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Zali, il perché del risarcimento. Le motivazioni della CRP sull'indennità per ingiusto procedimento

Da: CdT 12.6.09 pag 13

Zali, il perché del risarcimento

Le motivazioni della CRP sull'indennità per ingiusto procedimento

Emanuele Gagliardi Giovanni Mariconda

«Le conseguenze della promozione dell'accusa - scrivono i giudici - potevano essere molto rilevanti per la situazione personale del magistrato». L'imputazione venne promossa nell'imminenza del rinnovo delle cariche

MAGISTRATO L'istanza risarcitoria del giudice Zali è stata sostanzialmente accolta per le spese legali e il torto morale. (foto Maffi)

«A Claudio Zali va quindi rifuso l'importo complessivo di franchi 37.672, di cui 32.672 franchi , oltre interessi per le spese legali e franchi 5.000 per torto morale». Così scrive nelle motivazioni della sentenza il presidente della Camera dei ricorsi penali (CRP) Mauro Mini che unitamente ai colleghi Ivano Ranzanici e Andrea Pedroli, ha esaminato la richiesta di risarcimento presentata dal giudice Claudio Zali: istanza inoltrata in merito alla vicenda giudiziaria che lo ha visto indagato per appropriazione semplice, accusa poi abbandonata dal procuratore pubblico Antonio Perugini, subentrato al procuratore generale Bruno Balestra, ricusato.

Le motivazioni di accoglimento parziale dell'istanza, i giudici non hanno riconosciuto a Zali le spese legali per il procedimento disciplinare a suo carico da parte del Consiglio della magistratura, sono contenute in una quindicina di pagine. La CRP sottolinea che il caso, a causa della sua complessità, della delicatezza della vicenda, nonché della forte mediatizzazione, trattandosi di difesa di magistrato, ha richiesto al legale del giudice un impegno manifestamente considerevole, superiore alla media.

E a questo proposito i giudici scrivono che evidentemente, in considerazione del ruolo pubblico di Claudio Zali, il procedimento ha avuto un'importante eco mediatica e che, nel caso concreto, si deve ammettere una lesione della personalità che ha oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale. Riferendosi, poi, alla denuncia penale all'origine del procedimento che poi interessò pure il giudice, la CRP rammenta che «sembra peraltro essere stata presentata per meri fini civili e di conseguenza per scopi manifestamente estranei al diritto penale...». Nelle motivazioni, la Camera dei ricorsi penali ricorda alcune fasi dell'inchiesta che hanno riguardato Zali: si tratta di atti definiti incisivi. Il magistrato, infatti, è stato lungamente sentito dal procuratore generale (la prima volta dalle 10.20 del mattino dell'11 gennaio 2008 sino alle 19.45). Inoltre, aggiungono i giudici, sono stati ordinati la perquisizione e il sequestro del PC a lui in uso presso il Tribunale penale cantonale. Nell'esaminare le richieste e la giurisprudenza, viene poi precisato dalla CRP che «è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione famigliare e professionale dell'accusato. Le conseguenze della promozione dell'accusa potevano essere molto rilevanti per la situazione personale dell'imputato: l'accusa, promossa infatti nell'imminenza del rinnovo delle cariche, l'avrebbe posto a rischio di una sospensione cautelativa dalle sue funzioni e della conseguente non rielezione quale giudice del Tribunale d'appello; parimenti, l'avrebbe costretto - per due mesi - a lasciare temporaneamente l'incarico che ricopriva presso il Tribunale penale cantonale».

In poche parole, Zali «avrebbe visto seriamente minacciati l'immagine di giudice imparziale e degno di fiducia e rispetto ed il suo futuro professionale». La Camera dei ricorsi penali ricorda ancora la gravità del procedimento penale: rammenta i lunghi interrogatori, la perquisizione e il procedimento condotto in condizioni tali da giustificare la ricusa del procuratore generale.

L'accusa, per la CRP, di per sè non era grave: «Essa tuttavia è stata promossa nei confronti di un giudice del Tribunale d'appello, assegnato al Tribunale penale cantonale, che pertanto svolge il ruolo di presidente delle Corti delle assise criminali o correzionali, ovvero di colui chiamato a giudicare comportamenti lesivi del Codice penale».

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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