
Da: Mattino della domenica, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri", 28.7.13 pag 26
Ricatto pretorile sulla pelle dei figli: è questo il bene dei minori?
Il “bene dei minori” è spesso la giustificazione su cui affermano basarsi le decisioni delle autorità di protezione (ARP) e dei pretori cantonali. Decisioni delle ARP a cui viene tolto, quasi sistematicamente, l’effetto sospensivo in caso di ricorso; decreti supercautelari (decisioni su casistiche urgenti, applicate immediatamente e non appellabili) e cautelari (immediatamente esecutivi, anche in caso di appello, ricorso o reclamo, a meno che la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile…e difficilmente dimostrabile). Decisioni e decreti che hanno delle conseguenze devastanti sui figli, prima di tutto, e sui genitori (abitualmente i padri). Non sono affatto una rarità i collocamenti di minori in istituti e la concessione di autorizzazioni a trasferirsi all’estero o in altri cantoni con i figli al seguito che le ARP e i pretori concedono a madri (talvolta pure se con limitate o addirittura non idonee capacità genitoriali). I diritti dei figli vengono considerati secondari rispetto a quelli delle loro madri, e i minori trattati alla stessa stregua di accessori di viaggio di proprietà delle madri, di cui esse possono disporre liberamente e, soprattutto, impunemente. I padri: solamente un ostacolo da superare.
Di seguito uno degli innumerevoli esempi per far comprendere a voi lettori la qualità del “lavoro” svolto dalle autorità “competenti” preposte alla tutela del bene dei minori, davanti alle quali forse un giorno vi troverete ad avere - obbligatoriamente e vostro malgrado - a che fare.
Una coppia di coniugi con tre figli, nell’ambito della loro separazione, per il solo fatto di essere domiciliati in un comune della giurisdizione della Pretura di Mendrisio Sud, si sono trovati a dover sottostare al giudizio dell’avvocato Enrico Pusterla, eletto Pretore dal Gran Consiglio. Dopo due anni di procedura di separazione, diversi atti istruttori tra cui la perizia sulle capacità genitoriali dei genitori, e la presunta profonda conflittualità tra i coniugi (sulla quale ritorneremo in dettaglio in un apposito articolo), il pretore Pusterla decide il collocamento dei tre figli di 16, 14 e 8 anni per un periodo di osservazione presso il PAO (Centro di pronto intervento e osservazione) di Mendrisio. Immediatamente sono insorti i due figli adolescenti contro il loro internamento forzato, chiedendo di essere sentiti dal pretore. Nel verbale di udienza del pretore si legge: “I figli non sono d’accordo con la decisione, ritenendola eccessiva. Concordemente entrambi chiedono che il Pretore abbia ad invitare i genitori a trovare una soluzione comune che permetta di evitare il collocamento. Il pretore, preso atto delle richieste dei figli invita i loro genitori a concordare delle misure che, senza giungere ad una regolamentazione completa dei loro rapporti per la vita separata o per l'eventuale scioglimento del matrimonio, permettano per lo meno di gestire correttamente la cura e l'educazione dei figli per il futuro. Nel caso in cui questo accordo potesse essere raggiunto, la decisione di collocamento potrà essere rivista.'
I due genitori coi rispettivi legali avrebbero avuto 3 giorni feriali di tempo per concretizzare questo accordo, ossia da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre, avendo ricevuto l’ordine di accompagnare i 3 figli al PAO per il lunedì mattina 18 ottobre. Le pretese della moglie 38enne erano di alimenti a vita per se stessa, affidamento dei figli e attribuzione in uso della casa coniugale. Evidentemente davanti a tali unilaterali richieste una mediazione ed un accordo tra le parti era irrealizzabile. Infatti, non sopravvenne nessun accordo e i figli furono collocati contro la loro volontà al PAO. I minori sono rimasti collocati (imprigionati) 7 giorni su 7, durante 3 mesi, al PAO, per il loro bene, mentre il pretore, gli operatori sociali, gli specialisti coinvolti e i due genitori erano… liberi.
A quel tempo vigeva l’art. 253 del Codice di procedura processuale ticinese secondo il quale 'Il giudice non è vincolato dall'opinione dei periti. Egli pronuncia secondo la propria convinzione.' Per cui il solo responsabile della decisione di collocamento dei 3 figli in istituto era il pretore, lo stesso che affermava che la decisione di collocamento avrebbe potuto essere rivista a condizione che i genitori avessero trovato un accordo di separazione o di divorzio, seppure non completo.
Ci chiediamo: ma allora, il collocamento era necessario oppure no? Era una misura giustificata e proporzionata oppure un grave abuso socio-giudiziario sui minori? È lecito che un pretore utilizzi i figli in questo modo, come mezzo di pressione sui genitori, per obbligarli a trovare un accordo, visto che in tal caso il pretore avrebbe rivisto la decisione di collocamento dei figli? Se così fosse, sarebbe questa la concezione del bene dei minori messo in atto dalle nostre autorità “competenti”? Ai lettori l’ardua risposta…
Nel mentre, la figlia adolescente, durante il collocamento forzato assieme ai suoi fratelli in istituto, ha scritto e inviato una struggente lettera agli operatori sociali del PAO (Capo-équipe psicologo Roberto Saredi), all'assistente sociale capo progetto Rosetta Teodori-Ambrosini, agli avvocati e al Pretore avv Pusterla (colui che ha deciso e ordinato il collocamento dei ragazzi in istituto). Questa lettera si può leggere inserendo il codice XYZ16 nella rubrica “CERCA” del sito www.papagenonews.ch oppure cliccando qui.
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