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Da: CdT 27.9.11 pag 1 e 4

IL COMMENTO JOHN NOSEDA*
Giustizia, garanzie, errori e rimedi


Ritengo doveroso rispondere agli in­terrogativi sollevati dell'editoria­le del direttore Giancarlo Dillena «L'accusa e il prezzo degli errori» del 20 settembre, successivamente ripresi dal prof. Paolo Bernasconi e dall'avv. Elio Brunetti il 23 settembre. Il tema non è nuo­vo ma è di attualità: di fronte ad accuse in­giustificate e risarcimenti importanti a ca­rico dello Stato sorge la domanda giusta­mente evocata nell'editoriale: «C'è qualche cosa che non funziona nella giustizia di que­sto Paese?».
L'obbligo di risarcimento dei danni provo­cati dagli errori giudiziari era già sancito dalla procedura penale ticinese ed è stato doverosamente ribadito e precisato in quel­la federale. La legge sulla responsabilità del­lo Stato prevede peraltro questa garanzia anche nel settore civile e amministrativo,
con l'obiettivo di tutelare i cittadini non so­lo contro gli abusi ma anche contro even­tuali negligenze delle autorità statali. Que­ste garanzie sono inoltre affiancate dalle sanzioni (compreso l'allontanamento e la condanna al risarcimento) che le nostre leg­gi prevedono a carico dei magistrati (o dei funzionari) che agiscono intenzionalmente o con colpa grave. Non dimentichiamo in­fine che il codice penale e il codice delle ob­bligazioni prevedono garanzie dirette a fa­vore dei cittadini che subiscono pregiudizi o sono vittime di comportamenti abusivi. Di conseguenza, dal profilo legislativo il no­stro Paese è adeguatamente tutelato. Pos­siamo anche noi affermare, come il mugna­io di Sans Soucis: «Il y a des juges à Berlin».Quest'affermazione è avvalorata dalla scelta, per certi versi coraggiosa, del legislatore federale che ha voluto anticipare (nella nuova procedura penale) la fase istruttoria. Come ha giustamente sottolineato il prof. Bernasconi, la promozione del procedimento è diventata «un atto dovuto» con relativo rovescio della medaglia: aumenterà infatti il numero di persone innocenti che si troveranno imputate (per legge) in un'istruzione penale in attesa del proscioglimento. Come affrontare l'apparente paradosso di un sistema legislativo che, nell'intento di garantire il diritto alla difesa, costringe un cittadino al ruolo di imputato, per poi doverlo risarcire? Non certo capovolgendo il paradosso con il pericolo, ben più grave, di passare ad indagini segrete o di rinunciare a perseguire i reati. Ritengo invece che si debbano impostare dei correttivi razionali agli aspetti specifici più problematici.

In primo luogo occorre evitare che l'apertura dell'istruzione si traduca in una condanna pubblica anticipata. Il nuovo CPP ha rafforzato la tutela del segreto istruttorio. Magistrati e giornalisti hanno quindi il dovere di collaborare per garantirlo, invertendo la tendenza crescente verso i processi mediatici.
In secondo luogo occorre evitare che una semplice denuncia dia luogo a conseguenze professionali o amministrative ingiustificate. Nelle scorse settimane con la presidente Roggero Will abbiamo sottoposto al Consiglio di Stato una sintetica modifica delle diverse leggi cantonali che prevedono l'immediata comunicazione dei procedimenti alle autorità di sorveglianza, per evitare segnalazioni intempestive che potrebbero comportare provvedimenti ingiustificati a carico di persone ingiustamente accusate.
In terzo luogo è necessario rispettare con il massimo impegno il principio di celerità (art. 5 CPP) portando a termine immediatamente i procedimenti, in modo da garantire l'immediato chiarimento della posizione degli imputati. Se una giustizia rapida è comunque doverosa in caso di condanna, lo è a maggior ragione se l'imputato è innocente.
Ritengo infine indispensabile raccogliere l'invito del prof. Bernasconi (che lo ha sempre praticato coerentemente in prima persona) a ricercare la verità fino in fondo, da «servi delle leggi per poter essere liberi». La responsabilizzazione dei magistrati non è un atto di sfiducia o un condizionamento, bensì uno stimolo a migliorare individualmente, un antidoto contro le ingiustizie e una doverosa risposta culturale alla rassegnata ricerca di colpevoli esterni che spesso maschera la propria incapacità di inseguire un ideale e lottare per realizzarlo.

