|
Due anni e mezzo da espiare è la pena inflitta dalla Corte delle Assise
Criminali di Lugano ad Alfredo Tona, di Muzzano, giudicato colpevole di
tentato omicidio intenzionale e lesioni semplici aggravate. I giudici
hanno ritenuto valida l’imputazione dell’accusa, promossa dal
procuratore pubblico Moreno Capella, ma hanno quasi dimezzato la pena
da lui proposta (4 anni e mezzo).
La Corte ha rilevato dapprima
come il quadro esistenziale del condannato sia caratterizzato da
solitudine, povertà nei rapporti sociali e difficoltà economiche.
Solo con i figli dell’amica il rapporto affettivo è stato
soddisfacente, mentre quello con lei era difficile, ormai deteriorato e
fonte di gravi problemi che lo hanno spinto a bere ancora di più. E
quando
« Alfredo Tona beve, non è una bella persona, diventa aggressivo e predisposto alla violenza»
(tra i precedenti penali c’è un’altra aggressione a suon di legnate).
Proprio in quel contesto ‘etilico’ si è consumato anche l’ennesimo
litigio tra il 50enne e l’amica, la mattina di Pasqua del 2007: dalle
parole si passa alle mani,
lei se ne va e poi c’è stata tutta una sequenza di sms provocatori,
causa scatenante dell’uscita punitiva notturna di Alfredo Tona, che
voleva dare una lezione al nuovo amico di lei, percepito come rivale.
Nessun intento omicida precostituito, quindi, quando Tona si reca al
Cairello. Ma inferto il violento colpo di bastone che ha raggiunto la
vittima in faccia, ecco l’imprevisto: Tona fugge, ma l’aggredito lo
insegue. Nel corridoio avviene la colluttazione: Tona estrae il
coltello ferendo ripetutamente il rivale. La Polizia, chiamata dalla
donna, li trova a terra in un bagno di sangue, bocconi, la vittima
sopra l’aggressore. Tutti e tre avevano un tasso etilico elevatissimo.
«Una dinamica difficile
da illustrare con precisione»
ha letto il presidente della Corte, il Giudice Claudio Zali
«ma nella qualifica giuridica la Corte ha ritenuto che Alfredo Tona
deve lasciarsi imputare l’intento omicida nella forma del dolo
eventuale, come figura nell’atto di accusa »
. I giudici non hanno quindi aderito alla tesi della difesa, assunta
da Isabel Schweri, che puntava su un eccesso di legittima difesa,
perché la sua ricostruzione dei
fatti è stata ritenuta troppo favorevole all’imputato. Accolta
l’ipotesi accusatoria, la pena è stata tuttavia drasticamente ridotta.
La Corte ha voluto
«stemperare il suo giudizio alla luce della mancanza di
premeditazione e del fatto che l’omicidio è rimasto tentato (la
vittima non è stata in pericolo di morte)»
. Dolo eventuale, quindi, per cui la base di pena implicita dell’accusa
(9 anni) è stata ridotta a 5 anni, ritenuta adeguata e
sufficientemente severa. La scemata imputabilità di grado medio
stabilita dalla perizia psichiatrica ha poi dimezzato la pena a 2 anni
e mezzo, da espiare in quanto la prognosi non è favorevole. Per questo
– per aiutare il condannato a lasciare definitivamente l’alcol – la
Corte gli ha comminato pure una misura terapeutica ambulatoriale di 3
anni, da esperire dopo il carcere. Oltre all’imputazione principale,
Alfredo Tona è stato giudicato anche per lesioni semplici ( all’amica),
aggravate (al rivale) e guida in stato di inattitudine e senza licenza
di condurre (gli era stata revocata).
La difesa ha annunciato che presenterà dichiarazione
di ricorso.
SPEL
|