La coppia giunge in Europa nel luglio 2001. K. soggiorna in Italia per qualche mese in attesa del visto d'entrata per la Svizzera. Il 29 agosto 2001 l'Ufficio federale della migrazione autorizza il Consolato generale di Svizzera a Milano a rilasciare a K. un visto per un soggiorno turistico di 3 mesi presso l'abitazione di F. in Ticino.
K. arriva a Lugano il 12 settembre 2001, il giorno dopo la caduta delle torri gemelle, quasi un segnale premonitore delle difficoltà a venire.
Il 23 ottobre 2001 viene alla luce P. K. ne riconosce la paternità il 23/1/2002 e il 4/2/2002 firma la convenzione circa l'obbligo di mantenimento ed il diritto alle relazioni personali da parte dei 2 genitori.
L'idea di ritornare in India viene momentaneamente accantonata. La bambina è troppo piccola e il primo figlio di lei fa resistenza: il ragazzo ha ripreso a frequentare la scuola, ha ritrovato amicizie, affetto dei nonni e ripartire si rivela più difficile del previsto. F. e K. decidono quindi di rimanere e avviano le pratiche per il matrimonio.
L'11/2/2002 K. ottiene un permesso di dimora valido fino all'11/9/2002 e condizionato alla convivenza con la signora F.
Per la coppia inizia però un periodo di forti tensioni, causate da problemi di tipo finanziario e familiare. K. sente la pressione del suo nuovo ruolo di padre, non parla la lingua, non riesce a trovare un lavoro per far fronte alle proprie responsabilità, inoltre non si sente accettato dalla famiglia di lei.
A seguito della situazione di grave conflitto tra i due genitori il 7/3/2002 F. ottiene, per decisione della Ctr 3, di essere ospitata a Casa Santa Elisabetta con i figli. Quando la madre è al lavoro, la piccola P. viene collocata presso la Culla Arnaboldi. Motivo di questa decisione: un piccolo incidente, conclusosi fortunatamente senza conseguenze, capitato alla figlioletta mentre il padre giocava con lei in assenza della madre. K. aveva subito informato la sua compagna su quanto successo, e tra i due era scoppiato un violento litigio che aveva spinto F. a segnalare il fatto ai servizi sociali.
Da marzo 2002 la coppia vive quindi in due abitazioni separate per quasi un anno.
K. trova lavoro, versa i contributi per il mantenimento della bambina, lascia la casa della sua compagna e alloggia in un ostello o da amici. Lentamente i rapporti con F. migliorano e si pensa ad una riconciliazione. Ad agosto però K. si vede rifiutare il permesso annuale e viene invitato a lasciare il territorio entro il 31/10/2002, perché non convive con la sua compagna. K. ricorre. Ha un nuovo impiego, vede ogni settimana la sua bambina alla quale è sempre più affezionato, paga gli alimenti, sta imparando l'italiano ed è innamorato di F. Non può andarsene proprio nel momento in cui le cose sembrano, dopo tanta fatica, andare un po' meglio. Il suo ricorso viene accolto: ottiene un permesso B valido fino all'11/9/2005 a condizione di una condotta irreprensibile (in particolare del versamento degli alimenti alla prole) e del progressivo rimborso del debito verso l'assistenza (500 franchi).
F. e K. tornano a vivere insieme e il 14 ottobre 2003 nascono altre due gemelline. K. ne riconosce la paternità (6/4/2004) e sottoscrive la convezione per i contribuiti alimentari (8/10/2004) solo l'anno successivo, in quanto nel mese di novembre la coppia va di nuovo in crisi e, per volere di lei, si separa definitivamente. La curatela delle 3 bambine viene assunta per la durata di un anno dall'avv. Franco Lepori.