Da: CdT 23.9.11 pag 5

Il legale «Più responsabilità allo Stato»
Elio Brunetti: «L'indennità per ingiusto procedimento è troppo spesso inferiore al danno subito»


DI
ELIO BRUNETTI
La determinazione dell'ammontare dell'indennità è questione lasciata al po­tere d'apprezzamento del giudice e viene stabilita in funzione della gravità della le­sione alla personalità.
Il nuovo Codice di procedura, dal canto suo, prevede che se l'imputato è piena­mente o parzialmente assolto o se il pro­cedimento nei suoi confronti è abban­donato, egli ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, un'in­dennità per il danno economico risultan­te dalla partecipazione necessaria al pro­cedimento penale ed una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, in
par­ticolare in caso di privazione della libertà. Il nuovo Codice non modifica sostanzial­mente quanto già in vigore sotto l'egida del Codice di procedura penale ticinese. Come allora occorre tener conto delle cir­costanze della fattispecie, in particolare del pregiudizio all'integrità fisica e psichi­ca o alla reputazione del ricorrente, se ac­cusato di un crimine particolarmente gra­ve o infamante e se un gran numero di per­sone ne è venuta a conoscenza; anche la sua situazione familiare e professionale va quindi debitamente presa in conside­razione. Malgrado una tale apparente estensione dei criteri di calcolo dell'inden­nità, questa risulta però troppo spesso in­feriore a quelli che si rivelano essere i ve­ri e concreti disagi e pregiudizi subiti dal­la persona colpita da un ingiusto procedi­mento penale. Nulla lascia intendere che tale prassi debba subire particolari modi­fiche. Anche se il nuovo Codice di proce­dura penale prevede la possibilità che sia l'accusatore privato (un tempo si chiama­va parte civile ndr.) a risarcire l'imputato, tale ipotesi costituisce un'eccezione ed i presupposti di un tale provvedimento so­no decisamente restrittivi. In tale evenien­za l'indennità a carico dello Stato può quin­di essere ridotta, così come quando l'im­putato ha provocato in modo illecito e col­pevole l'apertura del procedimento pena­le o ne ha ostacolato lo svolgimento, o an­cora se le spese dell'imputato sono di esi­gua entità. Nel contesto di una domanda di risarcimento la difficoltà maggiore ri­siede quindi nell'onere della prova dei pre­supposti, ma anche in una giurispruden­za restrittiva, tendente a livellare verso il basso gli importi forfettari per ogni gior­nata di detenzione, importi che difficil­mente riescono a risarcire chi ha dovuto subire un procedimento penale, magari trascorrendo un periodo - anche lungo - di carcerazione preventiva, quindi parti­colarmente duro. L'auspicio è quindi che la giurisprudenza voglia riconoscere una maggior responsabilità dello Stato, sen­z'altro dovuta se si considera che è lo Sta­to a promuovere l'azione penale e dunque a risponderne della legittimità.






Il nuovo CPP non modifica sostanzialmente quanto già in vigore

Da: CdT 23.9.11 pag 5

«Processo e aula penale non sono un ring»
Paolo Bernasconi, avvocato ed ex procuratore riflette sui ruoli di accusa e difesa «Condanne e assoluzioni non si valutano con i criteri del k.o. o vittorie ai punti»


