
Da: Mattino della domenica, 18.6.17, pag 26, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"
Suprema corte di cassazione italiana: assegno post-divorzio, addio al tenore di vita. I nostri giudici dovrebbero prenderne esempio!
Conterà solo l'indipendenza economica
La prima sezione civile della Suprema corte di cassazione italiana, con la sentenza n. 11504 pubblicata il 10 maggio 2017, ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell'assegno al parametro del 'tenore di vita matrimoniale' indicando quale parametro di spettanza dell'assegno - avente natura 'assistenziale' - l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede. Non conterà dunque più il criterio del tenore di vita goduto nel corso del matrimonio per determinare l'assegno divorzile. Da maggio, infatti, la Cassazione ha abbandonato il pluriconsolidato parametro, segnando quella che può essere definita senza ombra di dubbio una vera e propria rivoluzione in materia.
In Italia una rivoluzione: addio al tenore di vita
La Corte di cassazione italiana ha emesso una sentenza rivoluzionaria. Infatti, è stato spazzato via in un colpo solo il riferimento al tenore di vita in sede di valutazione del diritto all'assegno divorzile. Tale parametro condizionante è oggi considerato dalla Corte non più attuale. Esso, innanzitutto, è da ritenersi in netto contrasto con la natura stessa del divorzio e con gli effetti giuridici che questo produce (l'estinzione del rapporto matrimoniale non solo sul piano personale ma anche su quello economico-patrimoniale). Con la conseguenza che il tenore di vita finirebbe per ripristinare tale rapporto 'in una indebita prospettiva, per così dire, di ‘ultrattività’ del vincolo matrimoniale'. Oggi infatti, nel costume sociale può ritenersi generalmente condiviso che il matrimonio sia un 'atto di libertà e di autoresponsabilità', nonché 'luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile'. Senza considerare che 'un'interpretazione delle norme sull'assegno divorzile che producano l'effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare'. Non è possibile inserire valutazioni che compiano una comparazione tra le condizioni economiche degli ex coniugi: l'unico aspetto da considerare, invece, è quello inerente alle condizioni del soggetto che richiede l'assegno successivamente al divorzio.
Il nuovo parametro dell'indipendenza economica
La Corte di cassazione italiana ha quindi cancellato il parametro del tenore di vita, non tralasciando di sostituirlo con uno coerente con il percorso logico seguito: il raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente. In altre parole, 'se è accertato che il coniuge richiedente è ‘economicamente indipendente’ o è effettivamente in grado di esserlo' non gli è riconosciuto il diritto all'assegno divorzile. (Ulteriori informazioni al link www.studiocataldi.it).
In Svizzera, alimenti alla ex secondo due principi antitetici: il clean break e il tenore di vita.
Esistono due poli estremi, all'interno dei quali va trattato il caso concreto: da un lato il clean break e dall'altro il tenore di vita goduto durante la vita comune. Più il matrimonio è di breve durata, senza prole, con coniugi giovani e in buona salute e più si applicherà con una certa rigidità il principio del clean break (assenza di alimenti); più il matrimonio è lungo, il coniuge richiedente non è giovane, non ha una formazione né esperienza professionale e deve magari anche accudire la prole e più conterà il principio del tenore di vita (alimenti pari al tenore di vita goduto durante la vita comune, se del caso vita natural durante). Nel caso di un matrimonio con ripercussioni sulla vita matrimoniale, nella misura in cui il coniuge creditore non riesce a sopperire totalmente o in parte al fabbisogno di cui ha diritto, il coniuge debitore può essere astretto a sopperire a tale lacuna alimentare tenuto conto delle proprie possibilità contributive, considerato che il contributo alimentare, va versato senza limiti temporali. (Ulteriori informazioni e casistiche al link www.divorzio.ch). La morale? Non sposandovi, queste conseguenze non esisteranno, per cui, meditate, maschi meditate!
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