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Da: Mattino della Domenica, 10.06.2012, pag 29, Rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"


N
el comunicato stampa del 23 aprile 2012, il Consiglio fede­rale (CF) informava che ha deciso di porre in vigore il 1 gennaio 2013 la modifica del Codice civile ( h t t p : / / w w w . a d m i n . c h /ch/i/as/2012/2569.pdf), adottata dal Parlamento il 30 settembre 2011, con­cretizzando la parità dei coniugi in materia di cognome e cittadinanza. Pertanto il cognome e la cittadinanza non cambieranno più in seguito al matrimonio. Quando contraggono il matrimonio, gli sposi possono tuttavia dichiarare di voler portare come co­gnome coniugale quello da celibe o nubile di uno dei due, mediante sem­plice dichiarazione da presentare al­l'Ufficio di stato civile. Il figlio di genitori sposati porterà il cognome coniugale oppure - se i coniugi hanno cognomi diversi - quello da celibe o nubile che
i coniugi hanno scelto come cognome dei figli comuni al momento del matrimonio.

Se i genitori non sono sposati, il figlio porterà il cognome da nubile della madre.
In caso di autorità parentale congiunta, i genitori possono dichia­rare che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.

Da: CdT, 28.4.12 pag 33 L'ESPERTO RISPONDE FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI


Ho letto di recente un suo contributo sull'autorità parentale e vorrei sapere se la revisione del diritto da lei menzionata concerne anche la normativa sul nome coniugale. Ho sentito dire che in futuro non esisteranno più i doppi nomi per le mogli. È vero? (MAURO DI LUGANO)


I l
diritto del cognome dei coniu­gi, regolato dal Codice Civile svizzero, è stato sottoposto ad una revisione che, approvata dalle camere lo scorso 30 settembre 2011, entrerà in vigore il 1. gennaio 2013. In so­stanza la modifica del Codice Civile inten­de garantire la parità giuridica dell'uomo e della donna in materia di cognome e cit­tadinanza. Le principali novità della re­visione sono, effettivamente, l'abbandono del doppio cognome per le donne sposate e la possibilità per i figli di assumere il co­gnome della madre. Per quanto concerne il diritto del cognome, la nuova legge op­ta infatti per il principio dell'immutabili­tà del cognome di nascita. In linea di mas­sima dunque la donna potrà continuare, dopo il matrimonio, a portare il proprio cognome anche dopo il matrimonio. Tut­tavia, gli sposi che desiderano esprimere il vincolo che li unisce attraverso il cognome, osservando in tal modo la tradizione, avranno la possibilità di determinare, al momento del matrimonio (mediante sem­plice dichiarazione da presentare all'Uffi­cio di stato civile), un cognome coniugale scelto tra quello da celibe dello sposo o quel­lo da nubile della sposa (non quindi un doppio cognome). Da notare che tale pos­sibilità sarà prevista anche per le coppie omosessuali che contraggono un'unione
domestica registra­ta. Per quanto ri­guarda il cognome dei figli, i figli di ge­nitori che portano un unico cognome comune acquisiran­no tale cognome.
Quanto invece ai fi­gli di genitori sposa­ti che portano co­gnomi diversi, i coniugi dovranno sceglie­re, già al momento del matrimonio (me­diante dichiarazione dell'ufficio stato ci­vile), quale dei due nomi dovranno porta­re i loro futuri figli comuni. Tuttavia, oc­corre ricordare che tale scelta non sarà ir­revocabile: entro un anno dalla nascita del primo discendente, sarà ancora possibile richiedere un cambiamento di cognome optando per quello dell'altro coniuge. I fi­gli dei genitori non sposati continueranno invece anche in futuro a portare il cogno­me della madre. Tuttavia, qualora i geni­tori abbiano l'autorità parentale congiun­ta, essi potranno, nel termine di un anno, dichiarare all'ufficio di stato civile che il fi­glio porterà il nome da celibe del padre. Lo stesso sarà possibile nel caso in cui sia so­lo il padre a detenere l'autorità parentale. Per quanto concerne la regolamentazione del cognome in caso di divorzio, i divor­ziati potranno in ogni momento dichiara­re di voler riassumere il cognome portato prima del matrimonio. Anche la discipli­na del diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale è stata riveduta sot­to il profilo dell'uguaglianza tra i sessi. Il progetto dispone infatti che ciascun coniu­ge conserverà la propria cittadinanza can­
tonale e attinenza comunale senza acqui­stare quella del coniuge; i figli acquisteran­no la cittadinanza cantonale e comunale del genitore di cui portano il nome. Infine, la revisione introduce anche un'attenua­zione dei requisiti per postulare un cam­bio di nome: mentre attualmente occorro­no «gravi motivi», presupposto che la giu­risprudenza ha sempre valutato con seve­rità (occorre in particolare dimostrare che il portare un determinato cognome arre­ca alla persona interessata degli svantag­gi e dei pregiudizi seri e reali, di tipo socia­le, psichico, morale o spirituale), in futuro per ottenere un cambio di cognome saran­no sufficienti «interessi legittimi». Consi­gliamo pertanto a chi eventualmente me­dita di chiedere un cambio di nome, di at­tendere fino a quando entrerà in vigore la modifica legislativa. Infine, secondo le nor­me transitorie della modifica legislativa, il coniuge che, prima dell'entrata in vigo­re di questa revisione, ha cambiato il suo cognome al momento del matrimonio, po­trà dichiarare in ogni tempo all'ufficio di stato civile di voler riprendere il cognome da celibe/nubile. In questo caso, se ci sono figli, i genitori potranno chiedere entro il 31 dicembre 2013 che il figlio acquisisca il nome da celibe/nubile del genitore che ha fatto tale dichiarazione. Riprendere il pro­prio cognome da nubile, sarà in futuro pos­sibile anche in caso di morte del marito, mediante una semplice dichiarazione al­l'ufficio di stato civile.
Per porre domande, rivolgersi a: Corriere del Ticino, «L'esperto risponde», c.p. 160, 6903 Lugano (fax 968.29.77, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)