Nel novembre 2003 K. inizia quindi la sua esistenza solitaria e la sua lotta per mantenere la relazione con le figlie. Accetta qualsiasi tipo di lavoro, impieghi temporanei trovati tramite agenzia, percependo salari miseri, non di rado inferiori ai 2000 franchi. Di posti fissi per lui non ce ne sono e colleziona una serie interminabile di risposte negative alle sue candidature. La congiuntura economica non gli è favorevole ed anche la sua origine non lo aiuta: dopo la caduta delle torri gemelle c'è sempre meno posto per chi viene da certe aree del mondo. Tuttavia si sforza, quanto più possibile, di pagare gli alimenti per le tre figlie, ma purtroppo non sempre ce la fa. Vede le bambine regolarmente, a Casa Santa Elisabetta oppure fuori con un'accompagnatrice. Non accetta la separazione dalla compagna, è ancora e sempre innamorato di lei. Cerca incessantemente di farla ragionare e di convincerla, per il bene della famiglia, a tornare con lui. Ma F. ha deciso, non vuole sentire ragioni, e anzi non esita a denunciarlo alla Ctr quando, secondo lei, si fa troppo insistente.
Il 2005 è un anno molto difficile per K. A marzo perde il lavoro. Il padrone del ristorante presso il quale era impiegato come lavapiatti fallisce e non gli paga il salario. Finisce in disoccupazione e poi in assistenza. Partecipa ad un programma occupazionale, lavora per una cooperativa agricola. Non riesce a versare tutti gli alimenti per le bambine, perciò interviene l'Ufficio del sostegno sociale e il suo debito nei confronti dello stato aumenta.
K. postula per il rinnovo del permesso di dimora annuale ma la sua richiesta viene respinta (6/2/2006) perché non vive con la compagna e perché sia lui che le figlie sono a carico della pubblica assistenza. Di nuovo si fissa un termine per lasciare il territorio: il 31/3/2006. K. inoltra ricorso.
La Sezione permessi sottopone il caso al Consiglio di Stato, che il 28/3/2006 respinge il ricorso, dichiarando K. incapace di adattarsi all'ordinamento elvetico. K. ricorre nuovamente, questa volta al Tribunale cantonale amministrativo, ricevendo ancora una risposta negativa (7/6/2006). Gli si rimprovera di essere instabile professionalmente, di aver cambiato 6 posti di lavoro, e di essere rimasto in disoccupazione per un anno. Si nega inoltre che egli abbia un intenso legame affettivo con le figlie e che quindi la decisione del Consiglio di Stato non disattende l'articolo 8 della CEDU. Gli viene anche rifiutata l'assistenza giudiziaria, in quanto, si dice, il suo ricorso aveva scarse probabilità di essere accolto.
K. non si arrende. Chiede aiuto al Soccorso Operaio Svizzero e si rivolge al Tribunale federale di Losanna (14/9/2006), che sospende l'espulsione. Fa appello all'art. 8 CEDU, sottolinea quanto la decisione delle autorità cantonali sia sproporzionata e su come questa si fondi unicamente sul fatto che lui non abbia versato regolarmente i contributi per le figlie. Dimostra (con distinte paga e oltre un centinaio di candidature rifiutate) che il mancato pagamento degli alimenti non è da attribuire ad uno stile di vita sregolato ma alle oggettive difficoltà che incontra nel reperire un impiego fisso e degnamente retribuito. Allega inoltre il suo casellario giudiziale del 2006, dal quale risulta che è incensurato.
Il 30/10/2006 il Tribunale emette la sua sentenza: negativa. Si ritiene che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto secondo le autorità i suoi rapporti con le figlie non sono particolarmente intensi dal profilo "ECONOMICO ed affettivo" e si evidenzia come il suo debito nei confronti dello Stato sia aumentato negli anni.
Viene fissato un nuovo ed ultimo termine per lasciare il territorio: il 31/1/2007. K. non lo rispetterà. Non può e non vuole lasciare le sue bambine. Non può tornare nel suo paese, l'Iran, dal quale era fuggito per motivi politici. Non può tornare in India: ha perso i contatti e soprattutto la compagnia petrolifera per la quale lavorava come responsabile della logistica è fallita.
Non gli resta che rimboccarsi le maniche e resistere.