DI
PAOLO BERNASCONI
I procedimenti penali possono termi­nare o con la condanna o con l'assolu­zione. Affermazione banale, ma che me­rita una riflessione poiché, da decenni, in Svizzera, a differenza di altri Paesi, il pubblico è abituato a veder concludere i processi con la condanna. Rare sono le assoluzioni, al punto che, talvolta, le as­soluzioni vengono recepite male. Basta riandare al maxiprocesso Swissair, op­pure alle assoluzioni degli organi della Banca cantonale vodese pronunciate a Losanna qualche anno fa, oppure alla re­cente assoluzione quasi totale degli or­gani della Banca del Canton Ginevra. Vi si aggiungono poi le assoluzioni pronun­ciate prima di finire davanti al Tribuna­le penale, ossia i cosiddetti abbandoni o archiviazioni decretati dal Pubblico mi­nistero. L'assoluzione è una sconfitta per il Pubblico ministero? L'abbandono pro­nunciato da quello stesso Pubblico mi­nistero che, magari due o tre anni prima, aveva avviato un procedimento penale, costituisce un'autodichiarazione di fal­limento? Certamente, per il fotoreporter, rappresenta una chicca il viso corruccia­to del rappresentante della Pubblica ac­cusa che abbandona frettolosamente l'aula dopo avere ascoltato, in rispettoso silenzio, un verdetto di assoluzione pro­nunciato dal Tribunale davanti al quale per giornate o settimane si era sforzato di convincere dell'esistenza delle prove di reato e del buon fondamento dell'im­pianto accusatorio. Ma il processo pena­le non è un match di boxe e l'aula pena­le non è un ring. Quindi le condanne o le assoluzioni non si valutano con i criteri usati sul ring: k.o., vittoria ai punti ecc.
Abituatevi ai proscioglimenti
Dal 1. gennaio di quest'anno gli interro­gativi suddetti sono diventati sterili. In­fatti, il nuovo Codice di procedura pena­le (CPP), ormai in vigore per tutte le au­torità penali sia federali sia cantonali, ha rovesciato il sistema previgente: oggi vi­ge l'obbligo per il Pubblico ministero di aprire un procedimento penale, salvo i casi in cui manifestamente difettano i presupposti processuali. Di conseguen­za, la promozione del procedimento pe­nale è diventata, per legge, un cosiddet­to “atto dovuto”. Mentre il Codice previ­gente prevedeva una fase intermedia, che fungeva da filtro fra l'accusa contenuta in un rapporto di polizia oppure in una denuncia penale, da una parte e, dall'al­tra parte, la valutazione del Pubblico mi­nistero, oggi il Pubblico ministero deve aprire il procedimento penale. Aumen­terà quindi enormemente il numero del­le persone imputate. Di conseguenza, aumenterà anche il numero delle perso­ne che verranno messe al beneficio di un decreto di abbandono, ossia di un'asso­luzione decretata dal Pubblico ministe­ro prima del processo davanti al Tribu­nale penale. Così hanno deciso le Came­re federali, in un impeto garantista, per evitare che Pubblico ministero e polizia potessero indagare per mesi e magari per anni sul conto di una o più persone, sen­za che queste venissero informate in mo­do da poter esercitare tutti i diritti della difesa.
Ma l'intero procedimento penale, dal 1. gennaio di quest'anno, ha subito un altro violento scossone: mentre permane il principio sacrosanto “in dubio pro reo” (lasciatemi usare il latino, quando si de­ve manifestare che un principio esiste da almeno duemila anni), quando il giudi­ce deve decidere sulla colpevolezza o l'in­nocenza di una persona, nella fase pre­cedente, ossia quando il Pubblico mini­stero deve decidere se deferire al tribu­nale una persona, vale il principio inver­so, ossia in dubio contra reum, oppure, in dubio pro accusatione. Così si sono