Da: CdT 29.9.11 pag 6

Diritto

I coniugi sceglieranno liberamente il cognome
Il cognome dei figli sarà deciso al momento del matrimonio


BERNA I coniugi dovrebbero poter sce­gliere liberamente il loro cognome. L'epo­ca in cui la fidanzata doveva portare una dote e rinunciare al proprio cognome è lontana, ha affermato Barbara Schmid-Fe­derer (PPD/ZH). Il diritto attuale è discri­minatorio e la Svizzera si è già fatta richia­mare dalla Corte europea dei diritti del­l'uomo. Quale crimine ha commesso il co­gnome per suscitare questa voglia di far­gli la pelle? - ha invece chiesto Yves Nideg­ger (UDC/GE) -. A suo avviso il progetto creerà conflitti tra i futuri coniugi quando, al momento del matrimonio, si tratterà di decidere il cognome da trasmettere ai fi­gli. «Pagheremo le conseguenze psicoso­ciali di tutto ciò tra dieci o vent'anni», ha ammonito Christian Lüscher (PLR/GE).
La riforma prevede due possibilità. Al mo­mento di convolare a nozze ogni coniuge potrà conservare il proprio cognome da celibe o nubile oppure scegliere uno dei due quale nome di famiglia comune. Do­vrebbe così scomparire l'opzione offerta agli sposi di portare due cognomi, senza trattino. I figli porteranno il nome di fami­glia comune oppure, se ciascun genitore ha conservato il proprio cognome da celi­be e nubile, porteranno il cognome defi­nito dagli sposi al momento del matrimo­nio. I genitori potranno comunque cam­biar parere e scegliere per il figlio il cogno­me dell'altro coniuge, entro un anno dal­la nascita del primogenito.
Una madre non sposata trasmette alla pro­le il suo cognome. Sarà tuttavia possibile far portare al figlio il nome del padre se vi è suddivisione dell'autorità parentale o se quest'ultima è assunta dal padre. Il cam­biamento sarà possibile entro un anno dal­la decisione dell'autorità tutoria. In caso di morte di uno dei coniugi, quello in vita che ha cambiato cognome al matrimonio può sempre riprendere il cognome che porta­va da celibe o nubile. Idem in caso di di­vorzio. Il matrimonio non inciderà sul di­ritto di cittadinanza, poiché ogni coniuge manterrà la propria origine. I figli riceve­ranno la cittadinanza del genitore da cui hanno ereditato il cognome.
Circa le persone sposate secondo il dirit­to attualmente in vigore, il progetto ac­corda a quelle che hanno cambiato il co­gnome il diritto di riprendere il nome che portavano prima del matrimonio. In mancanza di un cognome comune, i ge­nitori potranno chiedere di cambiare an­che il cognome dei figli. Se questi ultimi hanno più di 12 anni, sarà indispensabi­le il loro consenso.






UGUAGLIANZA La legge è stata aggiornata per tener conto del principio di ugua­glianza fra uomo e donna.
(Foto Keystone)

Da: CdT 21.6.11 pag 34

 Domanda al deputato Hermann Bürgi: se la coppia non riesce ad accordarsi sul nome, chi decide? Nella risposta di Bürgi riportata sul CdT dell'8 giugno a pagina 5 , traspare quel messaggio di Pa­pageno che ha scandalizzato più di un cittadino: ragazzi, meglio non sposarsi. Vivere in famiglia oggi significa decidere sempre tutto all'unanimità. 

Da: CdT, 8.6.11 pag 5

Sociale. Minirivoluzione nel nome di famiglia. Le donne potranno mantenere il loro cognome da nubile

Dopo anni e anni di tentativi forse il Parlamento è giunto finalmente a tro­vare una soluzione per il nome di fa­miglia. Era infatti il 1994(!) quando una sentenza della Corte europea dei dirit­ti dell'uomo aveva giudicato la prassi elvetica in vigore - la donna che si spo­sa prende il nome del marito, punto - contraria al principio dell'uguaglian­za tra sessi.
Da allora le proposte si sono moltipli­cate, non però le soluzioni. Solo cerot­ti e palliativi, che hanno portato dap­prima le donne a poter mantenere il loro cognome da nubile sia pure po­sponendogli quello del marito, poi a estendere questa possibilità anche agli uomini. Una soluzione fondamental­mente paritaria, certo, ma «non sod­disfacente», come ha rimarcato ieri il relatore della commissione degli affa­ri giuridici del Consiglio degli Stati
Her­mann Bürgi (UDC) sostenendo una mozione di Susanne Leutenegger Oberholzer (PS).

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