Di cosa si tratta
I creditori di alimenti in Svizzera hanno diritto al sostegno delle autorità per far valere le proprie pretese alimentari, se la persona tenuta ad adempiere tale obbligo non lo ottempera.
Per l'esazione di prestazioni alimentari all'estero si applicano diverse convenzioni che svolgono una funzione di collegamento tra i sistemi giuridici in vigore nei vari Paesi.
L’accordo più importante in tale campo è sicuramente la Convenzione dell’ONU del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari (Convenzione di New York) all’estero ratificata da circa 65 Paesi.
Nei rispettivi Paesi la cooperazione internazionale è regolata dalle autorità speditrici e dalle istituzioni intermediarie (autorità centrali).
Interlocutori
L'Autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali dà seguito alle domande per l'estero presentate dalle autorità cantonali preposte e a quelle dall'estero (dalle autorità speditrici degli stati contraenti) per le autorità cantonali.
- Iter della richiesta (PDF, 44.69 KB)
I richiedenti sono pregati a non contattare direttamente l'Autorità centrale.
Le persone domiciliate in Svizzera possono rivolgersi alle:
Le persone domiciliate all'estero possono rivolgersi alle:
- Indirizzi autorità centrali degli Stati contraenti della Convenzione di New York (PDF, 118.33 KB)
- Indirizzo negli USA (PDF, 9.10 KB)
- Indirizzo della provincia del Manitoba/Canada (PDF, 9.20 KB)
- Indirizzo della provincia del Saskatchewan/Canada (PDF, 9.24 KB)
- Indirizzo della provincia della Columbia Britannica/Canada (PDF, 24.53 KB)
Info complementari
Link
- Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato
- Caseworker’s guide USA
- Sportello delle esecuzioni
- Associazione svizzera dei professionisti in materia di prestazioni alimentari (in tedesco)
- Federazione Svizzera degli Avvocati
- Fondazione Svizzera del Servizio sociale internazionale
- Serie dell’indice