Da: Il Corriere del Ticino, 3.3.08, pagina 37
L’ ESPERTO RISPONDE
COSA SUCCEDE QUANDO I CONIUGI SI SEPARANO DI FATTO
FRANCESCA
CASSINA-BARZAGHINI
LMio marito ed io ci siano separati di fatto da qualche
settimana (lui è tornato ad abitare con i genitori). Per il momento
non intendiamo iniziare una procedura di divorzio o separazione
legale. Vorremmo però che un giudice decida su alcune questioni
importanti tipo mantenimento e affidamento di nostra figlia. Mi preme
inoltre molto sapere se, a suo avviso, mio
marito può pretendere (come pretende) che io ora aumenti la mia
attività lavorativa dall’attuale pensum del 40% al 60%. Dice che devo
imparare a mantenermi.
(Marina di C.)
a nostra lettrice può tranquillamente rivolgersi (personalmente o
facendosi assistere da un avvocato)al pretore del proprio domicilio
postulando l’adozione di cosiddette «misure di protezione dell’unione
coniugale» previste dagli art. 172segg del Codice Civile svizzero. Tali
misure, intese a stabilizzare la situazione (e se possibile salvare il
matrimonio), vengono emanate dal Pretore con procedura sommaria e,
quindi, in tempi piuttosto brevi. In particolare, giusta l’art. 176 CC
quando è giustificata la sospensione della comunione domestica tra i
coniugi, il giudice può, se richiesto, stabilire i contributi
pecuniari dell’uno in favore dell’altro, prendere le misure
riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche e ordinare, ove
necessario, la separazione dei beni e, infine, adottare le misure
necessarie per il bene dei figli. Con riferimento alla fissazione dei
contributi pecuniari dovuti da un coniuge all’altro, secondo la legge
ogni coniuge deve provvedere in comune, ciascuno nella misura delle sue
forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 CC). Nella
pratica, in linea di massima la prassi deduce dal reddito complessivo
dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo
poi l’eccedenza a metà. Quanto poi al problema che sta
(comprensibilmente) a cuore della nostra lettrice riguardo al preteso
aumento del suo grado di occupazione lavorativa – che il marito
vorrebbe vedere passare dal40%al60%–,sitrattadiuna problematica che
spesso si pone in situazioni simili. Per la giurisprudenza,
nell’ambito delle misure a protezione dell’unione coniugale (in sede
di divorzio la questione va naturalmente affrontata diversamente), si
può pretendere che un coniuge liberato da compiti legati alla cura
dell’economia domestica a seguito della separazione di fatto (e quindi
in genere la moglie) riprenda o estenda un’attività lucrativa solo a
tre condizioni cumulative. Bisogna prima di tutto che non sia
possibile attingere all’eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a
sostanza accumulata durante la vita in comune. Occorre
inoltre che i mezzi a disposizione della coppia non bastino a
finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni
imposte dalle circostanze e, da ultimo, che la ripresa o l’estensione
di un’attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia
compatibile con la sua situazione personale (età, salute, formazione
professionale, ecc.)e con quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 130
III 541). Nel caso concreto, per valutare se la nostra lettrice può
essere tenuta, dopo la separazione di fatto, ad estendere l’attività
lavorativa finora svolta nella misura del 40%, andrà quindi
attentamente esaminato l’adempimento dei citati tre presupposti
giurisprudenziali. Esame che il giudice effettuerà tenendo anche
conto del modo in cui era organizzata la vita in comune tra i coniugi
prima della separazione di fatto con particolare riferimento al riparto
dei compiti e
alle prestazioni in denaro.
Per porre domande, rivolgersi a: Corriere del Ticino, «L’esperto risponde», c.p. 160, 6903 Lugano (fax 968.29.77, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)