espressi unanimemente i numerosissi­mi giuristi che da tutte le parti in Svizze­ra si sono chinati a commentare il nuovo CPP e la norma secondo cui il Pubblico ministero emana l'atto d'accusa non ap­pena ritenga di disporre di sufficienti in­dizi di reato. Anche questo è il frutto di un sussulto garantista da parte delle Came­re federali, unanimi (compresi i depu­tati delle curve nord). Le prove si forma­no al processo, sotto i fari dell'opinione pubblica (ma non delle televisioni) e sem­pre meno nelle stanze riservate del Pub­blico ministero. Di conseguenza, quan­do i Pubblici ministeri avranno assimila­to questo rovesciamento dei meccanismi processuali, dovrebbe aumentare il nu­mero degli atti d'accusa e dei processi e, di conseguenza, prepariamoci ad assi­stere all'aumento delle assoluzioni. Ma c'è di più: sempre il nuovo CPP ha codi­ficato severamente il diritto degli impu­tati e successivamente assolti ad essere risarciti di tutte le spese e i danni connes­si al procedimento penale e al processo. Ne conseguono indennizzi milionari a favore degli imputati assolti, con conse­guente aggravio a carico delle casse del­lo Stato. Per decisione unanime delle Ca­mere federali. Le garanzie procedurali costano.
Fiori, uova marce, pagelle
Poiché l'aula penale non è il ring della bo­xe, in caso di condanna non bisogna lan­ciare fiori al rappresentante della pubbli­ca accusa. Coerentemente però, in caso di assoluzioni, non bisogna lanciare uo­va marce, tramite i mass media. Anzitut­to per oggettività, poiché chi ignora l'in­carto e non ha nessuna competenza spe­cifica, non è in grado di giudicare quali siano stati i motivi che hanno portato ad una condanna piuttosto che ad un'asso­luzione. Oggi, molti hanno la pagella fa­cile, anche se spesso non hanno la com­petenza per allestirla. Così come coloro, tanto per rimanere nell'attualità, che pro­nunciano sentenze sulla recente perdita in danno dell'UBS di Londra senza avere mai passato almeno due ore nella sala mercati di una banca e nell'ispettorato in­terno. Così come sembra rozzo il rating distribuito negli USA ai rappresentanti della Pubblica accusa sulla base del nu­mero di assoluzioni e del numero di con­danne. Preferirei, se proprio dovessimo inventare un rating, il numero di milioni scoperti come provento di reato, il nume­ro di autori di reato identificati, ossia, in altre parole, l'efficacia nella protezione del territorio e di coloro che ci vivono e ci la­vorano. Come rappresentante dell'accu­sa ho passato più giorni e più notti, con qualche poliziotto, e senza computer, piut­tosto che a stendere atti d'accusa, a iden­tificare quei giovani che in Ticino, dava­no assistenza alle Brigate Rosse e alla RAF tedesca, oppure quei negozianti di Basi­lea o di Lugano che rifornivano di kala­shnikov la camorra napoletana. Non si puntava alle condanne ma alla preven­zione, alla difesa del territorio. Oppure, più che il numero delle condanne, mi in­teressava il numero delle espulsioni e dei divieti di entrata nei confronti di persone che utilizzavano il nostro territorio come base oppure rifugio per la criminalità or­ganizzata attiva fuori dai nostri confini.
Missione: l'inchiesta leale
Detesto il magistrato ignavo, quello che at­tende che le prove gli cadano dal cielo. Si può interrogare distrattamente una per­sona cavandone le prove di una rapina op­pure, mettendoci l'anima, cavandone le prove di dieci rapine. Ma detesto anche il magistrato e il poliziotto scorretto, ossia quello che a tutti i costi, magari minaccian­do o addirittura pestando, vuole arrivare ad un risultato istruttorio. Certamente la ricerca della verità richiede un atteggia­mento aggressivo, nel senso intellettuale del termine, così come lo esprimono, non a caso, in tutte le lingue, i concetti di “sco­prire, svelare, scovare” e sinonimi. Tutti manifestano la fatica per rimuovere l'osta­colo che impedisce la scoperta della ve­rità. Questa attività, aggressiva ma solo in­tellettualmente, deve rispettare la legge, ossia le norme di procedura e anche tut­te le garanzie e, come dicono bene i pri­mi articoli del nuovo CPP, la dignità di tut­te le persone coinvolte nel processo. Sia­mo servi delle leggi, per poter essere li­beri. Ai magistrati, ai poliziotti e all'inve­stigatore leale, gettiamo i fiori, anche in ca­so di assoluzione. All'investigatore pavi­do e a quello sleale, le uova marce (ma an­che quelle, per carità, solo virtuali).
PAGINA A CURA DI
EMANUELE GAGLIARDI e GIOVANNI MARICONDA






