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L'AUTORITÀ PARENTALE QUANDO NON SI È SPOSATI

Da: CdT, 20.3.12 pag 43

L'ESPERTO RISPONDE FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI*

Convivo da qual­che anno e fra po­co la mia compa­gna avrà un bambi­no. Mi sto chieden­do come sarà per le decisioni che ri­guardano nostro fi­glio. Mia mamma sostiene che non essendo noi sposa­ti sarà solo la mia compagna a decidere per il bambino. È vero? (T. di Chiasso)

La questione sollevata dal lettore concerne l'autorità parentale, la quale comprende la facoltà e il dovere di prendere le decisioni necessarie alle cure, l'educazione - gene­rale, scolastica e religiosa - del proprio fi­glio, sempre in considerazione del suo be­ne, così come il diritto di rappresentarlo verso i terzi. Di principio secondo la leg­ge attualmente in vigore se i genitori non sono uniti in matrimonio l'autorità pa­rentale spetta solo alla madre.

Tuttavia, a richiesta congiunta dei genitori, l'auto­rità tutoria competente (quella al domi­cilio del minore) attribuisce loro l'autori­tà parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approva­zione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del minore e la ripartizione delle spese di manteni­mento. Una diversa regolamentazione è quindi possibile e presuppone comunque l'accordo di entrambi i genitori e inoltre anche che innanzitutto il padre ricono­sca formalmente la paternità del figlio, perché, in assenza di matrimonio, il pa­dre biologico non vale automaticamente quale padre legale (art.252 del Codice ci­vile). Per il riconoscimento basta una re­lativa dichiarazione da formulare all'uf­ficio di stato civile del domicilio, possibil­mente già prima della nascita del bam­bino. Se quindi il nostro lettore desidera essere formalmente titolare dell'autorità parentale sul nascituro assicurandosi quindi il diritto di prendere di comune accordo con la compagna le decisioni che riguardano il figlio, dovrà sottoscrivere con lei una convenzione regolante l'auto­rità parentale in comune da sottoporre all'autorità tutoria che regoli le modali­tà di decisione nelle varie situazioni con­cernenti l'educazione del figlio così come i rispettivi obblighi di mantenimento (an­che per l'eventualità di una rottura del concubinato). È doveroso comunque pre­cisare che questa situazione giuridica è destinata a cambiare nei prossimi anni. In effetti lo scorso novembre il Consiglio Federale ha adottato un Messaggio con­cernente una revisione del Codice civile (CC) che prevede, tra l'altro, l'introduzio­ne dell'autorità parentale congiunta co­me regola per i genitori non coniugati. La proposta di modifica verrà ora esamina­ta dal Parlamento e in caso di sua appro­vazione entrerebbe in vigore tra un paio di anni. Al centro della modifica legisla­tiva vi è il bene del figlio e la consapevo­lezza che l'attuale normativa non realiz­za pienamente l'uguaglianza tra padre e madre e non tiene conto del fatto che per svilupparsi armoniosamente il bambino ha bisogno di mantenere legami stretti con entrambi i genitori. In sostanza, se i genitori non sono coniugati, l'autorità pa­rentale sarà attribuita per legge a entram­bi sulla base di una dichiarazione con­giunta (da indirizzare unitamente al ri­conoscimento all'ufficio di stato civile o, se successivamente, alla competente au­torità di protezione dei minori) nella qua­le essi dovranno certificare di essere pron­ti ad assumersi congiuntamente la respon­sabilità del figlio e di essersi accordati in merito all'accudimento, alle relazioni per­sonali e al mantenimento del figlio. Fino al rilascio di tale dichiarazione, l'autori­tà parentale spetterà alla sola mamma. Se i genitori non si accordano sulla sot­toscrizione di tale dichiarazione congiun­ta, potrà essere adita l'autorità di prote­zione dei minori del domicilio del figlio, la quale potrà tra l'altro anche privare un genitore dell'autorità parentale se ne­cessario per tutelare gli interessi del figlio, segnatamente a motivo di inesperienza, malattia, infermità, violenza o assenza. Inoltre, al fine di non rendere la vita dei genitori troppo difficile, il progetto di leg­ge prevede che il genitore che accudisce il figlio potrà prendere autonomamente de­cisioni riguardanti questioni di ordine quotidiano o urgenti. La revisione disci­plina inoltre la determinazione del luo­go di dimora, prevedendo che se un ge­nitore intende trasferire il proprio luogo di dimora o quello del figlio, deve prima ottenere il consenso dell'altro genitore, a meno che il trasferimento avvenga all'in­terno della Svizzera e non comporti ri­percussioni notevoli sull'esercizio dell'au­torità parentale. In caso di disaccordo si potrà adire il giudice o l'autorità di pro­tezione dei minori. La proposta di revi­sione non contempla per ora il diritto al mantenimento, normativa che sarà sot­toposta a revisione in un secondo tempo. Infine, altra importante novità riguarda il cognome del figlio: contrariamente al­l'ordinamento odierno - che prevede che il figlio di genitori non coniugati assume di principio il cognome della madre - se­condo il testo proposto dal Consiglio fe­derale in caso di autorità parentale con­giunta sarebbero applicabili per analo­gia le disposizioni sul cognome del figlio di genitori coniugati, ciò che equivale a riconoscere ai concubini le stesse possibi­lità di scegliere il cognome del figlio riser­vate ai genitori coniugati e, quindi opta­re per il cognome da nubile della madre o quello a celibe del padre.

* avvocato

Per porre domande, rivolgersi a: Corriere del Ticino, «L'esperto risponde», c.p. 160, 6903 Lugano (fax 968.29.77, e-mail )

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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