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Nelle cause di divorzio agli avvocati tutto è concesso!

Da: Mattino della domenica, 1.2.2015, pag 29, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"

 


È di questi giorni la notizia pubbli­cata sui media ticinesi che l'avvocato luganese Xenia Peran non potrà eser­citare la professione per i prossimi tre mesi. Nell'ottobre 2012 un collega dell'avvocato vittima delle ingiurie ha segnalato il comportamento di Xenia Peran all'Ordine degli avvocati del Canton Ticino. È quindi intervenuta la Commissione di disciplina dell'or­dine, che ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della de­nunciata. La Commissione di disci­plina ha infine deciso, nel novembre 2013, di sospenderla dall'esercizio di avvocatura per un periodo di tre mesi e di punirla con una multa, decisione sostanzialmente confermata prima dal TRAM e poi dal Tribunale fede­rale. Non vogliamo entrare nel merito del caso Peran ma portare spunti di riflessione sull’agire dell’Ordine degli avvocati e della Commissione di disciplina dell’ordine.

Violazioni delle norme deontologiche e della legge sugli avvocati (LLCA)

 

Diversi padri hanno inviato esposti all’Ordine degli avvocati e alla Com­missione di disciplina degli avvocati, contestando gravi violazioni deonto­logiche degli avvocati delle loro ex mogli o ex compagne. In particolare, contestando ripetute violazioni delle norme degli articoli 31 e 32 del Co­dice professionale dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino (3.2.1.1.4 CAvv). Art. 31: 1. L’avvocato non deve dare scientemente al giudice un’informazione falsa o tale da in­durlo in errore. 2. Non intralcia il nor­male corso delle procedure. 3. Restano riservate le particolari esi­genze della difesa penale. Art. 32: L’avvocato non impiega alcun mezzo illecito o contrario alla dignità profes­sionale per ottenere dai giudici una sentenza favorevole ai suoi patroci­nati o per procurare prove dirette ad alterare od occultare la verità dei fatti.

Presa di posizione dell’Ordine

In un esposto indirizzato all’Ordine degli avvocati un padre in procedura di divorzio contestava all'avvocata della moglie di scrivere ripetuta­mente cose non vere sui figli e di tra­scinare un'intera famiglia formata da due nuclei monoparentali al dissesto economico e psico-fisico. L’allora presidente dell'Ordine Patrizia Galim­berti rispondendo al padre affermava che 'gli avvocati, soprattutto negli esposti di difesa degli interessi dei propri clienti, godono di una certa li­bertà nelle allegazioni e espressioni. Pur comprendendo le critiche e le ri­serve da lei formulate, non ravviso violazioni delle norme deontologi­che, reprimibili in base al nostro Co­dice professionale, nel comporta­mento dell’avvocata'.

Presa di posizione della Commissione di disciplina

Un altro padre, dinanzi all’Ordine degli avvocati e alla Commissione di disciplina, ha rimproverato all’avvo­cato della sua ex moglie di raccontare falsità, tentando di ridurlo sul la­strico. La presidente della Commis­sione avv Galimberti ha risposto al padre che “la commissione di disci­plina degli avvocati non è la sede per stabilire se veramente le affermazioni in causa dell’avvocato fossero inve­ritiere e avessero fini incompatibili con gli obblighi professionali, se­condo i rimproveri del denunciante. L’accertamento di una discrepanza rispetto alla realtà ricade nel giudi­zio di merito e soltanto quando fosse accertata in maniera definitiva po­trebbe dar adito a un intervento di­sciplinare”.

Nelle cause di divorzio agli avvocati tutto è concesso: tra di loro invece no!

In sostanza, gli avvocati possono mentire, raccontare mezze verità e mezze bugie, inducendo il giudice in errore, a vantaggio della propria cliente, senza che nulla possa acca­dere loro a livello disciplinare du­rante il corso della causa. Di conseguenza, l’avvocato che riesce meglio a confondere il giudice che non sempre si rivela all’altezza delle aspettative, la fa spuntare al suo cliente, impunemente. L’esempio della condanna dell’avv Peran nella vertenza tra colleghi avvocati par­rebbe invece dimostrare che l’Ordine e la Commissione di disciplina sem­brino piuttosto solerti a proteggersi e tutelarsi tra di loro. Al contrario, noi riteniamo che unicamente gli avvo­cati disposti ad operare in modo one­sto, veritiero e diligente debbano poter essere autorizzati a patrocinare in procedure di diritto di famiglia e del divorzio, soprattutto con figli coinvolti; gli altri avvocati, alla larga!

Contatti:

 


 

 




 



Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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