La promozione del procedimento pena­le è diventata per leg­ge «un atto dovuto» Adesso al processo le prove si formano sotto i fari dell'opinione pubblica





BERNA La statua della Giustizia: quanti si fermano ancora a guardarla ed a ri­flettere?
(Foto swiss-image.ch/Stephan Engler)

 

Da: CdT 20.9.11 pag 1 e 4

GIUSTIZIA PENALE
L'ACCUSA E IL PREZZO DELL'ERRORE

di GIANCARLO DILLENA
 

Primo caso: accusato di abusi sessuali su una bimba di tre anni, è te­nuto in carcere per oltre tre mesi. Due anni dopo è scagio­nato completamente con un de­creto di abbandono. Lo Stato gli versa 50 mila franchi di risarci­mento. Secondo caso: dopo nove anni di vicissitudini giudiziarie un medico viene assolto dall'accusa di aver abusato di due pazienti. Risarcimento record di 820 mila franchi. Terzo caso: un giudice (sic) è indagato per appropriazio­ne indebita, accusa poi abbando­nata. Gli sono poi riconosciuti ol­tre 37 mila franchi di indennizzo. Sono episodi recenti che hanno animato le cronache giudiziarie ticinesi e che sollevano, con altri, interrogativi che non possono es­sere ignorati. C'è qualche cosa che non funziona, nella giustizia di questo Paese? Se , che cosa? E come porvi rimedio?
Va detto subito che, da un certo punto di vista, proprio queste vi­cende dimostrano che, alla fine, la giustizia vince (se non proprio «trionfa»). Nel senso che chi è sta­to vittima - il termine non è affat­to improprio - di un procedimen­to penale senza colpa, o comun­que con responsabilità non rile­vanti dal profilo penale, ne esce scagionato. E può quindi far vale­re il proprio diritto ad essere risar­cito, almeno sul piano economi­co. Ma basta questo per tranquil­lizzare chi, domani, potrebbe fini­re accidentalmente e ingiustamen­te nel mirino degli inquirenti? E per consolare il contribuente, co­stretto a finanziare con le proprie imposte risarcimenti di cui altri sono responsabili? Difficile rispon­dere di . Si può sostenere che i cinque milioni di franchi sborsati dalle casse pubbliche negli ultimi vent'anni per ingiusto procedi­mento e/o ingiusta carcerazione siano un prezzo ragionevole paga­to per avere una magistratura che fa il proprio mestiere; il quale, co­me tutti i mestieri, comporta an­che dei rischi. Non di meno resta il fatto che, in linea di principio, ogni franco speso in questo modo rimane comunque un franco di troppo. Ma motivo di ben maggio­re inquietudine e amarezza è il do­ver fare i conti con gli effetti deva­stanti che un'inchiesta
ingiustifi­cata produce sugli indagati e sui loro familiari, con ricadute che spesso durano anni, se non tutta la vita. A maggior ragione nel caso di carcerazione, con l'impatto brutale che questa esperienza ha sulle persone comuni. Se infatti il criminale incallito è di solito ben vaccinato e non ne risente più di tanto, ben diversa è la condizione di chi improvvisamente viene scaraventato dalla normalità della vita quotidiana a quella di una cella. Sulla base di ipotesi traballanti, del timore di inquinamenti di prove che poi mai saltano fuori... magari nella speranza, da parte di chi indaga, di una più rapida confessione? Cosciente di questo pericolo, il Legislatore ha previsto garanzie apposite, a tutela degli indagati, a cominciare dalla convalida dell'arresto da parte del Giudice per i provvedimenti coercitivi. Ma anche con esse i rischi sono tutt'altro che scongiurati. E anche per chi, pur rimanendo «fuori», si ritrova pendente sul collo, talvolta per anni, la spada di Damocle di un procedimento che non approda a nulla, la vita diventa dura e l'esperienza lascia una ferita profonda, mai del tutto sanabile. Al punto da diventare tanto insopportabile per qualcuno da spingerlo a togliersi la vita. Pena tremenda e spropositata tutti lo devono riconoscere - al di di ogni oggettiva responsabilità. Con ciò non vogliamo dire - sia ben chiaro - che la giustizia debba farsi pavida e incerta, di fronte al rischio dell'errore. Quest'ultimo si annida in ogni istituzione umana e le ricadute non sarebbero meno gravi se gli abusi non venissero perseguiti con risolutezza e severità. Tutti ne saremmo potenzialmente vittime. Non di meno una costante riflessione critica, serena ma senza tabù, è necessaria in questo ambito.

