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Da: CdT 26.2.10 pag 51

  L'OPINIONE
GENITORI E FIGLI DOPO IL DIVORZIO: UNA SENTENZA FONDAMENTALE

ANDREA PROSPERO *

A
lienazione genitoriale e rifiuto di concede­re il diritto di visita al genitore non affida­tario; mediazione forzata e sanzioni pena­li a chi non osserva le regole: finalmente una chia­ra sentenza del Tribunale federale che fa scuola. La disgregazione della coppia è un problema che interessa lo Stato dal momento che genera po­vertà e innesca problemi sociali. In presenza di figli minorenni, il raggiungimento della separa­zione o del divorzio non esaurisce il conflitto: an­zi lo estende dalla coppia ai figli. Figli mercifi­cati, strumentalizzati, a cui si aggrappano quei genitori che, delusi dal loro partner, insegnano che l'altro genitore è capace di far soffrire e va tenuto lontano. Anche chi non si occupa di di­ritto di famiglia è a conoscenza di lancinanti se­parazioni coniugali che coinvolgono figli mino­renni. In Ticino esiste da qualche anno l'Associa­zione genitori non affidatari (AGNA), creata con l'intento di sostenere i genitori, spesso i padri, che faticano a vedere i loro figli dopo la separa­zione o il divorzio e che promuove il principio della bigenitorialità: entrambi i genitori devono continuare a mantenere pari diritti nelle relazio­ni con i figli, malgrado l'intervenuta separazio­ne o il divorzio. Il ricorso alla giustizia risulta allora l'unica so­luzione legalmente plausibile. Ma il risultato è scoraggiante: in attesa di conoscere il verdetto del tribunale o dell'autorità tutoria passano me­si in cui i figli non vedono un genitore. E quan­do la giustizia finalmente comincia ad espri­mersi inizia l'incubo: perizie, diritti di visita concessi poco a poco, spesso «sorvegliati», con
il timer, in luoghi asettici e in presenza di specialisti che giudicano se quel genitore, che fino a prima della sepa­razione godeva della piena fiducia dei propri figli, è an­cora «capace» di essere un genitore e di stare con loro. Un dramma che in alcuni casi ha portato al suicidio del padre, alla crescita di fi­gli condizionati a ritenere un genitore superfluo e pericoloso, innescando profondi conflitti di le­altà, con conseguenze disastrose per il loro svi­luppo personale.
È in questo contesto che si inserisce una senten­za che crea un importante precedente, emessa il 9 dicembre 2009 dal Tribunale federale di Losan­na (5A_457/2009).

(Leggere la Sentenza del Tribunale Federale alla fine dell'articolo; per maggiori dettagli clicca qui)

Da: La Regione 25.2.2010 pag 3

Diritto di visita anche se il figlio non vuole

Il Tribunale federale: ‘Proibito istigare la prole contro il genitore non affidatario’

L.B.

Parlare male del genitore non affidatario ai propri figli è illegale e, in definitiva, punibile con la multa. Specialmente se ciò fa sì che i figli rifiutino di frequentarlo. A dirlo è la seconda camera di diritto civile del Tribunale federale, recentemente espressosi sul caso di una coppia turgoviese non coniugata e con quattro figli di età compresa fra gli 11 e i 16 anni. Un caso che fa giurisprudenza e, essendo la prima sentenza di questo tenore, potrebbe avere effetti concreti anche sulle procedure ticinesi di separazione o divorzio.

 

Clicca qui per leggere la legislazione belga in materia di divorzio.

 

Da: CdT 11.7.09 pag 20

I diritti dei bambini senza retorica

Una ricerca traccia il quadro analitico di un fenomeno dibattuto

Marcello Ostinelli

IN TUTTO IL MONDO La Convenzione sui diritti del fanciullo approvata nel 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dalla Svizzera nel 1997 rappresenta uno strumento molto forte per tutti i fanciulli del mondo, sancendo che i bambini sono soggetti di diritto e non soltanto oggetti di preoccupazione o beneficiari di servizi.

In quel periodo della nostra storia che James Buchanan e Norberto Bobbio definirono l’età dei diritti anche i bambini ottennero i loro. I frutti più importanti di questa nuova cultura morale e giuridica furono la Dichiarazione dei diritti del bambino votata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1959 e la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata nel 1989 e ratificata dalla Svizzera nel 1997. La Dichiarazione del 1959 riconosce che il bambino è un soggetto vulnerabile e bisognoso di particolare protezione. La Convenzione del 1989 in aggiunta gli attribuisce anche alcuni fondamentali diritti di libertà e lo considera pertanto un individuo capace in qualche misura di compiere scelte importanti per la sua vita. Si può notare che i due documenti non condividono la stessa immagine dell’infanzia: altro infatti è considerare il bambino come qualcuno che ha diritto ad una speciale protezione, altro è trattarlo come una persona che diventa progressivamente un soggetto morale autonomo.

