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Madre denuncia anni fa per falsi abusi sessuali su sé stessa (violenza carnale) e sui 3 figli l'ex marito e padre. L'inchiesta e le successive perizie accertano l'innocenza del padre e l'inadeguatezza e la violazione dei doveri educativi della madre, che ha messo in atto una gravissima alienazione della figura paterna nei confronti dei tre figli. Ciònonostante, il Tribunale cantonale prima, e il Tribunale federale poi,  a causa del tempo trascorso e dell'attuale situazione stabile dei figli, non affidano i figli al padre ma li lasciano alle cure della madre risultata da anni non idonea. Perdipiù, i Giudici federali, accollano al padre i costi procedurali oltre a condannarlo al pagamento di indennità da versare alla madre e ai 3 figli... Oltre al danno, la beffa...

Il Procuratore pubblico, però, mette nel contempo in stato d'accusa la madre per violazione degli obblighi d'educazione nei confronti dei 3 figli (art. 219 CPS). Al padre è riconosciuto di costituirsi quale parte civile in qualità di vittima LAV (Legge vittime di reati) nel procedimento penale a carico della madre...

Continua leggendo la sentenza {T 0/2} 5A_858/2008 del 15 aprile 2009.

Nel 2006, a richiesta dell'avvocata della moglie, il Pretore di Mendrisio Sud, avv Pusterla Enrico, con ventennale esperienza come Pretore, ha obbligato il padre (da cui viveva separata da 4 anni) a firmare il contratto ipotecario della casa che prevedeva un ammortamento obbligatorio di 5731 fr annui con la comminatoria dell'art. 292 del Codice Penale Svizzero, nonostante l'avvocata della moglie "avrebbe finanche potuto chiedere di essere autorizzata a firmare da sé sola gli atti destinati al rinnovo del mutuo ipotecario". Il Pretore Pusterla Enrico ha accettato la richiesta ed ha obbligato il padre, con la minaccia della comminatoria penale, sebbene per legge il Pretore Pusterla avrebbe potuto semplicemente autorizzare la moglie a firmare da sé sola! Inoltre, il Pretore Pusterla ha negato l'assistenza giudiziaria al padre, con la conseguenza che egli ha dovuto ricorrere da solo contro questa sentenza del Pretore Pusterla rivelatasi completamente errata! Nell'Appello al Tribunale di Appello ticinese, il padre ha sostenuto in ogni pagina che il Pretore avv Pusterla Enrico non poteva obbligarlo a firmare ma non avendo chiesto formalmente che venisse tolto il dispositivo concernente la comminatoria dell'art. 292 i Giudici della massima autorità cantonale così si esprimono: "Un altro problema è sapere se in simili circostanze si giustificasse di comminare sanzioni penali al marito (art. 292 CP), la moglie potendo sempre farsi autorizzare dal giudice - in caso di rifiuto - a procedere autonomamente, anche contro la volontà del coniuge. La questione tuttavia non è mai stata sollevata dall'attore e non può dunque essere vagliata oltre."

Il padre è stato immediatamente denunciato dalla moglie perchè firmasse il contratto, e, due giorni prima di Natale 2006, condannato dal Procuratore pubblico Antonio Perugini, ancor prima che il Tribunale d'Appello avesse emanato una decisione; il padre si è opposto al Decreto d'accusa ed è stato condannato, dopo processo in primavera 2007 dinanzi al Pretore Penale Marco Kraushaar. Il padre, contro la decisione del Pretore penale Kraushaar, si è rivolto dunque nel maggio 2007 alla Camera di Cassazione e revisione penale ticinese. Nel 2009, da 2 anni, la faccenda è ancora al vaglio della Cassazione, nonostante alcuni solleciti dell'imputato per ottenere una decisione (fatto strano e che fa riflettere, leggere di un condannato che sollecita i Giudici per una decisione, non volendo che la faccenda vada prescritta).

Questo padre, nostro associato, ci informa che andrà fino a Strasburgo per questa faccenda fintanto che non otterrà giustizia.

A fine 2009, infine la decisione della Camera di cassazione: il padre è stato assolto, contrariamente alla condanna inflittagli dal Procuratore prima e dal Pretore penale poi. Nessuna delle parti ha inoltrato ricorso e pertanto l'assoluzione è diventata definitiva.

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Da: www.divorzio.ch

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

16c Art. 169 cpv. 2 CC

Abitazione familiare - mancato consenso del coniuge a un aggravio ipotecario

Il coniuge che si vede rifiutare a torto il consenso per gravare di un'ipoteca l'abitazione familiare in comproprietà con l'altro coniuge può rivolgersi al giudice e farsi autorizzare a procedere da sé solo, anche durante una causa di divorzio.
I CCA 7.2.2007 N. 11.2006.109