Anche perché l'enfasi messa su altri aspetti non fa che aumentare le perplessità. Ci riferiamo ad esempio all'ossessione di tutelare la privacy che informa il nuovo Codice di procedura penale, col risultato di produrre situazioni assai discutibili, se non abnormi. Secondo queste regole il nome del colpevole di gravi reati, condannato in via definitiva sulla base di solide prove e magari reo-confesso, va protetto dalla «pubblica esposizione». Cioè i cittadini non hanno il diritto di sapere chi e per cosa è stato condannato, perché questo lo esporrebbe ad una ingiusta «pena aggiuntiva» (il «pubblico ludibrio» di antica memoria). Ma se un cittadino onesto, o marginalmente coinvolto in un reato, ha la sciagura di capitare nel mirino di un magistrato troppo zelante (o semplicemente un po' pasticcione), può finire dietro le sbarre per mesi o inquisito per anni. Salvo poi essere scagionato dal giudice e ricevere un risarcimento tardivo - sborsato dai contribuenti - che ben difficilmente lo compenserà delle sofferenze patite. Se queste sono le priorità nel perseguire l'equilibrio della bilancia, simbolo della giustizia, c'è decisamente qualche cosa che non funziona.
Lo ripeto: non si tratta di mettere sotto accusa, facendo di ogni erba un fascio, chi ha il difficile e gravoso compito di indagare sugli abusi e assicurare i colpevoli alla giustizia. Si tratta di riflettere criticamente, con il contributo di tutti, su situazioni che sollevano interrogativi non peregrini e non secondari. Alla ricerca non della impossibile «giustizia perfetta», esente da errori, ma certamente di una giustizia sempre più equilibrata e in grado di scongiurare quelle derive il cui prezzo viene poi pagato dal cittadino. Con il dolore da alcuni (sempre troppi). Con le imposte da tutti.

Da: CdT 23.8.11 pag 10

L'INTERVISTA ■ TUTO ROSSI 
«Per vincere in tribunale si anticipa sul giornale»

Stampa e giustizia penale: fin dove informare?
«Temo che i buoi siano già fuggiti dalla stalla»

