
Da: Mattino della domenica, 1.2.2015, pag 29, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"

È di questi giorni la notizia pubblicata sui media ticinesi che l'avvocato luganese Xenia Peran non potrà esercitare la professione per i prossimi tre mesi. Nell'ottobre 2012 un collega dell'avvocato vittima delle ingiurie ha segnalato il comportamento di Xenia Peran all'Ordine degli avvocati del Canton Ticino. È quindi intervenuta la Commissione di disciplina dell'ordine, che ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della denunciata. La Commissione di disciplina ha infine deciso, nel novembre 2013, di sospenderla dall'esercizio di avvocatura per un periodo di tre mesi e di punirla con una multa, decisione sostanzialmente confermata prima dal TRAM e poi dal Tribunale federale. Non vogliamo entrare nel merito del caso Peran ma portare spunti di riflessione sull’agire dell’Ordine degli avvocati e della Commissione di disciplina dell’ordine.
Violazioni delle norme deontologiche e della legge sugli avvocati (LLCA)
Diversi padri hanno inviato esposti all’Ordine degli avvocati e alla Commissione di disciplina degli avvocati, contestando gravi violazioni deontologiche degli avvocati delle loro ex mogli o ex compagne. In particolare, contestando ripetute violazioni delle norme degli articoli 31 e 32 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino (3.2.1.1.4 CAvv). Art. 31: 1. L’avvocato non deve dare scientemente al giudice un’informazione falsa o tale da indurlo in errore. 2. Non intralcia il normale corso delle procedure. 3. Restano riservate le particolari esigenze della difesa penale. Art. 32: L’avvocato non impiega alcun mezzo illecito o contrario alla dignità professionale per ottenere dai giudici una sentenza favorevole ai suoi patrocinati o per procurare prove dirette ad alterare od occultare la verità dei fatti.
Presa di posizione dell’Ordine
In un esposto indirizzato all’Ordine degli avvocati un padre in procedura di divorzio contestava all'avvocata della moglie di scrivere ripetutamente cose non vere sui figli e di trascinare un'intera famiglia formata da due nuclei monoparentali al dissesto economico e psico-fisico. L’allora presidente dell'Ordine Patrizia Galimberti rispondendo al padre affermava che 'gli avvocati, soprattutto negli esposti di difesa degli interessi dei propri clienti, godono di una certa libertà nelle allegazioni e espressioni. Pur comprendendo le critiche e le riserve da lei formulate, non ravviso violazioni delle norme deontologiche, reprimibili in base al nostro Codice professionale, nel comportamento dell’avvocata'.
Presa di posizione della Commissione di disciplina
Un altro padre, dinanzi all’Ordine degli avvocati e alla Commissione di disciplina, ha rimproverato all’avvocato della sua ex moglie di raccontare falsità, tentando di ridurlo sul lastrico. La presidente della Commissione avv Galimberti ha risposto al padre che “la commissione di disciplina degli avvocati non è la sede per stabilire se veramente le affermazioni in causa dell’avvocato fossero inveritiere e avessero fini incompatibili con gli obblighi professionali, secondo i rimproveri del denunciante. L’accertamento di una discrepanza rispetto alla realtà ricade nel giudizio di merito e soltanto quando fosse accertata in maniera definitiva potrebbe dar adito a un intervento disciplinare”.
Nelle cause di divorzio agli avvocati tutto è concesso: tra di loro invece no!
In sostanza, gli avvocati possono mentire, raccontare mezze verità e mezze bugie, inducendo il giudice in errore, a vantaggio della propria cliente, senza che nulla possa accadere loro a livello disciplinare durante il corso della causa. Di conseguenza, l’avvocato che riesce meglio a confondere il giudice che non sempre si rivela all’altezza delle aspettative, la fa spuntare al suo cliente, impunemente. L’esempio della condanna dell’avv Peran nella vertenza tra colleghi avvocati parrebbe invece dimostrare che l’Ordine e la Commissione di disciplina sembrino piuttosto solerti a proteggersi e tutelarsi tra di loro. Al contrario, noi riteniamo che unicamente gli avvocati disposti ad operare in modo onesto, veritiero e diligente debbano poter essere autorizzati a patrocinare in procedure di diritto di famiglia e del divorzio, soprattutto con figli coinvolti; gli altri avvocati, alla larga!
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