La stessa nozione di bambino risulta ambigua. Chi è il bambino? Si tratta di qualcuno che manifestamente è privo delle capacità necessarie per sostenere qualsiasi pretesa legittima oppure di qualcuno che dà affidamento della sua capacità di autodeterminarsi responsabilmente, nonostante che tale facoltà gli sia ancora negata dalla minore età? Più in generale, le carte dei diritti dei bambini sono pensate per un neonato oppure per un adolescente? Si tratta di un petit enfant o di un grand enfant? si chiederebbero i francesi.

Insomma si sarebbe indotti a pensare che il lemma «diritti dei bambini» sia soltanto un modo di dire che ognuno intende a proprio modo e a ritenere che da queste diverse concezioni dell’infanzia non sia possibile ricavare un concetto di infanzia, inteso come ciò che queste diverse concezioni hanno (o dovrebbero avere) in comune.

Queste sono soltanto alcune delle questioni che Isabel Fanlo Cortés ha posto al centro di una sua vasta ricerca sui diritti dei bambini, recentemente pubblicata dall’editore Giappichelli di Torino. La sua idea essenziale è che la relazione tra bambini e diritti è «problematica»: ciò la induce ad un esercizio critico rigoroso sull’effettivo contenuto dei diritti dei bambini che si traduce in una certa perplessità sul loro travolgente successo nella cultura contemporanea, se non addirittura in una diffidenza manifesta nei confronti della loro «componente magica, emotiva» che arrischia di ridurli a una formula vuota.

Alla questione della titolarità dei diritti è dedicato un capitolo particolarmente importante del volume. La domanda che ci si pone è: il bambino può essere titolare di un diritto? Secondo la teoria della volontà, che è tuttora un paradigma molto influente negli studi di filosofia del diritto, un diritto è l’esercizio di una libertà di compiere una scelta. Conseguentemente essa ritiene che il titolare di un diritto debba essere necessariamente qualcuno che sia capace di compiere delle scelte. Il bambino, quanto meno quello molto piccolo, non ne è però capace. La conseguenza è che la teoria della volontà non sarebbe in grado di tutelare i diritti del petit enfant che proprio per la sua estrema vulnerabilità è bisognoso più di chiunque altro di essere protetto. Ciò ha indotto un autorevole sostenitore dei diritti dei bambini a porre in maniera secca l’aut aut: «O rinunciamo ad ascrivere ai bambini il diritto alla cura o al nutrimento, oppure siamo costretti ad abbandonare la teoria della volontà». Poiché ai bambini, anche a quelli più piccoli, non si negano dei diritti, si conclude che la teoria della volontà non è quella appropriata per giustificare quelli dei bambini. Anzi, la critica si è spinta ancora più in là, ritenendo che l’argomento sia sufficiente per provare definitivamente la falsità della teoria della volontà. Questa conclusione non è però necessaria. L’argomento non prova infatti né che la teoria della volontà sia falsa, né che sia inadatta a giustificare i diritti dei bambini. Certamente essa incontra delle difficoltà e non v’è dubbio che le stesse difficoltà non le incontra la teoria rivale, quella degli interessi, secondo la quale un diritto va inteso come protezione di un interesse sufficientemente importante di qualcuno. Anche Isabel Fanlo Cortés segue questa strada, oggettivamente molto meno complicata, che a suo dire avrebbe anche il vantaggio di «elevare a dignità di diritti» anche quelli sociali che sono spesso etichettati come diritti deboli o «diritti di carta».

L’autrice ritiene insufficienti infatti i correttivi più importanti che sono stati apportati alla teoria della volontà per tentare di evitarne l’esito controintuitivo, contrario ai diritti dei bambini. Il primo fu introdotto da Herbert Hart e dice che i bambini possono essere rappresentati da individui adulti razionali, di norma i loro genitori. Il secondo, di cui si è avvalso anche John Rawls nella sua teoria contrattualistica della giustizia, sostiene che anche i bambini piccoli hanno personalità morale in quanto dispongono potenzialmente di determinate capacità.

