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L'agire del Dipartimento del territorio e del Consiglio di Stato,
prima, e del Tribunale amministrativo cantonale, poi, sono nel mirino del
ricorso che Enore Larini, gerente del ristorante Castelgrande con grotto
annesso, ha inoltrato a fine 2008 al Tribunale federale (vedi la Regione del 7
gennaio). Il ricorso, ricordiamo, si oppone alla sentenza del Tram che
ritiene valida la decisione governativa di far cessare a fine 2008 la
concessione della locazione per poter presto inserire nell'esercizio
pubblico del maniero un'ala della Scuola alberghiera cantonale. Nelle 35
pagine l'avvocato Marco Garbani ripercorre la vicenda dall'inizio, da quando
nel 1991 Enore Larini assunse la direzione di ristorante e grotto per conto
degli esercenti di Bellinzona, ritirandola due anni dopo. Da allora a oggi
ha portato il Castelgrande agli onori culinari a livello internazionale.
Poi, nell'ottobre 2007, la decisione del CdS di rinnovare la concessione per
un solo anno e non più gli usuali tre. Motivo: la diminuzione della cifra
d'affari, presunti ritardi nei pagamenti come affittuario e presunti problemi
con Bellinzona Turismo che gestisce gli spazi circostanti. Ne è nato un
braccio di ferro giuridico, sfociato lo scorso autunno nella sentenza del
Tram favorevole al governo, anche perché nel frattempo si starebbe
concretizzando l'idea d'inserire la
Scuola alberghiera. Nel ricorso al Tf l'avvocato Garbani
lamenta anzitutto la violazione dell'articolo 30 della Costituzione federale,
secondo cui nelle cause giudiziarie "ognuno ha diritto d'essere giudicato da
un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale".
E invece sostiene che occorra dubitare dell'iter seguito dal Tram per
giungere alla sentenza del 25 novembre firmata da tre giudici. Motivo? Il
giudice presidente avrebbe visto e vistato il caso in settembre senza prendere
atto di replica e duplica, il vicepresidente avrebbe visto e vistato il
caso solo dopo che la decisione era già stata presa e spedita; infine il
terzo giudice parrebbe aver visto la proposta della segretaria giudiziale
ma approvata con una specificazione errata, secondo cui l'autorità cantonale
avrebbe rinunciato alla duplica quando in realtà l'aveva fatto allegando la
rimanenza dell'incarto; l'avvocato Garbani ipotizza inoltre che il terzo
giudice avrebbe già trattato l'incarto in precedenza quand'era alle
dipendenze del Dss (in tal caso avrebbe dovuto ricusarsi). Sempre secondo il
legale di Larini, il Tram ha sentenziato senza aver avuto la possibilità di
visionare un documento ritenuto fondamentale, ossia il rapporto sulla
vicenda che il Dipartimento del territorio era incaricato di redigere su
ordine del governo.
Un altro punto sollevato nel ricorso riguarda la violazione della Legge sul demanio pubblico
e la violazione del principio della proporzionalità « in merito al presunto
interesse pubblico scaturente da un arbitrario e incompleto accertamento dei
fatti ». Secondo il legale di Larini non sono stati considerati gli
interessi in gioco, in particolare « fondando quelli pubblici unicamente
su un fumoso progetto che in realtà si dimostra ancora in alto mare, mancando
ogni riferimento sia a preventivo 2009, sia edilizio » visto che la Città di Bellinzona non ha
ricevuto nessuna richiesta di modifica della destinazione da ristorante ad
ala scolastica. MA.MO.
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