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Da: CdT 23.8.11 pag 9

RADIAZIONE ANNULLATA 
Tuto Rossi di nuovo libero di esercitare
 

 Tuto Rossi è di nuovo libero di esercitare la professione di avvocato. Lo ha deciso la Commissione di ricorso sulla magistratura ribaltando e annullando la ra diazione decisa in prima istanza dalla Camera dell'avvocatura e del notariato del Tribunale d'ap pello. Nella sentenza, datata al 18 agosto, la Camera di ricorso sulla magistratura ha ritenuto che la «radiazione non abbia più alcuna giustificazione giuridica». La radiazione dall'albo degli avvocati aveva fatto seguito alla condanna a 22 mesi di carcere sospesi per amministrazione infedele qualificata, per il buco multimilionario provocato nel 2001 in BancaStato, quando Tuto Rossi era vicepresidente. 

Da: CdT 20.8.11 pag 8

L'INTERVISTA ■ LUCIANO GIUDICI 
Quando la nostra stampa scimmiotta quella italiana

Informazione e giustizia: «C'è stata una deriva negli ultimi anni. Necessario stringere i bulloni»

A CURA DI 
FABIO PONTIGGIA
 
 Il nuovo Codice di diritto processuale pe nale svizzero ha riproposto la delicata que stione dei rapporti fra stampa e giustizia. Le nuove norme sono particolarmente re strittive per quanto concerne l'informa zione. L'articolo 74 CPP ha ripreso princi pi già in vigore precedentemente (infor mare il pubblico su procedimenti penden ti solo se è necessario per far luce su reati o per la ricerca di indiziati, per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione, rettificare notizie o voci inesatte o ancora se il caso è particolarmente importante). Il pubblico dev'essere informato «rispet tando il principio della presunzione di in nocenza e i diritti della personalità degli interessati». A questo riguardo, problema tico risulta essere, per la sua rigidità, il ca poverso che disciplina la pubblicazione dei nomi delle vittime: il nuovo Codice ne impedisce l'identificazione anche se si trat ta di personalità conosciute. Nessuna ec cezione è contemplata, come aveva ricor dato il procuratore generale John Noseda nell'intervista al CdT del 18 luglio scorso. Oggi diamo la parola all'avvocato Lucia no Giudici , già procuratore, prima di es sere stato deputato a Bellinzona e a Berna, e, in tempi più recenti, procuratore pub blico straordinario.
Il nuovo diritto processuale svizzero li mita ancor più le possibilità di informa zione da parte dei media sulle persone coinvolte in inchieste giudiziarie o in fat ti di cronaca nera. È un problema reale o secondo lei viene eccessivamente enfa tizzato?
«Si tratta di un problema reale perché è in contestabile che i media elettronici, ma anche la carta stampata, in questi anni hanno decisamente aumentato la diffu sione di cronaca nera e anticipazioni sui risvolti giudiziari, al di fuori dei canali in formativi già previsti dal vecchio Codice di procedura cantonale, per i casi di partico lare allarme sociale. Sono anticipate con clusioni e giudizi, affermazioni di colpe volezza o di innocenza, a seconda delle pressioni o convenienze. Difficilmente ac cuse dei media poi rivelatesi inconsisten ti o insufficienti al vaglio del dibattimento possono essere corrette, con danno irre parabile per l'interessato. Nel Ticino, in particolare, si assiste ad una progressiva imitazione della situazione italiana, com pletamente sfuggita ad ogni controllo».
L'articolo 74 del nuovo Codice è tassati vo in merito all'identità delle vittime. Que­st'ultima può essere rivelata sulla stam pa solo se è necessaria la collaborazione della popolazione per far luce sui crimi ni oppure se la vittima stessa o i suoi parenti danno il loro consenso. Questo va le anche per persone note o che rivesto no cariche pubbliche?
«L'articolo 74 cpv. 4 CPP che concerne le vittime, esclude la divulgazione dell'iden tità o anche di informazioni (professione, domicilio, abitazione) che consentano l'identificazione. Le persone note o che ri vestono cariche pubbliche, in quanto vit time di reati, hanno gli stessi diritti degli altri cittadini».
Il procuratore generale John Noseda ha fatto un esempio molto esplicito: se lui dovesse essere travolto da un'auto e pe rire, radio, tv, internet e giornali non po­trebbero fare il suo nome senza prima ot tenere il consenso di sua moglie. Condi vide questa impostazione?
