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Da: CdT 23.5.09 pag 40

Diciottenni indiane «libere»

Possono sposare chi vogliono, stabilisce la Corte suprema

La sentenza del tribunale relativa al caso denunciato da una diciottenne dice che i genitori che non sono d'accordo non possono esercitare costrizioni sulle figlie

NEW DELHI La Corte suprema indiana ha stabilito che qualsiasi ragazza è libera, una volta compiuti i 18 anni, di sposare la persona desiderata, e che i genitori che non sono d'accordo possono «troncare i rapporti con lei ma non minacciarla, costringerla o torturarla». I giudici del massimo tribunale hanno precisato questa norma in una sentenza favorevole a un cittadino musulmano arrestato dalla polizia sulla base di una denuncia presentata dalla moglie, una ragazza hindu. La giovane, che è incinta, per sposare il suo amato nel dicembre 2007 si è convertita all'islamismo. Da allora la famiglia, infuriata, non le ha dato tregua al punto da costringerla a ritornare a casa per darla in moglie ad un hindu. Ma la ragazza è fuggita ed è tornata dal suo sposo. Investita del caso, la Corte suprema ha sostenuto che «l'India è un paese libero per cui ogni ragazza che ha raggiunto i 18 anni di età è libera di vivere o sposarsi con chi desideri. Ed i genitori, se non sono d'accordo, possono troncare i rapporti con lei ma non minacciarla, costringerla o torturarla».

 

Da: www.divorzio.ch 30.03.2009  (link all'articolo completo)

E' possibile chiedere lo scioglimento di una comproprietà fra coniugi prima che sia pronunciato il divorzio?

In una sentenza del 3 novembre 2008*, il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il diritto di esigere lo scioglimento della comproprietà sussiste, in linea di principio, anche tra coniugi. La richiesta può essere avanzata già prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali, così come può essere formulata dopo.

Da: www.divorzio.ch (link diretto all'articolo)

E' possibile rifiutare il pagamento di un contributo alimentare a favore del coniuge qualora questi abbia commesso un grave reato contro l’obbligato o una persona a lui intimamente legata?
In una sentenza del 12 dicembre 2007*, il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Un coniuge che denuncia mendacemente l'altro all'autorità penale, accusandolo di avere perpetrato violenze fisiche sul figlio e che in funzione di ciò fa ridurre dal Giudice civile la durata del diritto di visita, accettando solo a distanza di un anno il ripristino della regolamentazione precedente, commette un "grave reato contro l'obbligato", suscettibile di giustificare il rifiuto di un contributo alimentare.

Da: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6745.asp

Ancora una volta la Corte di Cassazione rivolge un monito a prestare particolare attenzione alle accuse di abuso rivolte dai bambini agli adulti. I giudici di piazza Cavour, (sentenza 8809/2009) spiegano che i piccoli "non mentono consapevolmente ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni etero indotte e se interrogati con domande inducenti tendono a conformarsi alle aspettative del loro interlocutore". I giudici della Corte citando il caso di Rignano hanno invitato dunque i giudici a prestare attenzione nel valutare fatti che hanno come protagonisti minori "che narrano fatti dei quali non dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il risultato di una loro fantasia". La Terza sezione penale della Corte, ha così accolto il ricorso di un padre separato che nei precedenti gradi di giudizio era stato condannato a tre anni di reclusione per una presunta violenza sessuale nei confronti della figlia di 7 anni. La Corte annota nella sentenza che il vissuto emotivo della bambina non aveva dato "segnali della violenza subita" né dimostrato "trauma da abuso". L'uomo ricorrendo in Cassazione aveva lamentato che i giudici di merito avevano "disatteso il monito circa il rischio che il minore non distingua il vissuto dall'immaginato e che adotti comportamenti che sono solo ripetitivi di un canovaccio gradito all'adulto (nella specie la madre) per assecondarlo e compiacerlo". Accogliendo il ricorso la Corte ha evidenziato che "la conclusione dei giudici non si sostanzia in un argomento logico inattaccabile ma lascia spazio a perplessità restando fermi dati incontrastati quali l'assenza di segni riconducibili ad un evento traumatico o il fatto che i racconti della bambina fossero espressivi di un disagio da essa elaborato, più, per i ripetuti litigi dei genitori e per l'abbandono del padre, che, non per gli abusi sessuali da lei descritti". Secondo gli Ermellini "e' come se il convincimento dei giudici fosse stato, alla fin fine, indotto dalla obiettività'' dei racconti effettuati i termini e gesti tanto chiari ed eloquenti da indurre al convincimento che" la bambina "non potesse averli appresi in altro modo che di persona trascurando di analizzare il profilo della riferibilità di detto apprendimento". Pur evidenziando che "e' fuori di dubbio che difficilmente un minore puo' architettare da solo un racconto" di abusi, la Corte rileva che va pure tenuto conto che i "bambini piccoli non mentono consapevolmente" e che il loro "racconto deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiarati attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni etero indotte e che se interrogati con domande inducenti tendono a conformarsi alle aspettative del loro interlocutore".

(Data: 20/03/2009 9.12.00 - Autore: Roberto Cataldi) 

Da: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6758.asp

Con la sentenza n.6200 del 13 marzo 2009, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha enunciato due principi di diritto. Il primo è che il coniuge a cui spettano gli alimenti, anche se usa l'abitazione fornitagli dai genitori, non perde il dirito al mantenimento. Il secondo è che nonostante il minore rifiuti di vedere una madre anoresica, questo non fa perdere alla donna, ancorchè abbia difficoltà a rapportarsi a terzi, il diritto di vedere suo figlio. L'appellante lamentava, come primo motivo, che la Corte d'Appello avesse riconosciuto "il diritto all'assegno di mantenimento, senza considerare adeguatamente, ritenendo la circostanza irrilevante, che la situazione economica del coniuge richiedente deve essere apprezzata anche alla luce di quanto riceva dalla famiglia di origine che nella specie aveva provveduto ad acquistare una casa e concederla in uso alla figlia e senza tener conto che egli, quale coniuge affidatario, deve provvedere da solo alle esigenze dei due figli" come si legge nei motivi che hanno indotto il marito a proporre ricorso in Cassazione. La Corte, però, ha ritenuto infondata questa motivazione perché, in merito alla utilizzazione da parte della moglie della casa messale a disposizione da parte dei genitori, "la circostanza è irrilevante in quanto il coniuge, tenuto alla prestazione non può ritenersi esonerato nei confronti dell'altro coniuge qualora questi riceva delle forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie allorché tale aiuto si sia reso necessario proprio in considerazione della modesta entità del contributo al mantenimento (giurisprudenza costante). Con il secondo motivo, invece l'appellante, lamentava il fatto che la Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto di visita alla madre nonostante il figlio non volesse avere rapporti con lei e nonostante la personalità psicotica della moglie. La Corte, pur prendendo atto della patologia di cui è affetta la moglie e delle difficoltà nel rapportarsi con i terzi, ha ritenuto, rigettando il ricorso del marito. "di non recidere il già tenue legame tra il minore e la madre limitando gli incontri, peraltro in un ambiente protetto qual è l'abitazione dei nonni materni".

(Data: 29/03/2009 9.00.00 - Autore: Luisa Foti) 

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