A CURA DI 
FABIO PONTIGGIA
 
 Come trattare sulla stampa la delicata questione dell'identità delle vittime di rea ti? Il nuovoCodice di diritto processuale pe nale svizzero , entrato in vigore all'inizio dell'anno, ripropone il dilemma della pub blicazione dei nomi. Le nuove norme so no particolarmente restrittive per quanto concerne l'informazione. L'articolo 74 CPP ha ripreso principi già in vigore preceden­temente (informare il pubblico su proce dimenti pendenti solo se è necessario per far luce su reati o per la ricerca di indizia ti, per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione, per rettificare notizie o vo ci inesatte o ancora se il caso è particolar mente importante). Secondo il nuovo CPP, il pubblico dev'essere informato «rispet tando il principio della presunzione di in nocenza e i diritti della personalità degli interessati». A quest'ultimo riguardo, pro blematico risulta essere, per la sua rigidi tà, il capoverso che disciplina la pubblica zione dei nomi delle vittime (vedi scheda in basso): il nuovo Codice ne impedisce l'identificazione anche se si tratta di per sonalità conosciute. Nessuna eccezione è contemplata, come ricordato dal procura tore generale John Noseda nell'intervista al CdT del 18 luglio scorso. Oggi diamo la parola all'avvocato Tuto Rossi , che propo ne tesi e valutazioni controcorrente. In pre cedenza sono stati intervistati Michele Al bertini (5 agosto), Mario Postizzi (10 ago sto), Guido Corti (12 agosto) e Luciano Giu dici (20 agosto).
Il nuovo diritto processuale svizzero li mita ancor più le possibilità di informa zione da parte dei media sulle persone coinvolte in inchieste giudiziarie o in fat ti di cronaca nera. È un problema reale o secondo lei viene eccessivamente enfa tizzato?
«Permettetemi di dire ad alta voce ciò che gli uomini del mestiere (avvocati, magi strati penali, politici e giornalisti) si rac contano fra di loro. Quando i penalisti ri badiscono solennemente che il processo si fa in aula e non sulla stampa, ciò signifi ca che per vincere in tribunale è meglio anticipare il processo sul giornale. È que sta la realtà dell'Italia ma anche del Tici no. Se così non fosse, perché tutti gli studi legali che lavorano professionalmente di spongono di appositi lettori dei giornali e curano ben bene i rapporti con i giornali sti? E come mai quasi tutti i giornalisti han­no in agenda non solo il numero di telefo no del Ministero pubblico, bensì anche quelli privati, dei cellulari, etc. di ogni pro curatore? Riconoscere l'esistenza di pres sioni esterne alle aule giudiziarie non si gnifica mancare di rispetto ai magistrati, al contrario».
Ognuno cerca di fare il suo mestiere. L'ar ticolo 74 del nuovo Codice è tassativo in merito all'identità delle vittime. Quest'ul tima può essere rivelata solo se è neces saria la collaborazione della popolazio ne per far luce sui crimini oppure se la vittima o i suoi parenti danno il loro con senso. Questo vale anche per persone no te o che rivestono cariche pubbliche?
«Temo che l'art. 74 del nuovo Codice chiu da la porta della stalla quando i buoi sono già fuggiti. Mi ricordo che “le Nouvelliste”, il quotidiano vallesano, una volta titolò che un grave delitto avrebbe potuto coin volgere anche “R.B. ancien conseiller fé déral”. In Vallese ovviamente di R.B. ex con siglieri federali non ce n'erano a bizzeffe. Oggi i media sono così potenti che è illu sorio pensare di censurali con un paragra fo. Il problema non risolto è che la sacro santa libertà di stampa può essere usata, e talvolta viene usata, non per informare, ma per distruggere un avversario, una perso na scomoda o antipatica. Oppure per pro teggere il potente di turno silenziando le sue malefatte».
Veniamo tuttavia al caso concreto. Il pro curatore generale John Noseda ha fatto un esempio molto esplicito: se lui doves se essere travolto da un'auto e perire, ra dio, tv, internet e giornali non potrebbe ro fare il suo nome senza prima ottenere il consenso di sua moglie. Condivide que sta impostazione?
«Temo che il nostro giovane procuratore generale sopravvaluti la forza della legge di fronte alla legge della forza. Del resto non sembra che sia pronto a sottoporsi al test della sua affermazione».
C'è anche la forza dei fatti: non vi è, in que sta ipotesi e in altre paragonabili, un in­teresse pubblico preponderante ad in formare correttamente e tempestivamen te il pubblico, indipendentemente dal consenso dei parenti? Questo interesse pubblico non deve prevalere su un'appli cazione restrittiva dell'articolo 74?
