Da: Mattino, 13.07.2014 pag 27, Rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"
ARP di Agno “castra giuridicamente e affettivamente” un giovane in formazione integrativa AI violando i suoi diritti fondamentali e pure le procedure! (Seconda parte)
In dicembre 2013 vi abbiamo informato sulla vicenda di un ragazzo da poco diventato maggiorenne che desiderava ardentemente imparare un mestiere, vivere da solo in un piccolo appartamento e gestirsi autonomamente, frequentando un tirocinio come addetto di cucina. Con l’aiuto del padre aveva pure trovato un monolocale disponibile nelle vicinanze del suo posto di lavoro a Lugano e firmato il contratto. Essendo il papà pensionato, il ragazzo durante la formazione, oltre alla indennità giornaliera AI, può percepire la completiva AVS e la prestazione complementare. Queste entrate finanziarie gli permetterebbero di potersi mantenere durante la sua formazione per poi diventare autonomo economicamente. Egli poteva e può contare sull’aiuto e il sostegno del padre, pensionato, che vive nella stessa città. Il rapporto tra il figlio e il padre è da sempre molto buono, al contrario di quello con il patrigno e la madre. L’Ufficio AI del Cantone Ticino ha accertato “che il ragazzo non ha più alcuna dipendenza per svolgere gli atti quotidiani della vita (…) e rilevato che l’accompagnamento nella vita quotidiana non è comprovato.”
Ciononostante l’avv. Quattropani della ARP 6 di Agno, prendendo spunto da uno scritto firmato dalla madre e dal patrigno del giovane, in cui essi scrivono addirittura che il padre è stato sfrattato dal proprio appartamento (naturalmente fatto non vero), il 4 ottobre 2013 ha emesso una decisione con cui privava il ragazzo di gran parte dei suoi diritti fondamentali, imponendogli una curatrice di rappresentanza, la sig.ra Jacqueline Brändli Menegalli, che deciderà della quasi totalità della di lui vita (sulla sua salute, su dove deve abitare, sulla sua formazione, su quanti soldi ricevere, ecc.), il cui operato verrà remunerato annualmente. Sebbene il padre ed altri amici di famiglia siano disponibili a sostenere e aiutare il ragazzo, la ARP gli impone una curatrice di rappresentanza di sua scelta e limita i suoi diritti civili, inbarba al codice civile che prevede una prima misura molto meno invasiva e di sostegno e accompagnamento per un giovane invalido: la curatela di sostegno (art. 393 CC) è la misura meno incisiva ed è indicata per chi necessita di un semplice sostegno per compiere determinati affari e potrà in particolare essere utilizzata per persone anziane o giovani invalidi. Sebbene il ragazzo abbia già firmato e inviato alla ARP il contratto d’affitto per il monolocale di Lugano, la ARP lo annulla in quanto assieme alla curatrice decidono di collocare il ragazzo in un appartamento protetto a Bellinzona, imponendogli due ore di trasferta al giorno, con i conseguenti costi di viaggio. Tuttavia, dopo la maggiore età il ragazzo si è trasferito da suo padre a Pregassona, con cui vive tuttora. La curatrice Brändli Menegalli gestisce le entrate e le uscite del giovane, a cui lascia solo 50 frs settimanali per le sue spese (ossia 7,10 frs al giorno)!
Dopo diversi mesi, a fine giugno 2014, è giunta la sentenza del Giudice Franco Lardelli della Camera di protezione del tribunale di appello a cui il ragazzo aveva inoltrato reclamo contro le decisioni dell’avv Quattropani. La Camera annulla la decisione dell’ARP di Agno per gravi violazioni e errori procedurali.
La Camera di protezione annulla la decisione dell’ARP per mancato rispetto della procedura e violazione di diritti fondamentali del ragazzo invalido!