Isabel Fanlo Cortés non fa menzione dell’argomento del diritto del bambino ad un futuro aperto, introdotto nella discussione filosofica da Joel Feinberg nel 1980, che di entrambi i correttivi si avvale. La formula «diritto del bambino ad un futuro aperto» va intesa secondo Feinberg come il compendio dei diritti di cui godrà il bambino quando sarà divenuto adulto. L’argomento assomma tanto quello della rappresentanza quanto quello della potenzialità. Esso è attribuito fiduciariamente a terzi, normalmente i genitori o altrimenti lo Stato nel ruolo di parens patriae; di conseguenza si appoggia all’idea che i diritti di autonomia che i bambini non sono in grado di esercitare sono attribuiti a loro rappresentanti con l’obbligo di tutelarli. Si tratta di diritti che saranno esercitati effettivamente soltanto quando la persona avrà sviluppato la sua capacità di scelta, anche se devono essere tutelati molto prima, fin dalla nascita, affinché la futura libertà di costei non sia gravemente messa a repentaglio. Ciò significa che il diritto del bambino ad un futuro aperto riguarda quella persona che il bambino piccolo è ora soltanto potenzialmente.

L’argomento di Joel Feinberg è importante, forse è decisivo. Si dirà che non è così facile stabilire quali sarebbero state le scelte di quell’adulto che il bambino è ora soltanto potenzialmente. Qualcuno potrebbe essere indotto anzi a pensare che l’argomento celi un circolo vizioso, nel senso che l’adulto che sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso sulle scelte che altri hanno compiuto per lui è in un certo senso il risultato proprio di quelle scelte. Sarà mai possibile per lui negare l’assenso? Si può rispondere tuttavia rilevando che l’identità personale è sempre anche il risultato di atti compiuti spontaneamente dal soggetto fin dalla prima infanzia e mai soltanto l’esito di condizionamenti esterni; che in assoluto l’identità personale non è indipendente da certe circostanze ambientali ma non coincide deterministicamente con esse.

Per la verità, nei confronti di questi diritti «che si è soliti ascrivere ai bambini in considerazione del loro divenire futuri adulti» Isabel Fanlo Cortés manifesta il suo scetticismo, ritenendoli viziati «da una criticabile forma di adultismo», in quanto «tendono a sopravvalutare, in accordo a una tradizione molto radicata nel pensiero liberale, le prerogative del bambino quale futuro o potenziale adulto e cittadino». Pure però la teoria dell’interesse si presta ad una critica simile, anche se di segno opposto. Essa potrebbe infatti risultare viziata da una criticabile forma di puerocentrismo, almeno in quei casi in cui la tutela degli interessi attuali del bambino dovesse pregiudicare i diritti dell’individuo adulto e in particolare le sue opportunità future di vita.

Che dire di fronte a tanti aspetti problematici della questione? L’equilibrio tra i diversi punti di vista in competizione (il presente come pure il futuro del bambino, i suoi interessi effettivi come pure la sua futura libertà di scelta, il diritto alla protezione come quello a compiere scelte autonome) sembra intuitivamente la soluzione giusta, anche se identificare ciò in cui consista in ciascuna fattispecie non risulta affatto un compito agevole. In conclusione, pare che anche in questo caso trovi conferma la tesi che qualsiasi discorso sui diritti dei bambini, anche dopo la Convenzione del 1989, dovrà abbinare al principio di eguaglianza (o di parità) quello di differenza (o di tutela): trattare il bambino come un eguale, cioè come una persona degna di rispetto, non significa necessariamente trattarlo nello stesso modo in cui si trattano gli individui adulti.

ISABEL FANLO CORTÉS Bambini e diritti. Una relazione problematica GIAPPICHELLI, Pagg. 253, € 23

 

Essendo, il diritto, fondamento e limite dell'attività dello stato (art. 5 Cost.Fed.), il diritto è l'unico strumento utilizzabile per valutare quale sia il  bene del bambino oppure cosa possa pregiudicare il bene del bambino. Questo, vale sia per gli psicologi e gli  psichiatri che devono allestire la perizia secondo scienza  e coscienza  (art. 249 cpv 3 Cpc) e non secondo scienza e/o coscienza, ed è vero  per il giudice  che è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze o da motivi gravi (artt. 4 Cc; 18 LPamm) e che, ove la legge non disponga altrimenti, il giudice che voglia dedurre il suo diritto a stabilire quale sia il bene del bambino o cosa possa pregiudicare il bene del bambino  ex art. 274 cpv.2 , deve fornirne la prova ex art. 8 Cc, 26 LPamm.

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