Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988; modifica (del 5 aprile 2011) [Foglio Ufficiale N. 033 del 26.4.2011]
Art. 7 cpv. 4 (nuovo)
4 L’Ufficio può delegare l’esecuzione dell’incasso ad un professionista esterno tramite contratto di mandato.
Art. 10
1 La prestazione di anticipo può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi.
2 In deroga al cpv. 1, il limite temporale del diritto all’anticipo alimenti può essere esteso qualora il tasso di recupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall’obbligato) rispetto a quanto anticipato, sia superiore al 50%, considerato l’intero nucleo famigliare.
3 La verifica del tasso di recupero di cui al cpv. 2 avviene da parte dell’Ufficio dopo 54 mesi di percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell’esito al beneficiario.
4 La domanda di estensione del limite temporale deve essere inoltrata alla competente autorità entro il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione.
5 La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del diritto alla prestazione.
6 La condizione per l’ottenimento dell’estensione temporale di cui al cpv. 2 deve essere adempiuta ogni volta 6 mesi prima della scadenza del diritto alla prestazione, verificando il tasso di recupero dei 12 mesi precedenti.