Da: CdT, 28.4.12 pag 33 L'ESPERTO RISPONDE ■ FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI
■ Ho letto di recente un suo contributo sull'autorità parentale e vorrei sapere se la revisione del diritto da lei menzionata concerne anche la normativa sul nome coniugale. Ho sentito dire che in futuro non esisteranno più i doppi nomi per le mogli. È vero? (MAURO DI LUGANO)
I l diritto del cognome dei coniugi, regolato dal Codice Civile svizzero, è stato sottoposto ad una revisione che, approvata dalle camere lo scorso 30 settembre 2011, entrerà in vigore il 1. gennaio 2013. In sostanza la modifica del Codice Civile intende garantire la parità giuridica dell'uomo e della donna in materia di cognome e cittadinanza. Le principali novità della revisione sono, effettivamente, l'abbandono del doppio cognome per le donne sposate e la possibilità per i figli di assumere il cognome della madre. Per quanto concerne il diritto del cognome, la nuova legge opta infatti per il principio dell'immutabilità del cognome di nascita. In linea di massima dunque la donna potrà continuare, dopo il matrimonio, a portare il proprio cognome anche dopo il matrimonio. Tuttavia, gli sposi che desiderano esprimere il vincolo che li unisce attraverso il cognome, osservando in tal modo la tradizione, avranno la possibilità di determinare, al momento del matrimonio (mediante semplice dichiarazione da presentare all'Ufficio di stato civile), un cognome coniugale scelto tra quello da celibe dello sposo o quello da nubile della sposa (non quindi un doppio cognome). Da notare che tale possibilità sarà prevista anche per le coppie omosessuali che contraggono un'unione domestica registrata. Per quanto riguarda il cognome dei figli, i figli di genitori che portano un unico cognome comune acquisiranno tale cognome.
Quanto invece ai figli di genitori sposati che portano cognomi diversi, i coniugi dovranno scegliere, già al momento del matrimonio (mediante dichiarazione dell'ufficio stato civile), quale dei due nomi dovranno portare i loro futuri figli comuni. Tuttavia, occorre ricordare che tale scelta non sarà irrevocabile: entro un anno dalla nascita del primo discendente, sarà ancora possibile richiedere un cambiamento di cognome optando per quello dell'altro coniuge. I figli dei genitori non sposati continueranno invece anche in futuro a portare il cognome della madre. Tuttavia, qualora i genitori abbiano l'autorità parentale congiunta, essi potranno, nel termine di un anno, dichiarare all'ufficio di stato civile che il figlio porterà il nome da celibe del padre. Lo stesso sarà possibile nel caso in cui sia solo il padre a detenere l'autorità parentale. Per quanto concerne la regolamentazione del cognome in caso di divorzio, i divorziati potranno in ogni momento dichiarare di voler riassumere il cognome portato prima del matrimonio. Anche la disciplina del diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale è stata riveduta sotto il profilo dell'uguaglianza tra i sessi. Il progetto dispone infatti che ciascun coniuge conserverà la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale senza acquistare quella del coniuge; i figli acquisteranno la cittadinanza cantonale e comunale del genitore di cui portano il nome. Infine, la revisione introduce anche un'attenuazione dei requisiti per postulare un cambio di nome: mentre attualmente occorrono «gravi motivi», presupposto che la giurisprudenza ha sempre valutato con severità (occorre in particolare dimostrare che il portare un determinato cognome arreca alla persona interessata degli svantaggi e dei pregiudizi seri e reali, di tipo sociale, psichico, morale o spirituale), in futuro per ottenere un cambio di cognome saranno sufficienti «interessi legittimi». Consigliamo pertanto a chi eventualmente medita di chiedere un cambio di nome, di attendere fino a quando entrerà in vigore la modifica legislativa. Infine, secondo le norme transitorie della modifica legislativa, il coniuge che, prima dell'entrata in vigore di questa revisione, ha cambiato il suo cognome al momento del matrimonio, potrà dichiarare in ogni tempo all'ufficio di stato civile di voler riprendere il cognome da celibe/nubile. In questo caso, se ci sono figli, i genitori potranno chiedere entro il 31 dicembre 2013 che il figlio acquisisca il nome da celibe/nubile del genitore che ha fatto tale dichiarazione. Riprendere il proprio cognome da nubile, sarà in futuro possibile anche in caso di morte del marito, mediante una semplice dichiarazione all'ufficio di stato civile.
Per porre domande, rivolgersi a: Corriere del Ticino, «L'esperto risponde», c.p. 160, 6903 Lugano (fax 968.29.77, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)