Da: CdT, 15.10.12 pag 33
L'ESPERTO RISPONDE ■ FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI*
L'abitazione coniugale e il divorzio
■ Sposata, vivo con mio marito e nostro figlio di sei anni in un appartamento di mio marito. Litighiamo spesso (tra l'altro lui non mi dà abbastanza soldi per le spese correnti) e mi sto chiedendo cosa succederebbe se decidessi di separarmi: penso infatti che farei molta fatica a trovare, per me e il bambino, un appartamento da affittare conveniente e vicino alla scuola. Mio marito mi spaventa e dice che vuole vendere l'appartamento. Può farlo? (D. DI L.)
L'abitazione coniugale è un bene prezioso per una famiglia e per questo la legge le riserva una protezione particolare disponendo innanzitutto che essa va scelta insieme dai coniugi (art. 162 del Codice Civile). Inoltre secondo l'articolo 169 CC un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento famigliare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione famigliare. La medesima disposizione prevede che il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.
Per venire al caso concreto, il marito della lettrice anche se è il proprietario dell'appartamento in cui vivono non può venderlo senza l'approvazione della moglie. Al momento della conclusione dell'atto notarile o al momento dell'iscrizione a registro fondiario di un'eventuale vendita, il notaio rispettivamente l'ufficiale dei registri devono infatti verificare che il consenso del coniuge sia dato ritenuto che in assenza dello stesso alla vendita non può venir dato seguito.
D'altra parte nel caso concreto, se la coppia decidesse di separarsi e la lettrice non dovesse trovare una nuova sistemazione adatta - ossia conveniente non solo dal punto di vista economico, ma anche logistico, considerata soprattutto l'attenzione che deve essere riservata al figlio ancora in età scolastica - ella potrà mediante un'apposita istanza al giudice competente per le misure a protezione dell'unione coniugale, postulare che l'abitazione coniugale le venga attribuita in uso per un determinato periodo di tempo, contro naturalmente pagamento al marito di un'adeguata indennità (o relativa imputazione sull'eventuale contributo di mantenimento dovutole, art. 121 CC).
Sarebbe quindi suo marito a dover uscire di casa e trovarsi un'abitazione sostitutiva.
Va osservato che l'abitazione coniugale potrebbe essere eventualmente affidata in uso alla moglie anche in caso di divorzio, se la presenza del figlio o altri motivi lo dovessero giustificare, almeno a titolo temporaneo. Alla moglie verrebbe in questa ipotesi accordato un diritto d'abitazione che potrebbe essere annotato, per sicurezza, a registro fondiario.
Resta da osservare che la lettrice ha comunque la possibilità di rivolgersi al giudice anche per chiedergli di stabilire il contributo pecuniario che suo marito le deve per il mantenimento della famiglia e in generale per postulare un intervento o una mediazione in presenza di difficoltà matrimoniali o disaccordi su questioni importanti per l'unione coniugale.
FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI Per porre domande, rivolgersi a: Corriere del Ticino, «L'esperto risponde», c.p. 160, 6903 Lugano (fax 968.29.77, e-mail
Commenti