IN
TUTTO IL MONDO La Convenzione sui diritti del fanciullo approvata nel
1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dalla
Svizzera nel 1997 rappresenta uno strumento molto forte per tutti i
fanciulli del mondo, sancendo che i bambini sono soggetti di diritto e
non soltanto oggetti di preoccupazione o beneficiari di servizi.
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In
quel periodo della nostra storia che James Buchanan e Norberto Bobbio
definirono l’età dei diritti anche i bambini ottennero i loro. I frutti
più importanti di questa nuova cultura morale e giuridica furono la
Dichiarazione dei diritti del bambino votata dall’Assemblea delle
Nazioni Unite nel 1959 e la Convenzione sui diritti del fanciullo
approvata nel 1989 e ratificata dalla Svizzera nel 1997. La
Dichiarazione del 1959 riconosce che il bambino è un soggetto
vulnerabile e bisognoso di particolare protezione. La Convenzione del
1989 in aggiunta gli attribuisce anche alcuni fondamentali diritti di
libertà e lo considera pertanto un individuo capace in qualche misura
di compiere scelte importanti per la sua vita. Si può notare che i due
documenti non condividono la stessa immagine dell’infanzia: altro
infatti è considerare il bambino come qualcuno che ha diritto ad una
speciale protezione, altro è trattarlo come una persona che diventa
progressivamente un soggetto morale autonomo.
La stessa
nozione di bambino risulta ambigua. Chi è il bambino? Si tratta di
qualcuno che manifestamente è privo delle capacità necessarie per
sostenere qualsiasi pretesa legittima oppure di qualcuno che dà
affidamento della sua capacità di autodeterminarsi responsabilmente,
nonostante che tale facoltà gli sia ancora negata dalla minore età? Più
in generale, le carte dei diritti dei bambini sono pensate per un
neonato oppure per un adolescente? Si tratta di un petit enfant o di un
grand enfant? si chiederebbero i francesi.
Insomma si
sarebbe indotti a pensare che il lemma «diritti dei bambini» sia
soltanto un modo di dire che ognuno intende a proprio modo e a ritenere
che da queste diverse concezioni dell’infanzia non sia possibile
ricavare un concetto di infanzia, inteso come ciò che queste diverse
concezioni hanno (o dovrebbero avere) in comune.
Queste
sono soltanto alcune delle questioni che Isabel Fanlo Cortés ha posto
al centro di una sua vasta ricerca sui diritti dei bambini,
recentemente pubblicata dall’editore Giappichelli di Torino. La sua
idea essenziale è che la relazione tra bambini e diritti è
«problematica»: ciò la induce ad un esercizio critico rigoroso
sull’effettivo contenuto dei diritti dei bambini che si traduce in una
certa perplessità sul loro travolgente successo nella cultura
contemporanea, se non addirittura in una diffidenza manifesta nei
confronti della loro «componente magica, emotiva» che arrischia di
ridurli a una formula vuota.
Alla questione della
titolarità dei diritti è dedicato un capitolo particolarmente
importante del volume. La domanda che ci si pone è: il bambino può
essere titolare di un diritto? Secondo la teoria della volontà, che è
tuttora un paradigma molto influente negli studi di filosofia del
diritto, un diritto è l’esercizio di una libertà di compiere una
scelta. Conseguentemente essa ritiene che il titolare di un diritto
debba essere necessariamente qualcuno che sia capace di compiere delle
scelte. Il bambino, quanto meno quello molto piccolo, non ne è però
capace. La conseguenza è che la teoria della volontà non sarebbe in
grado di tutelare i diritti del petit enfant che proprio per la sua
estrema vulnerabilità è bisognoso più di chiunque altro di essere
protetto. Ciò ha indotto un autorevole sostenitore dei diritti dei
bambini a porre in maniera secca l’aut aut: «O rinunciamo ad ascrivere
ai bambini il diritto alla cura o al nutrimento, oppure siamo costretti
ad abbandonare la teoria della volontà». Poiché ai bambini, anche a
quelli più piccoli, non si negano dei diritti, si conclude che la
teoria della volontà non è quella appropriata per giustificare quelli
dei bambini. Anzi, la critica si è spinta ancora più in là, ritenendo
che l’argomento sia sufficiente per provare definitivamente la falsità
della teoria della volontà. Questa conclusione non è però necessaria.
L’argomento non prova infatti né che la teoria della volontà sia falsa,
né che sia inadatta a giustificare i diritti dei bambini. Certamente
essa incontra delle difficoltà e non v’è dubbio che le stesse
difficoltà non le incontra la teoria rivale, quella degli interessi,
secondo la quale un diritto va inteso come protezione di un interesse
sufficientemente importante di qualcuno. Anche Isabel Fanlo Cortés
segue questa strada, oggettivamente molto meno complicata, che a suo
dire avrebbe anche il vantaggio di «elevare a dignità di diritti» anche
quelli sociali che sono spesso etichettati come diritti deboli o
«diritti di carta».