3. Quanto al contenuto del decreto cautelare, l'appellante invoca la libertà contrattuale (art. 1 e 18 CO, art. 168 CC) e l'art. 29 CO (timore), lamenta un vizio del consenso e la mancanza di una base legale, sostenendo che l'art. 169 CC non abilitava il Pretore a imporgli la firma della documentazione bancaria. L'argomento cade nel vuoto, ove appena si pensi che in virtù dell'art. 169 cpv. 2 CC la moglie avrebbe finanche potuto chiedere di essere autorizzata a firmare da sé sola gli atti destinati al rinnovo del mutuo ipotecario (HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 64 ad art. 169 con rinvii; HASEN BÖHLER in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 77 ad art. 169 CC; SCHWANDER in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 20 in fine ad art. 169). Nulla impediva quindi che, senza giungere a tanto, la moglie si limitasse a instare perché il giudice richiamasse il marito ai propri doveri (analogamente a quanto prevede l'art. 172 cpv. 1 CC, applicabile in virtù dell'art. 137 cpv. 2 CC). Un altro problema è sapere se in simili circostanze si giustificasse di comminare sanzioni penali al marito (art. 292 CP), la moglie potendo sempre farsi autorizzare dal giudice - in caso di rifiuto - a procedere autonomamente, anche contro la volontà del coniuge. La questione tuttavia non è mai stata sollevata dall'attore e non può dunque essere vagliata oltre.

Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2007, III. Diritto di famiglia

Dalle casistiche dei nostri soci, possiamo confermare che la "ritardata giustizia" ravvisata dal TF nel caso di specie descritto nell'articolo del CdT, la si riscontra altresì nei casi di diritto di famiglia e del divorzio (separazioni e divorzi) gestiti dal Pretore avv. Pusterla Enrico.

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Da: CdT 8.5.09  pag 20 (link alla sentenza 4A_79/2009 del TF introdotta il 07.05.2009)

Pretura bacchettata dal Tribunale federale per ritardata giustizia

E.G.

La massima istanza giudiziaria svizzera ha ingiunto alla Pretura di Mendrisio-Sud «di procedere senza indugio alle decisioni che le incombono per poter mettere fine» ad una controversia tra una società ed un locatore

Ritardata giustizia. Ed è ricorso al Tribunale federale (TF) che accoglie l'istanza, ordinando alla Pretura di Mendrisio-Sud «di procedere senza indugio alle decisioni che le incombono per poter finalmente mettere la parola fine ad una controversia» tra una società che commercia e vende carburanti e un locatore.

Da: www.mattino.ch 26.4.09

Scritto da MDD   
domenica 26 aprile 2009
Mamma costretta a chiedere l'elemosina per racimolare i soldi per ricorrere contro la decisione della Commissione tutoria di portarle via la figlia!!


La mamma costretta a chiedere l'elemosina in piazza Dante a Lugano per trovare i soldi per fare ricorso contro la decisione della Commissione tutoria che le ha sottratto la figlia, è l'ennesimo e più eclatante caso di clamoroso ritardo del D$$ nel riconoscere le prestazioni assistenziali ai ticinesi bisognosi!! Perché, infatti, questa donna non aveva 550 Fr per fare ricorso contro la decisione della Tutoria? Ma è chiaro: perché, ancora una volta, come abbiamo già scritto la scorsa settimana, il D$$ della kompagna Pesenti nicchia nel versare le prestazioni assistenziali! Altro che "casi isolati": ormai è diventata la regola! Il Ticinese bisognoso aspetta anche svariati mesi prima che i servizi sociali cantonali si decidano a riconoscergli la prestazione che gli spetta! La situazione sta irritando e non poco anche i Comuni, che fanno la loro parte nei tempi stabiliti,  poi mandano le pratiche al Cantone dove tutto si arena e s'imbosca! Una volta perché ci sono dei collaboratori malati, una volta perché ci sono le vacanze! C'è sempre una scusa! Uella!! E così, tra una scusa e l'altra, ci troviamo con  una mamma che non ha i soldi per presentare ricorso contro una decisione della Commissione tutoria che le ha tolto una figlia!! Scusate se sono dettagli!! Così, ecco che una cittadina ticinese si trova a chiedere l'elemosina in piazza, mentre gli asilanti spacciatori vengono alloggiati in albergo, con tutto spesato! E per i finti asilanti, le decisioni vengono prese nel giro di 48 ore, mica di due o tre mesi! Sono solo quei tapini dei Ticinesi che devono aspettare mesi e mesi, o anche un anno nel caso degli assegni familiari! Ma di loro chissenefrega, dicono i kompagni internazionalisti degli uffici cantonali! Tanto sono solo ticinesi!!
Ma il caso della mamma che si è vista costretta ad elemosinare è l'ennesima dimostrazione dei danni che fanno le Commissioni tutorie che portano via i figli ai genitori così, come se niente fosse!! Come se si trattasse di portar via una bottiglia di vino!! Ma naturalmente, dice l'Autorità di sorveglianza sulle tutele, il cui responsabile politico è l'uregiatt Gigio Pedrazzini, va tutto bene, i problemi non esistono, ci sono solo delle piccole sbavature! Lo dice anche la perizia Affolter che "l'è tüt a posct", cosa volete di più dalla vita?? "Tüt a posct" un tubo, ma chi credete di prendere per i fondelli?! Intanto le Tutorie, o almeno certe Tutorie di sinistra fama (perché a fare danni sono poi sempre le stesse) continuano indisturbate a sfasciare famiglie, gettando figli e genitori nella disperazione più nera! E poi ci si meraviglia se ogni tanto qualcuno va fuori di testa??

 

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