«In linea di principio certamente, perché la legge non prevede eccezioni, salvo la ne cessità di ricercare eventuali indiziati».
Non vi è, in questa ipotesi e in altre para gonabili (morte di un consigliere di Sta to, di un deputato) un interesse pubbli co preponderante ad informare corret tamente e tempestivamente il pubblico, indipendentemente dal consenso dei parenti? Questo interesse pubblico non de ve prevalere su un'applicazione restritti va dell'articolo 74 del Codice?
«Occorre richiamare che i casi in discus sione concernono esclusivamente l'infor mazione su fattispecie oggetto di reato e quindi di un'indagine penale. L'interesse pubblico, nell'ambito penale, è garantito dall'accesso al pubblico dibattimento (sal vo rare eccezioni) per cui la funzione in formativa e anche di controllo, le sole che giustificano l'interesse pubblico, sono am piamente salvaguardate. Il mio modello di una giustizia bene amministrata, senza cla mori mediatici, è quello inglese: anche nei casi più gravi nessun privato e tantomeno media può azzardarsi a indicare colpevo li, sospetti, indizi, ecc. prima che una giu ria si sia pronunciata sui fatti. La presun zione d'innocenza è fermamente difesa».
Un giornalista e una testata che optasse ro per la prevalenza dell'interesse pub blico, cosa potrebbero rischiare dal pun to di vista legale?
«L'articolo 74 CPP conferisce al Pubblico ministero o al giudice la valutazione sul l'interesse a dare informazioni. Solo chi ha una visione complessiva e non parziale è in grado di ponderare l'esistenza o meno di un prevalente interesse pubblico. La de cisione del giornalista o della testata, in contrasto con la legge, può sempre avve nire con il rischio della sanzione a poste riori. Non esiste censura preventiva».
È auspicabile che una testata rischi su un caso e vada, se necessario, fino al Tribu nale federale per fare in modo che vi sia giurisprudenza su questo specifico aspet to?
«Ritengo assai probabile che si sviluppe rà una giurisprudenza in materia».
È forse necessario pensare ad una corre zione dell'articolo del Codice?
«No, il Codice è appena entrato in vigore e semmai sarebbero altri gli articoli da cambiare. Ad esempio l'articolo 319 cpv. 1 let. a CPP per cui, secondo l'interpretazio ne del messaggio e della dottrina, in caso di dubbio del Pubblico ministero l'accu sato va comunque rinviato davanti al tri­bunale, il principio in dubio pro reo valen do solo in sede di giudizio della corte e non in sede d'indagine. Ciò significa il grave ri schio che un accusato innocente, sulla cui colpevolezza già il Pubblico ministero ha dubbi, debba sottoporsi comunque ad un pubblico giudizio, con tutti i disagi del ca so, compresa la pubblicità sui media, per vedersi riconosciuta questa innocenza. Questo mi sembra essere un capovolgi mento della presunzione d'innocenza».
Per la stampa ticinese vi è anche il pro blema della concorrenza della stampa italiana: nell'ipotesi fatta prima, il «Cor riere della Sera» pubblicherebbe il nome di John Noseda mentre il «Corriere del Ticino» non potrebbe pubblicarlo. È ac cettabile una situazione del genere?
«Si tratta della conseguenza di due giuri sdizioni diverse. Ho accennato al caso op posto inglese».
Ritiene che nella nostra realtà, svizzera e ticinese, fosse proprio necessario strin gere ulteriormente i bulloni dell'infor mazione? Vi è stato un degrado in questo ambito specifico tale da giustificare que sto cambiamento restrittivo?
«Sì, c'è stata certamente una deriva negli ultimi anni, una concorrenza tra i media per lo scoop di cronaca nera o giudiziaria, tale da giustificare un intervento legislati vo. Non bisogna mai dimenticare che l'esi to istituzionale di un reato, cioè il giusto processo, è prevalente rispetto all'atten zione mediatica sul caso stesso. L'interes se del pubblico e dei media, in fase d'in chiesta, è un interesse di curiosità, di con correnza e non di motivazioni nobili. La legge consente, nei casi di giustificato in teresse pubblico, l'informazione corretta, equilibrata e sufficiente da parte delle au torità inquirenti». 
La stampa oggi anticipa con clusioni e giudizi a seconda delle pressioni o convenienze
 Il mio modello di giustizia be ne amministrata, senza clamo ri mediatici, è quello inglese






