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L'abitazione coniugale e il divorzio

Da: CdT, 15.10.12 pag 33

L'ESPERTO RISPONDE FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI*


L'abitazione coniugale e il divorzio

Sposata, vivo con mio marito e nostro figlio di sei anni in un appartamento di mio marito. Liti­ghiamo spesso (tra l'altro lui non mi dà abbastanza soldi per le spese corren­ti) e mi sto chieden­do cosa succede­rebbe se decidessi di separarmi: penso infatti che farei molta fatica a trovare, per me e il bambino, un appartamento da affittare conveniente e vicino alla scuola. Mio marito mi spaventa e dice che vuole vendere l'appartamento. Può farlo? (D. DI L.)

L'abitazione coniugale è un bene prezioso per una fa­miglia e per questo la legge le riserva una protezione particolare disponendo innanzitutto che essa va scelta insieme dai coniugi (art. 162 del Codice Civile). Inoltre se­condo l'articolo 169 CC un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di loca­zione, alienare la casa o l'apparta­mento famigliare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'a­bitazione famigliare. La medesima di­sposizione prevede che il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

Per venire al caso concreto, il marito della lettrice anche se è il proprietario dell'appartamento in cui vivono non può venderlo senza l'approvazione della moglie. Al momento della con­clusione dell'atto notarile o al momen­to dell'iscrizione a registro fondiario di un'eventuale vendita, il notaio rispet­tivamente l'ufficiale dei registri devo­no infatti verificare che il consenso del coniuge sia dato ritenuto che in assen­za dello stesso alla vendita non può venir dato seguito.

D'altra parte nel caso concreto, se la coppia decidesse di separarsi e la lettrice non dovesse tro­vare una nuova sistemazione adatta - ossia conveniente non solo dal punto di vista economico, ma anche logisti­co, considerata soprattutto l'attenzio­ne che deve essere riservata al figlio ancora in età scolastica - ella potrà mediante un'apposita istanza al giu­dice competente per le misure a prote­zione dell'unione coniugale, postulare che l'abitazione coniugale le venga at­tribuita in uso per un determinato pe­riodo di tempo, contro naturalmente pagamento al marito di un'adeguata indennità (o relativa imputazione sull'eventuale contributo di manteni­mento dovutole, art. 121 CC).

Sarebbe quindi suo marito a dover uscire di casa e trovarsi un'abitazione sostituti­va.

Va osservato che l'abitazione co­niugale potrebbe essere eventualmente affidata in uso alla moglie anche in caso di divorzio, se la presenza del fi­glio o altri motivi lo dovessero giustifi­care, almeno a titolo temporaneo. Alla moglie verrebbe in questa ipotesi ac­cordato un diritto d'abitazione che po­trebbe essere annotato, per sicurezza, a registro fondiario.

Resta da osserva­re che la lettrice ha comunque la pos­sibilità di rivolgersi al giudice anche per chiedergli di stabilire il contributo pecuniario che suo marito le deve per il mantenimento della famiglia e in generale per postulare un intervento o una mediazione in presenza di diffi­coltà matrimoniali o disaccordi su questioni importanti per l'unione co­niugale.


FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI Per porre domande, rivolgersi a: Corriere del Ticino, «L'esperto risponde», c.p. 160, 6903 Lugano (fax 968.29.77, e-mail

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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