Ecco la sentenza del Giudice dello scorso 25 giugno: “Nella fattispecie, la risoluzione impugnata scaturisce dalla segnalazione del 4 settembre 2013 della madre e del patrigno, menzionata esplicitamente nella decisione impugnata (…) Dagli atti, tuttavia, non risulta che tale segnalazione sia mai stata trasmessa all’interessato, né prima dell’adozione della risoluzione contestata, né successivamente, dopo l’esplicita richiesta in tal senso del suo legale (…) Tale modo di procedere contrasta la chiara norma di cui all’art. 39 cpv 1 LPMA e viola il diritto di essere sentito del giovane adulto. Va inoltre sottolineato che una componente essenziale del diritto di essere sentito consiste nella facoltà di esprimersi sugli elementi pertinenti del caso prima che una decisione sia presa.
Tale precetto non è stato rispettato in concreto, nella misura in cui il giovane adulto, senza alcuna precedente comunicazione, è stato convocato “per la presentazione della curatrice”. Una tale citazione rivela che l’Autorità di protezione, prima ancora di sentire l’interessato, ha già valutato le circostanze del caso e deciso che la curatela deve essere istituita. Per tacere del fatto che un tale modo di procedere svuota del suo senso l’audizione personale dell’interessato (…) Ma il modo di agire dell’Autorità di protezione viola il diritto di essere sentito del giovane adulto anche sotto un altro aspetto. Come visto, l’art. del cpv 1 CC e la relativa giurisprudenza sviluppata dall’Alta Corte sanciscono il diritto per l’interessato di proporre una sua persona di fiducia quale curatore prima che l’Autorità gliene designi uno, e l’obbligo per quest’ultima di attirare espressamente su questa facoltà (oltre che di vagliare seriamente, in seguito, tale proposta). Con la convocazione del 17 settembre 2013 l’Autorità di protezione dimostra invece di non voler permettere al giovane adulto di esercitare tale facoltà, avendo già individuato in Jacqueline Brändli – citata anch’ella all’udienza per essergli presentata – la persona da nominare quale sua curatrice, prima ancora di avere un qualsiasi contatto con l’interessato. Anche a tela riguardo, il diritto del giovane adulto non è stato dunque rispettato. In considerazione di quanto sopra, e vista la natura formale del diritto di essere sentito, la decisione impugnata deve essere annullata. Il reclamo merita dunque accoglimento. (…) Occorre tuttavia evidenziare che la procedura che ha condotto all’adozione della decisione impugnata presenta delle anomalie.(… ) Un tale modo di procedere si rivela del tutto irrito e non permette di comprendere – né di controllare – l’esatto svolgimento della procedura. Esso non può essere avallato da questa Camera, che richiama dunque l’Autorità di protezione ad un maggior rigore formale. Per inciso, si segnala inoltre che dal verbale dell’udienza di discussione del 2 ottobre 2013 non è dato di capire in che composizione sia stato sentito il giovane (…) il verbale deve comunque dar conto di quanto accaduto durante l’udienza e permettere di capire chi era presente, ciò che non è invece il caso nella fattispecie. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e fr. 150.- sono dunque posti a carico dell’Autorità di protezione, che rifonderà al giovane fr 800.- a titolo di ripetibili.”
Accanimento ad oltranza
Appena ricevuta la sentenza della Camera di protezione, il 30 giugno 2014 l’avv. Quattropani ha emesso una nuova decisione in via supercautelare inaudita altera parte (ossia in via urgente senza sentire il giovane) immediatamente esecutiva anche in caso di ricorso del giovane, con cui gli impedisce l’incasso della rendita AI e l’accesso ai suoi conti bancari, facendo ordine alla Banca dello Stato di consentire prelevamenti unicamente su presentazione di un consenso scritto della ARP 6, sin tanto che quest’ultima non si sarà pronunciata sulla eventuale istituzione di una misura di protezione a suo favore. Il giovane nel frattempo, esibendo la sentenza della Camera di protezione che annullava la decisione della ARP 6, si è immediatamente annunciato partente dal suo domicilio di Collina d’Oro e in arrivo a quello di Pregassona, ma stranamente nessun funzionario del controllo abitanti dei due comuni ha voluto rilasciare al giovane la ricevuta della notifica fatta. Questo è l’aiuto e il sostegno che sanno dare le ARP ai cittadini! Se possibile, state alla larga dalle ARP!
( vedasi precedenti articoli pubblicati nel sito www.papagenonews.ch inserendo il codice xyz18 nella rubrica “cerca”)
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