GIORNALISMO TROPPO SPINTO? Per l'ex procuratore Luciano Giudici la risposta è affermativa. (Foto Crinari) 

 

Da: La regione, 11.8.11 pag 13

Il vicino tentò di dargli fuoco. Ora a processo va la... vittima

Il vicino 60enne cercò di dargli fuoco, a Quartino, nel gennaio del 2010 e per questo è stato condannato lo scorso settembre a 3 anni e 4 mesi di carcere. Ora però anche la vittima, un 36enne, finisce a processo: il 5 ottobre in pretura penale a Bellinzona, dove dovrà rispondere anche del gesto che scatenò l’ira del vicino.

Sull’imputato, difeso dall’avvocato Cesare Lepori, pendono alcuni decreti d’accusa con pene pecuniarie, come ha anticipato ieri la Rsi. Ma gli stessi decreti sono stati impugnati (dal 36enne o dal vicino 60enne). Uno di questi riguarda le botte che il 36enne avrebbe dato alla moglie del vicino, difesa dall’avvocato Brenno Canevascini. La donna era stata picchiata e gettata a terra; un gesto che scatenò la rabbia del marito 60enne. Per Canevascini il reato è ‘lesioni semplici’ e non ‘vie di fatto’ (meno grave), come sostenuto dal ministero pubblico. Sulla questione è chiamato a decidere il giudice Siro Quadri. Le altre accuse a carico dell’uomo vanno dalle lesioni alle minacce. 

Da: CdT 12.8.11 pag 9

L'INTERVISTA ■ GUIDO CORTI 
«Sull'identità delle vittime la norma è troppo rigida»
 
Il consulente giuridico del Consiglio di Stato e l'applicabilità del divieto di fare nomi

