Da: CdT, 12.2.13 pag 7
LPP
La revisione non soddisfa
Alla destra ed all'economia non piace la tutela più estesa dei divorziati
■ La revisione della legge sulla previdenza professionale (LPP) proposta dal Consiglio federale non soddisfa la destra e le associazioni economiche.
La revisione vuole tutelare meglio ex coniugi e figli dopo un divorzio: le autorità di riscossione in futuro potranno segnalare alle casse pensioni e agli istituti di libero passaggio le persone che non rispettano l'obbligo di versare gli alimenti. A loro volta casse e istituti saranno tenuti ad avvertire le autorità nel momento in cui le persone dovessero chiedere di ritirare il loro capitale. Ciò renderebbe possibile decurtare la parte spettante ai figli. Attualmente l'autorità di riscossione non riesce quasi mai a recuperare le somme dovute.
Per l'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza la revisione è inappropriata: le casse sarebbero investite di compiti che non spettano loro; inoltre le misure proposte comporterebbero costi amministrativi supplementari. Sorgerebbero poi anche problemi di carattere giuridico in caso di non corretta trasmissione delle informazioni.
Queste critiche sono condivise anche dall'Unione svizzera degli imprenditori e dall'UDC. Inoltre rilevano che si crea una disparità di trattamento verso i liberi professionisti, non toccati dalla misura poiché versano i loro contributi nel fondo del terzo pilastro.
Il progetto viene invece ben accolto da PPD, PS, sindacati e Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, che ritengono la misura un mezzo per aiutare le famiglie monoparentali, le più toccate dalla povertà. La Federazione svizzera delle famiglie monoparentali vorrebbe una regolamentazione simile per il terzo pilastro.
La revisione riguarda anche il sistema di libero passaggio: in futuro la cassa pensione non dovrà più versare la prestazione di uscita minima all'assicurato qualora questo abbia scelto una strategia di investimento individuale per la parte sovra-obbligatoria. Si vuole così evitare che qualora vi sia stata una perdita a causa di investimenti troppo rischiosi sia la cassa, e quindi tutti gli assicurati, a farne le spese.
Il Consiglio federale pone in consultazione l’avamprogetto
Comunicati, DFGP, 16.12.2009
Berna. Il Consiglio federale intende colmare le lacune delle norme vigenti in materia di compensazione previdenziale in caso di divorzio, rivedendo il Codice civile (CC) e altre leggi. Mercoledì ha posto in consultazione l’avamprogetto unitamente al rapporto esplicativo. La procedura di consultazione si concluderà il 31 marzo 2010.
In caso di divorzio i diritti alle prestazioni degli istituti di previdenza professionale rappresentano un importante (e talvolta l’unico) bene patrimoniale di cui dispongono i coniugi. Di conseguenza è importante specificare le modalità di suddivisione di tali valori patrimoniali. In seguito alla revisione del diritto del divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, la prestazione d’uscita acquisita nel corso del matrimonio va di regola suddivisa in parti uguali. Se non è possibile dividere l’avere previdenziale, il coniuge avente diritto riceve un’indennità adeguata.
Nessuno mette in discussione il senso e la necessità della compensazione previdenziale. Tuttavia, al diritto in vigore vengono mosse varie critiche: è poco chiaro o difficile da attuare in molti punti importanti; il coniuge che non svolge attività lucrativa è sistematicamente svantaggiato; il coniuge avente diritto non ha la possibilità di far valere direttamente e autonomamente alcun diritto nei confronti dell’istituto di previdenza se, al momento del divorzio, per il coniuge debitore è già sopraggiunto il caso di previdenza. Dovrebbe quindi accontentarsi di un’indennità adeguata molto incerta, che – nel caso di una rendita – verrebbe meno alla morte del coniuge debitore.
Basandosi sui lavori preliminari di una commissione peritale istituita dall’Ufficio federale di giustizia, il Consiglio federale propone una serie di modifiche volte a colmare le lacune dell’attuale normativa in materia di compensazione previdenziale in caso di divorzio. La principale novità prevista dall’avamprogetto è la suddivisione in parti uguali dei fondi di previdenza acquisiti nel corso del matrimonio anche se al momento del divorzio per il coniuge debitore è già sopraggiunto il caso di previdenza (invalidità o pensionamento). Diversamente dal diritto in vigore, in linea di principio l’avamprogetto prevede la compensazione previdenziale indipendentemente dal fatto che il divorzio avvenga prima o dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza, risolvendo in tal modo il problema della mancata tutela delle cosiddette vedove divorziate.
L’avamprogetto specifica e allenta le condizioni che devono essere adempiute perché il giudice o un coniuge possano derogare al principio della suddivisione in parti uguali dei fondi di previdenza acquisiti durante il matrimonio. Ai coniugi è riconosciuto il diritto di accordarsi sulla compensazione previdenziale o sulla rispettiva rinuncia totale o parziale, a condizione che non venga compromessa una previdenza adeguata.
Altre proposte mirano a migliorare la protezione del coniuge avente diritto, nella maggior parte dei casi la moglie che nel corso del matrimonio non svolge un’attività lucrativa o la svolge solo parzialmente: un assicurato che intende richiedere una liquidazione in capitale o la costituzione in pegno di un immobile finanziato con fondi di previdenza necessita del consenso del coniuge. Inoltre, l’avamprogetto garantisce che i fondi della previdenza professionale non vengano trasferiti dal regime obbligatorio a quello sovraobbligatorio. Infine, l’istituto collettore è tenuto ad accettare fondi di previdenza che un coniuge riceve nell’ambito della compensazione previdenziale e a convertirli in una rendita.
L’avamprogetto chiarisce inoltre varie questioni controverse, come per esempio il calcolo della prestazione d’uscita al momento del divorzio, il prelievo anticipato di fondi di previdenza per l’acquisto di una proprietà d’abitazione ad uso proprio nonché la compensazione previdenziale nelle relazioni internazionali. Infine, gli istituti di previdenza vengono obbligati a comunicare annualmente all’Ufficio centrale del 2° pilastro il loro effettivo di assicurati, affinché i giudici del divorzio che devono pronunciarsi sulla compensazione previdenziale possano più facilmente tener conto di tutti i beni patrimoniali in causa.
Felix Schöbi, Ufficio federale di giustizia, T +41 31 322 53 57 begin_of_the_skype_highlighting +41 31 322 53 57 end_of_the_skype_highlighting, Contatto
Modifica del Codice civile
In caso di divorzio i diritti alle prestazioni degli istituti di previdenza professionale rappresentano un importante (e talvolta l’unico) bene patrimoniale di cui dispongono i coniugi. Di conseguenza è importante specificare le modalità di suddivisione di tali valori patrimoniali. Nessuno mette in discussione il senso e la necessità della compensazione previdenziale. Tuttavia, al diritto in vigore vengono mosse varie critiche: è poco chiaro o difficile da attuare in molti punti importanti. Il Consiglio federale intende colmare le lacune delle norme vigenti, rivedendo il Codice civile e altre leggi.
- Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale pone in consultazione l’avamprogetto unitamente al rapporto esplicativo (comunicato per i media).
- Il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale prende atto dei risultati della procedura di consultazione e incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un messaggio (comunicato per i media).
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