L’autrice ritiene insufficienti infatti
i correttivi più importanti che sono stati apportati alla teoria della
volontà per tentare di evitarne l’esito controintuitivo, contrario ai
diritti dei bambini. Il primo fu introdotto da Herbert Hart e dice che
i bambini possono essere rappresentati da individui adulti razionali,
di norma i loro genitori. Il secondo, di cui si è avvalso anche John
Rawls nella sua teoria contrattualistica della giustizia, sostiene che
anche i bambini piccoli hanno personalità morale in quanto dispongono
potenzialmente di determinate capacità.
Isabel Fanlo Cortés
non fa menzione dell’argomento del diritto del bambino ad un futuro
aperto, introdotto nella discussione filosofica da Joel Feinberg nel
1980, che di entrambi i correttivi si avvale. La formula «diritto del
bambino ad un futuro aperto» va intesa secondo Feinberg come il
compendio dei diritti di cui godrà il bambino quando sarà divenuto
adulto. L’argomento assomma tanto quello della rappresentanza quanto
quello della potenzialità. Esso è attribuito fiduciariamente a terzi,
normalmente i genitori o altrimenti lo Stato nel ruolo di parens
patriae; di conseguenza si appoggia all’idea che i diritti di autonomia
che i bambini non sono in grado di esercitare sono attribuiti a loro
rappresentanti con l’obbligo di tutelarli. Si tratta di diritti che
saranno esercitati effettivamente soltanto quando la persona avrà
sviluppato la sua capacità di scelta, anche se devono essere tutelati
molto prima, fin dalla nascita, affinché la futura libertà di costei
non sia gravemente messa a repentaglio. Ciò significa che il diritto
del bambino ad un futuro aperto riguarda quella persona che il bambino
piccolo è ora soltanto potenzialmente.
L’argomento di Joel
Feinberg è importante, forse è decisivo. Si dirà che non è così facile
stabilire quali sarebbero state le scelte di quell’adulto che il
bambino è ora soltanto potenzialmente. Qualcuno potrebbe essere indotto
anzi a pensare che l’argomento celi un circolo vizioso, nel senso che
l’adulto che sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso sulle
scelte che altri hanno compiuto per lui è in un certo senso il
risultato proprio di quelle scelte. Sarà mai possibile per lui negare
l’assenso? Si può rispondere tuttavia rilevando che l’identità
personale è sempre anche il risultato di atti compiuti spontaneamente
dal soggetto fin dalla prima infanzia e mai soltanto l’esito di
condizionamenti esterni; che in assoluto l’identità personale non è
indipendente da certe circostanze ambientali ma non coincide
deterministicamente con esse.
Per la verità, nei confronti
di questi diritti «che si è soliti ascrivere ai bambini in
considerazione del loro divenire futuri adulti» Isabel Fanlo Cortés
manifesta il suo scetticismo, ritenendoli viziati «da una criticabile
forma di adultismo», in quanto «tendono a sopravvalutare, in accordo a
una tradizione molto radicata nel pensiero liberale, le prerogative del
bambino quale futuro o potenziale adulto e cittadino». Pure però la
teoria dell’interesse si presta ad una critica simile, anche se di
segno opposto. Essa potrebbe infatti risultare viziata da una
criticabile forma di puerocentrismo, almeno in quei casi in cui la
tutela degli interessi attuali del bambino dovesse pregiudicare i
diritti dell’individuo adulto e in particolare le sue opportunità
future di vita.
Che dire di fronte a tanti aspetti
problematici della questione? L’equilibrio tra i diversi punti di vista
in competizione (il presente come pure il futuro del bambino, i suoi
interessi effettivi come pure la sua futura libertà di scelta, il
diritto alla protezione come quello a compiere scelte autonome) sembra
intuitivamente la soluzione giusta, anche se identificare ciò in cui
consista in ciascuna fattispecie non risulta affatto un compito
agevole. In conclusione, pare che anche in questo caso trovi conferma
la tesi che qualsiasi discorso sui diritti dei bambini, anche dopo la
Convenzione del 1989, dovrà abbinare al principio di eguaglianza (o di
parità) quello di differenza (o di tutela): trattare il bambino come un
eguale, cioè come una persona degna di rispetto, non significa
necessariamente trattarlo nello stesso modo in cui si trattano gli
individui adulti.
ISABEL FANLO CORTÉS Bambini e diritti. Una relazione problematica GIAPPICHELLI, Pagg. 253, € 23