A CURA DI 
FABIO PONTIGGIA
 
 Il Codice di diritto processuale penale svizzero è particolarmente restrittivo per quanto concerne l'informazione del pub blico sulle persone coinvolte in procedi menti penali. L'articolo 74 CPP stabilisce tra l'altro che «la polizia, senza far nomi, può (...) informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati» e che il pub blico «è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati». Proble matico risulta essere, per la sua rigidità, il capoverso che disciplina la pubblicazione dell'identità delle vittime (vedi scheda in basso). Su questi aspetti, partendo dalle dichiarazioni rilasciate dal procuratore ge nerale John Noseda al nostro giornale (cfr. CdT del 18 luglio), abbiamo interpellato alcuni addetti ai lavori per chiarire l'effet tiva portata della normativa in relazione al diritto/dovere di informazione. Dopo Mi chele Albertini, incaricato cantonale del la protezione dei dati, e Mario Postizzi, av vocato, interviene oggi Guido Corti , con sulente giuridico del Consiglio di Stato. 
Il nuovo diritto processuale svizzero li mita ancor più le possibilità di informa zione da parte dei media sulle persone coinvolte in inchieste giudiziarie o in fat ti di cronaca nera. È un problema reale o secondo lei viene eccessivamente enfa tizzato?
«La tutela di persone particolarmente esposte può difficilmente essere contesta ta: basti pensare ai minorenni, alle vittime di certi reati, ai testi o ai familiari di indi ziati, incolpati e accusati. Un'informazio ne pubblica affrettata da parte della stam pa può nuocere non solo alla personalità degli interessati, ma anche alle esigenze dell'inchiesta. In sostanza, il problema è reale, ma è stato affrontato dal legislatore in modo univoco ed assoluto, senza le ne cessarie sfumature».
L'articolo 74 del nuovo Codice è tassati vo in merito all'identità delle vittime. Que­st'ultima può essere rivelata sulla stam pa solo se è necessaria la collaborazione della popolazione per far luce sui crimi ni oppure se la vittima stessa o i suoi pa renti danno il loro consenso. Questo va le anche per persone note o che rivesto no cariche pubbliche?
«L'art. 74 CPP è molto restrittivo e non am mette eccezioni neppure se la vittima è per sona nota o riveste una carica pubblica: paradossalmente, la divulgazione del l'identità di una persona o di informazio ni che ne consentano l'identificazione non potrebbe intervenire neppure quando tut ti o quasi conoscono il nome della vittima! È questo - in fondo - il difetto del sistema, che non ha voluto consentire eccezioni in presenza di un interesse pubblico o anche privato che obiettivamente, fosse solo per evitare le solite speculazioni, le potrebbe giustificare».
Il procuratore generale John Noseda ha fatto un esempio molto esplicito: se lui dovesse essere travolto da un'auto e pe rire, radio, tv, internet e giornali non po­trebbero fare il suo nome senza prima ot tenere il consenso di sua moglie. Condi vide questa impostazione?
«L'impostazione risponde al testo della norma, ma non tiene conto della realtà del le cose: in un caso per fortuna immagina rio come questo, l'impossibilità, concreta, di fare il nome del PG costituisce una vera e propria finzione».
Non vi è, in questa ipotesi e in altre para gonabili (morte di un consigliere di Sta to, di un deputato) un interesse pubbli co preponderante ad informare corret tamente e tempestivamente il pubblico, indipendentemente dal consenso dei pa renti? Questo interesse pubblico non de ve prevalere su un'applicazione restritti va dell'articolo 74 del Codice?
«Tutti beneficiano dei diritti della perso nalità e della loro protezione. Ma lo Sta to in generale deve anche perseguire l'in teresse pubblico nel rispetto del princi pio della proporzionalità. Ora, la pubbli cazione dei dati di una persona conosciu ta da tutti (politico, magistrato, alto fun zionario, personaggio del mondo econo mico, sportivo, dello spettacolo, ecc.) ri sponde a mio avviso ad un interesse pub blico (e magari anche privato) sufficien temente importante ed è sorretta da uno scopo legittimo. Purtroppo, l'art. 74 cpv. 4 CPP è tassativo e non sembra lasciare spazio ad una ponderazione degli inte ressi in gioco».
Un giornalista e una testata che optasse ro per la prevalenza dell'interesse pub blico, cosa potrebbero rischiare dal pun to di vista legale?
«Se va male, un procedimento penale per pubblicazione di deliberazioni ufficiali se grete e probabilmente anche un procedi mento civile per lesione dei diritti della per sonalità».
È auspicabile che una testata rischi su un caso e vada, se necessario, fino al Tribunale federale per fare in modo che vi sia giurisprudenza su questo specifico aspet to? Oppure è necessario pensare ad una correzione dell'articolo del Codice?
«Una testata può evidentemente assume re il rischio, anche perché i tribunali e so prattutto il Tribunale federale sono lì an che per quello! Tuttavia, avuto riguardo al testo chiaro ma restrittivo della norma e ai materiali legislativi, le chances non sembrano essere molte. A sostegno della pubblicazione di determinate informa zioni, sarebbe preferibile attenuare e pre cisare la norma di legge, dopo averne con statato le difficoltà di applicazione. A po chi mesi dall'entrata in vigore del nuovo CPP, la dottrina già rileva infatti che il ri spetto dell'art. 74 cpv. 4 non sarà sconta to, soprattutto nei casi che suscitano cla more, e che la stampa potrà essere con frontata in futuro con situazioni spesso problematiche».
Per la stampa ticinese vi è anche il pro blema della concorrenza della stampa italiana: nell'ipotesi fatta prima, il «Cor riere della Sera» pubblicherebbe il nome di John Noseda mentre il «Corriere del Ticino'» non potrebbe pubblicarlo. È ac cettabile una situazione del genere?
«Malgrado il rispetto e la stima che ho per il nostro procuratore generale, penso che il “Corriere della Sera” pubblicherebbe il suo nome soprattutto se dovesse aprire un procedimento penale contro … un politi co italiano o contro una star del pallone! Al di là della battuta, non conosco le leggi vigenti in Italia ed in particolare le norme deontologiche dei giornalisti: in generale, comunque, la stampa italiana non sembra porsi grandi limiti nella pubblicazione di nomi e informazioni che incidono profon damente nella personalità degli imputati, delle vittime e dei loro familiari».
Ritiene che nella nostra realtà fosse pro prio necessario stringere ulteriormente i bulloni dell'informazione? Vi è stato un degrado in questo ambito specifico tale da giustificare questo cambiamento?
«Non mi sembra che, da noi, i bulloni del l'informazione siano stati eccessivamen te e sistematicamente allentati. Al di là del le persone particolarmente esposte, che meritano una protezione accresciuta, e delle esigenze preminenti dell'inchiesta, che devono essere tutelate, la portata del l'art. 74 CPP mi sembra troppo assoluta e già per questo motivo, quindi, discutibile. Una norma importante che disciplina l'in formazione del pubblico nell'ambito dei procedimenti penali dovrebbe tener con to della natura dei reati e consentire inol tre di privilegiare l'informazione nell'inte resse pubblico ed anche, quasi parados salmente, nell'interesse privato di una per sona conosciuta da tutti». 
Il problema è reale, ma è stato affrontato dal legislatore in modo univoco e assoluto
 Stimo il pg Noseda, ma il «Cor riere della Sera» pubblichereb be certamente il suo nome






