaria - alle fatture del proprio
difensore legale. Per questo motivo, nel conteggio del calcolo alimenti
si dovrebbe inserire una posta per lo scarico di tali costi, evitando
così ai malcapitati di dover incidere sul minimo vitale per pagare il
proprio avvocato. In alternativa, le spese legali per motivi di diritto
famigliare dovrebbero essere deducibili fiscalmente.
· Con
l’abolizione del "motivo di colpa" dal diritto famigliare, i tempi di
decisione e gli abusi di diritto sono aumentati. In questa maniera le
procedure si allungano e la parte maschile subisce buona parte dei costi
e delle iniquità di tali lungaggini ingiustificate.
· A livello di diritto successorio, la moglie dovrebbe perdere ogni diritto di successione dal momento della separazione.
Ci
sono poi delle domande di fondo che - con dati alla mano - andranno a
comprovare ulteriormente questa situazione di disagio maschile:
· protezione giuridica nei casi di separazione e divorzio: quanto costa al Cantone?
· Quante procedure di divorzio durano più di un anno dalla pronuncia di separazione?
Visto quanto sopra descritto, i sottoscritti deputati propongono
- di
smantellare l’attuale Ufficio sulla condizione femminile, introducendo
la figura di un ombudsman o di una figura istituzionale che si occupi di
tutelare e garantire i diritti del padre in caso di divorzio e vigili
onde evitare abusi di diritto della controparte, specie se a beneficio
del gratuito patrocinio (cioè a spese del contribuente).
Lorenzo Quadri


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