«I giuristi distinguono due campi del diritto. Il primo è quello del diritto in senso stretto, cioè la scienza delle leggi e dei re golamenti adottati dagli organi legislativi e dalle autorità di governo nazionali e in ternazionali. Il secondo è quello del dirit to in azione, cioè del diritto applicato nel la vita quotidiana del cittadino, dell'impat to delle leggi nella realtà. Soltanto in In ghilterra la protezione del processo dalle influenze politiche e mediatiche riesce a strappare dai giornali l'anticipazione dei processi. Da noi il diritto in azione preva le sempre sul diritto in senso stretto».
Un giornalista e una testata che optasse ro allora per il diritto in azione, per l'in teresse pubblico, cosa potrebbero rischia re dal punto di vista legale?
«In generale i giornalisti sanno difendersi molto bene fra di loro. Il loro mestiere è giustamente tutelato dalle costituzioni dei paesi democratici e dalla Carta dei diritti dell'uomo. Il pericolo di una norma trop po restrittiva contro di loro è quello di ri cevere un'applicazione “politica”. Cioè di venire applicata rigorosamente soltanto contro i giornalisti piccoli, o contro quelli che rivelano fatti scomodi. Speriamo che le penalità contro i giornalisti non venga no affidate al medesimo procuratore pub blico che conduce l'inchiesta “abusiva mente” pubblicata».
È auspicabile che una testata rischi su un caso e vada fino al Tribunale federale per fare in modo che vi sia giurisprudenza su questo specifico aspetto?
«La manipolazione della giurisprudenza federale è altrettanto complicata della ma nipolazione dell'informazione mediatica. Bisogna essere molto cauti, altrimenti si va in autogol. Il Tribunale federale scioglie il nodo gordiano della legge soltanto di fron te a risultati concreti manifestamente ar bitrari, contrari al senso comune di giusti zia, oppure palesemente eccessivi. Altri menti stringe il cappio della giurispruden za. Ai giornalisti consiglio di combattere la loro battaglia davanti all'autorità che li vuo le zittire. Saldamente impugnata, la giuri sprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo costituisce un'arma micidiale in loro favore».
È forse necessario pensare ad una corre zione dell'articolo del Codice?
«È una questione di pesi e di contrappesi. Il Parlamento ha ritenuto in buona fede di aiutare i magistrati nel difficile compito di giudicare, sottraendoli al bombardamen to mediatico. L'intento è lodevole, ma te mo che la pezza risulterà peggiore del bu co. Non dimentichiamo che anche in que sta materia il magistrato penale è l'unica persona competente per decidere se av viare la procedura sanzionatoria contro il giornalista “scorretto” oppure se bloccar la in favore di quello “corretto”. Vittime e delinquenti dal nome sbattuto in prima pagina non avranno - paradossalmente - niente da dire».
Per la stampa ticinese vi è anche il pro blema della concorrenza della stampa italiana: nell'ipotesi fatta prima, il «Cor riere della Sera» pubblicherebbe il nome di John Noseda mentre il «Corriere del Ticino» non potrebbe pubblicarlo. È ac cettabile una situazione del genere?
«Per la stampa ticinese vi è soprattutto il problema della concorrenza della stampa … ticinese. Bene ha fatto il procuratore ge nerale John Noseda a impugnarlo. Non di mentichiamo che il Codice penale svizze ro erge a delitto la trasmissione alla stam pa dei dettagli di un'inchiesta da parte di un'autorità penale. In Ticino una prassi se miufficiale ha relegato questa importante norma nell'armadio delle obsolescenze. Tuttavia l'impressione che la legge non val ga per tutti, e in particolare non per chi de ve farla rispettare agli altri, è sempre per niciosa, e alla lunga può provocare danni irreparabili al funzionamento della demo crazia».
Questione grossa, ma diversa. Ritiene che nella nostra realtà, svizzera e ticinese, fos­se proprio necessario stringere ulterior mente i bulloni dell'informazione? Vi è stato un degrado in questo ambito speci fico tale da giustificare questo cambia mento restrittivo?
«L'intento di creare un cordone sanitario attorno alla giustizia penale è tanto lode vole quanto illusorio. Tuttavia l'innegabi le degrado non è colpa né della stampa né dei giornalisti. È il prodotto delle rivalità che si scontrano nella società fra gruppi sempre più uguali fra di loro. Per strappa re l'oggetto del potere desiderato dall'av versario questi gruppi sfondano gli argini costituzionali, travolgono la separazione dei poteri, asserviscono la stampa, piega no le autorità ai loro desideri. Con l'artico lo 74 il legislatore ha voluto ribadire anco ra una volta quanto la Costituzione e le leg gi dicono già, manifestando in questo mo do tutta la sua impotenza». 
Oggi i media sono così potenti che è impensabile di censurarli con un paragrafo di legge
 Il pg John Noseda sopravvaluta la forza della legge di fronte alla legge della forza



DEGRADO INNEGABILE Per l'avv. Tuto Rossi è il frutto delle rivalità fra gruppi sociali. (Foto Keystone e fotogonnella) 

 

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