DOVE PUÒ ARRIVARE LA STAMPA? In piccolo, Guido Corti, consulente giuridico del Governo.(Foto Maffi e Demaldi) 

 

Da: CdT 10.8.11 pag 7

L'INTERVISTA ■ MARIO POSTIZZI 

Uno spazio più limitato per il giornalismo

Nuovo Codice di diritto processuale penale e pubblicazione dei nomi delle vittime di reati


A CURA DI
 
FABIO PONTIGGIA
 
 Nell'intervista pubblicata dal «Corriere del Ticino» il 18 luglio scorso, il procurato re generale John Noseda chiariva le impli cazioni del nuovo Codice di diritto proces suale penale svizzero in merito alla pub blicazione dei nomi delle vittime di reati, proponendo un'interpretazione molto re­strittiva dell'art. 74 CPP. Oggi diamo la pa rola a Mario Postizzi , avvocato.
Il nuovo diritto processuale limita ancor più le possibilità di informazione da par te dei media sulle persone coinvolte in inchieste giudiziarie o in fatti di cronaca nera. È un problema reale o secondo lei viene eccessivamente enfatizzato?
«La domanda va inserita in un preciso con testo. Il nuovo Codice è più restrittivo sul tema “media-giustizia”. Il legislatore fede rale ha voluto delineare regole precise, con il chiaro intento di disciplinare in modo ri goroso il complesso processuale. Secon do questo orientamento, la materia me diatica non è lasciata alla discrezionalità delle parti o alle consuetudini locali. Per chi era abituato ad altro sistema, mi riferi sco alla prassi ticinese, questa soluzione costituisce una perdita di campo operati vo per il giornalista».
L'articolo 74 del nuovo Codice è tassati vo in merito all'identità delle vittime. Que­st'ultima può essere rivelata sulla stam pa solo se è necessaria la collaborazione della popolazione per far luce sui crimi ni oppure se la vittima stessa o i suoi pa renti danno il loro consenso. Questo va le anche per persone note o che rivesto no cariche pubbliche?
«Il principio di non divulgare l'identità o in formazioni che consentano l'identificazio ne della vittima non rappresenta una novi tà assoluta. Una traccia era presente nella Legge federale concernente l'aiuto alle vit time di reati, ora abrogato a seguito dell'in troduzione del nuovo Codice. Le condizio­ni per autorizzare la divulgazione dell'iden tità sono espressamente indicate nella leg ge. Non risulta alcuna riserva per le perso ne note o che rivestono cariche pubbliche. Se il legislatore avesse voluto creare un'ec cezione, la norma indicherebbe in modo espresso tale circostanza. Non mi addentro su tematiche al di fuori della logica proces suale, ad esempio la protezione dei dati per sonali della vittima. Per l'imputato non va le la regola del divieto di identificazione. La norma richiede semplicemente il rispetto del principio della presunzione d'innocen za e della proporzionalità».
Il procuratore generale John Noseda ha fatto un esempio molto esplicito: se lui dovesse essere travolto da un'auto e perire, radio, tv, internet e giornali non po­trebbero fare il suo nome senza prima ot tenere il consenso di sua moglie. Condi vide questa impostazione?
«Nella drammatica ipotesi di un inciden te letale, non mi sembra si possa a priori trascurare la posizione e i diritti dei con giunti. L'aspetto significativo mi sembra, in un'ottica processuale, essere un altro. L'art. 74 del Codice di diritto processuale penale configura una deroga dell'art. 73 che disciplina il segreto istruttorio. Nel ca so di un incidente accorrono diverse per sone sul posto. Il giornalista acquisisce l'in formazione al di fuori dello scenario pro cessuale e da una notizia di un incidente non di un procedimento penale. L'esem pio fatto dal procuratore generale, a mio giudizio, non rientra in un contesto di se greto istruttorio».
Non vi è comunque, in tale ipotesi e in al tre paragonabili (morte di un consiglie re di Stato, di un deputato) un interesse pubblico preponderante ad informare correttamente e tempestivamente il pub blico, indipendentemente dal consenso dei parenti? Questo interesse pubblico non deve prevalere su un'applicazione restrittiva dell'articolo 74 del Codice? 
