Da: Mattino domenica, 15.9.13, pag 26, papageno: in nome dei figli e dei futuri padri
Consiglio della Magistratura, buon funzionamento e immagine della giustizia ticinese: a quando accertamenti d’ufficio nelle preture?
Come descritto nel sito www.ti.ch, al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle altre persone che svolgono funzioni giudiziarie a tempo parziale. I compiti del Consiglio della magistratura sono: esame del funzionamento della giustizia, con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato (che lo pubblica nei suoi rendiconti); la segnalazione al Dipartimento delle istituzioni di eventuali problemi organizzativi; l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati; l'esonero dei magistrati quando per malattia o per altre cause non possono adempiere convenientemente i doveri della carica. Il Consiglio della magistratura (CdM) deve in ogni caso rispettare l'autonomia dei magistrati nelle loro decisioni. Non gli è perciò consentito d'interferire nelle cause giudiziarie. Il diritto disciplinare si prefigge di salvaguardare il buon funzionamento e l'immagine della giustizia. Un intervento di natura disciplinare nei confronti dei magistrati presuppone quindi un'inadempienza nell'esercizio della funzione o un comportamento offensivo della dignità della magistratura. Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione scritta e motivata di un'autorità o di un terzo. Le sanzioni che il Consiglio della magistratura può infliggere ai magistrati sono l'ammonimento, la multa fino a fr. 10'000.-, la sospensione fino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario e la destituzione. Con preoccupante frequenza constatiamo che magistrati (pretori in particolare) svolgono i propri compiti con inaccettabile superficialità e commettendo grossolani errori, applicando in modo errato, finanche arbitrario, la legge e le procedure in vigore, danneggiando conseguentemente, sovente in modo grave e permanente, i cittadini e i minori coinvolti. Il buon funzionamento e l’immagine della giustizia non vengono affatto salvaguardati dall’agire inadempiente, offensivo e lesivo della dignità della magistratura di certi magistrati o pretori. Questo modo di agire di alcuni pretori ha come conseguenza l’inoltro di numerosi appelli, reclami e ricorsi al Tribunale d’appello cantonale (TA), il quale ne viene sommerso, al punto che i cittadini devono aspettare degli anni (talvolta fino a 4 anni) per ottenere una sentenza. Non sono rari i ricorsi per denegata giustizia inoltrati contro le preture o il TA medesimo, dopo anni di inutile attesa. Di seguito uno di tanti altri esempi che esporremo in futuri articoli per illustrare concretamente quanto appena esposto.
Nell’aprile 2009 il pretore di Mendrisio Sud, avv. Enrico Pusterla, pretore attivo da oltre 20 anni, ha emesso un decreto nel corso di una procedura di divorzio con cui ripartiva a metà tra i coniugi i costi di 11'000 frs della nota di onorario inviata alla pretura nell’aprile 2008 dal curatore di rappresentanza (un avvocato) dei figli della coppia. A fine aprile 2009 la moglie ha inoltrato appello chiedendo che questi costi fossero interamente accollati al marito, il quale successivamente ha interposto appello adesivo chiedendo di ripartire a carico della moglie i tre quarti dei costi e a suo carico il restante quarto. Dopo tre anni e mezzo di attesa, nella seconda metà di dicembre 2012, la I camera civile del Tribunale di appello di Lugano ha emesso la sentenza, con la quale annullava il decreto del pretore avv. Enrico Pusterla in quanto sprovvisto di motivazioni e a cui chiedeva un nuovo giudizio sufficientemente motivato. Eccone le motivazioni: “Le decisioni giudiziarie devono essere sufficientemente motivate. La motivazione è sufficiente quando sono indicati, almeno brevemente, i motivi, in fatto e in diritto, che hanno condotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro e quando essa pone le parti nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio (DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Estremi del genere non si ravvisano in concreto. Infatti, quale sia la valutazione degli obblighi di mantenimento eseguita dal Pretore o quale sia l’esito del processo non è dato a divedere. Il Pretore non può limitarsi a citare articoli di legge a sostegno della propria decisione, ma deve spiegare quali elementi lo hanno fatto optare per la scelta presa. Nella fattispecie tutto si ignora delle basi di riflessione del giudice. È vero che in materia il giudice gode di ampio margine di apprezzamento, ma esso non deve trascendere nell’arbitrio.
Non si può d’altronde affermare apoditticamente che una ripartizione a metà della spesa sia una scelta equa e non arbitraria, anche perché l’interessata ha postulato il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria. Certo, che le spese del curatore di rappresentanza siano anticipate dallo Stato è pacifico, ma ciò ancora non significa che il giudice possa decidere, senza argomenti, di mettere tali costi a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno.” Diversi pretori nostrani appaiono degli intoccabili, a cui tutto è permesso, senza alcuna conseguenza. Quando deciderà, dunque, il CdM di dare avvio, in modo autonomo, ad una sorveglianza attiva finalizzata ad accertamenti d’ufficio nelle preture?
Proponiamo a riguardo, come primo passo, di collocare in ogni Pretura e nel sito www.ti.ch degli appositi questionari con domande specifiche a cui i “clienti” delle Preture cantonali possano rispondere e rispedire al CdM: dalle risposte il Consiglio potrà fare una prima valutazione per intervenire in modo mirato laddove appaiano esserci elementi lesivi del buon funzionamento, dell’immagine e della dignità della nostra magistratura. Tantissimi cittadini aspettano con ansia e ringraziano per questa preziosa opportunità di esprimersi.
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