Nella seconda parte del 2006 trova lavoro in un'impresa di pulizie e tenta nuovamente di far ragionare la madre delle sue figlie. È ancora innamorato di lei. Da quando si sono separati non ha mai avuto nessun altra relazione, ed è con lei che vuole veder crescere le sue bambine. Lei lo accusa di essere insistente, ossessivo, di non rispettare le decisioni prese, in particolare di avvicinarsi alla Culla Arnaboldi all'orario di partenza delle bimbe, nonostante non ne abbia l'autorizzazione (può solo salutarle da lontano, ma non intrattenersi con loro). Pur ammettendo che a volte i loro rapporti sono tranquilli e che si comporta bene con le bambine, F. lo denuncia alla Ctr 8, che nell'agosto 2006 gli impone il divieto con la comminatoria dell'art. 292 Codice Penale (Disobbedienza a decisiona dell'autorità) di avvicinarsi a meno di 50 metri dall'abitazione della sua ex-compagna e dalla scuola delle figlie.
Intanto continuano le visite regolari di K. alle bambine, con l'accompagnamento di un'assistente sociale. Siccome ha un lavoro, K. riesce ad ottenere gli assegni familiari per F.
Arriva il 31/1/2007 e qui inizia il vero calvario di K. Scade il termine ultimo per lasciare la Svizzera. K. perde tutto: lavoro, casa, auto, amici, affetti, salute, vita. Essendo illegale, il diritto di visita delle bambine viene sospeso. Ricorre alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (30/4/2007), rivendicando il proprio diritto di vivere accanto alle sue figlie, ed è tutt'ora in attesa di una risposta.
Vive in clandestinità per qualche tempo e poi si annuncia al Centro richiedenti l'asilo di Chiasso. Passa mesi di disperazione. È malato, depresso. Tenta il suicidio. Viene ricoverato in cure intense a Mendrisio, poi trascorre un mese di convalescenza presso la clinica Alabardia di San Nazzaro. Ottenuto un permesso N, la Ctr 8 ripristina il suo diritto di visita alle bambine.
Nell'ottobre 2007 viene trasferito al Centro richiedenti l'asilo di Emmenbrücke (canton Lucerna). Chiede all'Ufficio federale della migrazione di Berna di poter tornare in Ticino, per chiari motivi affettivi ed economici. Ma la sua richiesta viene rifiutata, si dice a causa del limite di 50 metri dall'abitazione e dalla scuola delle figlie impostogli dalla Ctr 8 di Lugano-Pregassona.
Nel luglio 2008 l'Ufficio federale della migrazione di Berna si è pronunciato negativamente in merito alla sua domanda d'asilo. I motivi politici e religiosi (in India si è convertito al cristianesimo) per cui la richiesta è stata inoltrata non sono abbastanza forti. Tramite SOS, K. ha inoltrato l'ennesimo ricorso ed attende una risposta. Questa volta definitiva.
Attualmente vive a Lucerna con il sostegno di Caritas. Scende in Ticino con il treno ogni due sabati per trascorrere 2 ore con le sue bambine a Casa Santa Elisabetta. Ha chiesto più volte alla Ctr 8 la cancellazione del limite di 50 metri, ma gli è sempre stata negata. Se telefona a F. per parlare con le figlie, lei non gli risponde. Se porta un regalo alle bambine, F. lo rifiuta. Nonostante i rapporti di Casa Santa Elisabetta attestino che la relazione tra K. e le bambine è buona e che i loro incontri si svolgono sempre serenamente per la felicità di tutti e 4, le autorità e la sua ex-compagna lo vogliono fuori dalla Svizzera. Certo, K. ha commesso degli errori, ma non è un criminale. È solo un padre che ama le proprie figlie e che da loro è riamato. È stanco, stremato, ma non se ne andrà, e continuerà a lottare per il loro comune diritto a rimanere vicini ed uniti.
A metà ottobre 2008 ha inoltrato ricorso al Tribunale d'Appello cantonale di Lugano contro quest'ultima decisione dell'Ufficio di vigilanza sulle tutele.


Comments