«Bisogna nuovamente entrare in una di namica processuale. La regola è il segreto istruttorio; l'eccezione è rappresentata dal l'informazione del pubblico. Il segreto d'uf ficio è imposto alle autorità penali e ai lo ro collaboratori. Solo in via eccezionale, può essere esteso all'accusatore privato o ad altri partecipanti, se lo scopo del pro cedimento o un interesse privato lo richie de. Determinante non è l'interesse pub blico preponderante, bensì la corretta e realistica lettura della norma polarizzata sul segreto istruttorio. D'altronde, per il Tri bunale federale, nell'ambito della fattispe cie di violazione del segreto istruttorio, non è rilevante l'aspetto dell'interesse di terzi e del pubblico alla divulgazione».
Un giornalista e una testata che optasse ro per la prevalenza dell'interesse pub blico, cosa potrebbero rischiare dal pun to di vista legale?
«Una sanzione per inosservanza dell'art. 74 è possibile nel caso di violazione del se greto d'ufficio. Autore del reato può esse re solo un'autorità. A un giornalista può, semmai, essere imputata l'istigazione a commettere questo reato. È ipotizzabile una sanzione per pubblicazione di delibe razioni ufficiali segrete, che può essere commessa anche da un terzo. Non riesco ad immaginarmi un discorso di disappro vazione fondato sull'art. 74, nel caso in cui il giornalista abbia acquisito l'informazio ne nel corso di un incidente o di un fatto pubblico vissuto direttamente».
È auspicabile che una testata rischi su un caso e vada, se necessario, fino al Tribu nale federale per fare in modo che vi sia giurisprudenza su questo aspetto?
«Il Codice di diritto processuale penale ha bisogno di un periodo di assestamento. Sa rà importante la giurisprudenza del Tri bunale federale su singole situazioni o nel caso di posizioni contrastanti. Ribadisco il concetto già affermato. Chi dirige il pro cedimento può obbligare a serbare il se greto. Il mancato rispetto di questo obbli go può determinare il reato di disobbe dienza a decisione dell'autorità. In questo contesto, pure la divulgazione dell'identi tà della vittima può realizzare una viola zione del segreto istruttorio. Va precisato che il concetto di “vittima” è più ristretto rispetto a quello di “parte danneggiata”».
È forse necessario pensare ad una corre zione dell'articolo del Codice?
«Una correzione dell'articolo prima che il Tribunale federale abbia interpretato la sua portata non mi sembra realistica».
Per la stampa ticinese vi è anche il pro blema della concorrenza italiana.
«Anche per i giornali stranieri valgono gli stessi presupposti. La domanda resta la stessa: la divulgazione costituisce una vio lazione del segreto istruttorio? Si ritorna al concetto di segreto e non a quello di inte resse preponderante».
Ritiene che nella nostra realtà, svizzera e ticinese, fosse proprio necessario strin gere ulteriormente i bulloni dell'infor mazione? Vi è stato un degrado in questo ambito specifico tale da giustificare que sto cambiamento restrittivo?
«Il Codice di diritto processuale penale non va considerato nel ristretto ambito ti cinese. Siamo confrontati con una norma tiva federale che ha cercato di recepire le regole esistenti nei vari Cantoni. Ci posso no essere situazioni più restrittive rispet to al passato. Si è voluto trovare una solu zione adeguata, partendo dal criterio “re gola-eccezione”. Per regola si deve inten dere l'obbligo del segreto; per eccezione quanto espresso nell'art. 74. La soluzione non è determinata da un degrado giorna listico. Va rilevato che la modalità della co municazione è aspetto organizzativo di competenza cantonale. Mi riferisco ai con tatti tra giornalisti e autorità». 
Per il giornalista abituato alla prassi ticinese la norma è una perdita di campo operativo
 La morte di un magistrato in un incidente non rientra in un contesto di segreto istruttorio






VITTIME PROTETTE Il nuovo CPP è più restrittivo per la stampa. In piccolo l'avv. Mario Postizzi.(fotogonnella e Crinari) 

 

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