Sentenza del Tribunale d'Appello (in pdf)
Diritto di visita dei nonni (padre deceduto durante la procedura di divorzio) negato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele (avv. Alessia Paglia): la Commissione tutoria regionale di Massagno (CTR 5) lo concede, l'Autorità di vigilanza sulle tutele (avv Paglia Alessia) lo annulla. Il Tribunale d'Appello però sconfessa l'AVT. Purtroppo, nel frattempo, il bambino è rimasto a lungo privato dei nonni paterni!
Il nipotino è rimasto privato - oltre del padre deceduto - pure dei nonni paterni (la avv Alessia Paglia non concede nemmeno un diritto di visita sorvegliato dato che la madre si è opposta).
La AVT (avv Paglia Alessia) sconfessa la decisione della CTR5 (Massagno), ma il Tribunale d'Appello sconfessa l'AVT. Di fatto, l'autorità di vigilanza sulle tutele ha avuto contro tutte le autorità coinvolte: sia la CTR 5 sia il Tribunale d'Appello.
Queste in sintesi le motivazioni:
conflitto di lealtà cui si troverebbe esposto L__________ nell'ipotesi in
cui fosse costretto a incontrare i nonni contro la volontà della madre.
Si ragionasse in tal modo, tuttavia, il diritto di visita andrebbe
automaticamente negato anche a un genitore che chiedesse di
intrattenere relazioni personali con il figlio contro la volontà dell'altro
genitore. In realtà il genitore affidatario non dispone di un <diritto> di
veto, né egli è l'unico depositario del bene del minorenne. L'interesse
del figlio va apprezzato anzitutto
ascoltando il figlio stesso. A ciò si aggiunga che, prima di adottare
misure a protezione del figlio, un minorenne va sentito già in virtù del
<diritto> federale, a meno che questioni di età o altri motivi gravi vi si
oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo prescritto figura all'art. 35 della
legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele). Tale regola vale per tutti i figli che hanno compiuto sei anni
(DTF 131 III 553). Quando l'autorità di vigilanza ha statuito nella
fattispecie, il 3 settembre 2004, L__________ aveva sette anni
compiuti. Andava quindi sentito circa i suoi desideri, le sue aspettative, il
suo interesse a conoscere i nonni paterni e i suoi eventuali timori. Né
risultano motivi che, per avventura, ostassero all'audizione. Non si vede
dunque perché egli non sia stato coinvolto nel processo di decisione,
men che meno ove si pensi che il risultato dell'ascolto potrebbe rivelarsi
atto a procurare elementi determinanti per il giudizio.
vigilanza perché decida di nuovo dopo l'audizione L__________. Dato
che l'ascolto sarebbe dovuto avvenire già per opera della Commissione
tutoria regionale, la quale ha emanato la propria decisione (l'8 aprile
2004) allorché il ragazzo aveva compiuto i sei anni, deciderà l'autorità di
vigilanza se statuire essa medesima sul diritto di visita o se
ritornare a sua volta gli atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo
giudizio. Si ricordi ad ogni modo che, dandosi il caso, l'audizione potrà
avvenire anche per il tramite di personale specialistico. Non è compito
invece di questa Camera procedere essa medesima all'ascolto del
minorenne come se fosse un'autorità di primo grado, sottraendo alle
parti un grado - se non addirittura due gradi - di giurisdizione."


Comments